Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 99
2001 01673/10

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE IN REGIME DI GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO, DENOMINATO CENISIA, SITO TRA LE VIE CESANA, REVELLO E CORSO VITTORIO EMANUELE II, COMPRENDENTE: IMPIANTO SPORTIVO GIARDINO PUBBLICO E LOCALI PERTINENZIALI. RINNOVO.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10), la Città ha assegnato la gestione dell'impianto sportivo di via Cesana 6, di proprietà della Città all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia per una durata di anni cinque, e quindi a tutto il 30 giugno 2001.
    Con deliberazione del 24 aprile 1997 (mecc. 9702655/46), la Giunta Comunale ha affidato la gestione, con scadenza il 30 giugno 2001, del giardino pubblico sito tra le vie Revello, Cesana e il Corso Vittorio Emanuele II alla succitata Associazione che si è assunta l'onere di provvedere all'apertura e chiusura al pubblico dello stesso, includendo, in tale concessione, anche i locali sottostanti e adiacenti alle tribune che costituiscono una pertinenza dell'impianto sportivo e formano con il giardino un'unica cosa.
    Successivamente il concessionario ha richiesto un ulteriore proroga sino al 30 giugno 2016 motivata dalla necessità di eseguire nuove opere di miglioria, che lo stesso intende effettuare a proprie spese, quali l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio e la costruzione di un campo di calcio a cinque, ed a fronte degli oneri a proprio carico per la conduzione e manutenzione ordinaria del giardino pubblico, l'apertura e chiusura dello stesso e la relativa custodia.
    Alla luce di quanto già realizzato nell'intero complesso, giardino pubblico, locali pertinenziali e impianto sportivo, dall'Associazione Borgata Cenisia, visto l'intendimento, di apportare nuove migliorie, in corso di attuazione, che rivalutano il patrimonio della Città, considerato l'impegno dimostrato nella conduzione dell'impianto sportivo, concesso dal Consiglio Comunale il 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10) con scadenza il 30 giugno 2001, del giardino pubblico e dei locali pertinenziali, assegnati in concessione dalla Giunta Comunale con provvedimento (mecc. 9702655/46) con scadenza il 30 giugno 2001, la Circoscrizione n. 3 in data 23 ottobre 2000 con deliberazione (mecc. 200008112/86) (all. 1 - n. ) ha approvato la proposta di rinnovo della concessione all' Associazione Borgata Cenisia con sede in Torino via Cesana 12 P. IVA 06929390018, rappresentata dal sig. Riccetti Luigi nato a Teramo il 10.2.49 e residente in Torino, via Revello 51, C.F.: RCC LGU 49B10 L103V in qualità di Presidente.
    Il complesso sportivo sito tra via Cesana, corso Vittorio Emanuele II, via Revello, comprende: 1 campo di calcio con tribune, 1 campo da calcetto, 1 prefabbricato di deposito, 1 prefabbricato magazzino e spogliatoio, 4 spogliatoi con doccia per i giocatori, 1 spogliatoio per l'arbitro, 1 prefabbricato uso ufficio, centrale termica a metano, alloggio di custodia, locali pertinenziali sottostanti e adiacenti le tribune ed inoltre il giardino comunale sito tra le vie Cesana e Revello su corso Vittorio Emanuele II.
    Il complesso sportivo è individuato negli inventari dei beni immobili della Città al n. 568 -Indisponibili - gruppo 2 categoria 10, partita catastale n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538 sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso Vittorio Emanuele n.178-181-187/ A, p.t.), sub 5 (via Cesana n.6 p.t.). (all. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f - n. ).
    In ossequio a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), nonché dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono l'affidamento in concessione di impianti sportivi di proprietà municipale per garantirne sia un miglior utilizzo, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile la proposta avanzata dalla Circoscrizione n. 3, anche in considerazione del fatto che il concessionario si accollerà la maggior parte delle spese di conduzione, tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.
    Le spese a carico della Città di cui all'art.13 dell'allegata convenzione (all. 2 - n. ) trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
    Il canone di L. 1.265.000 annue pari a Euro 653,32 IVA compresa, è stato stabilito in base allo stato di fatto e di diritto dell'impianto nonché del suo stato di manutenzione e conservazione ed in considerazione delle spese che il concessionario dovrà effettuare nonché della valenza sociale che l'impianto potrà assumere per i cittadini (all. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 - nn. ).
    In data 21 settembre 1998 il Servizio Centrale Patrimonio trasmetteva parere positivo in merito alla realizzazione dei campi gioco calcio a cinque.
    Il 30 settembre 1998 il Settore Impianti Sportivi esprimeva parere positivo in merito alla realizzazione di un campo di calcetto, precisando che tale opera dovrà essere conforme alle normative vigenti soprattutto in materia di sicurezza.
    Il 25 novembre 1998 il Settore Verde Pubblico esprime parere favorevole sottolineando la necessità che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, del campo da gioco e dell'arredo sia affidata al concessionario nonché le alberature e le aree verdi.
    Inoltre deve essere affidato al concessionario l'onere di manutenzione e del consumo dell'acqua erogata per la manutenzione delle aree verdi.
    Successivamente con nota del 3 settembre 1999 il Settore Verde Pubblico, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sottolineava quanto segue: "Il concessionario è tenuto a custodire e conservare l'immobile senza apportarvi modifiche strutturali operando per l'ordinaria manutenzione, compresa quella relativa al taglio dell'erba, alla pulizia anche del marciapiede antistante il complesso, al controllo, alla riparazione ed al ripristino delle attrezzature del campo gioco ed all'arredo (panche, cestini, ecc.) previo accordo con il predetto Settore Tecnico, con la diligenza del "buon padre di famiglia" e consentendo a terzi il godimento dell'immobile all'interno delle fasce orarie specificate nella convenzione.
    La Divisione Patrimonio in data 26 novembre 1999 suggeriva di inserire nella convenzione che il Concessionario predisponesse l'installazione di due prese idriche per la ripartizione e la misurazione dei consumi.
    In data 7 gennaio 2000 il Settore Verde Pubblico e Gestione esprimeva parere favorevole in merito all'affidamento in gestione del giardino comunale di corso Vittorio Emanuele II tra le vie Cesana e Revello, ribadendo la necessità di poter accedere alle piante al fine di garantirne la manutenzione.
    La già citata Società Cenisia, inviava al Settore Sport, in data 22 settembre 2000, le autorizzazioni ottenute dal CONI relative ai lavori previsti nell'impianto in cui si esprime parere favorevole in linea tecnico-sportiva in quanto l'impianto è risultato rispondente alle descrizioni e quindi idoneo per lo svolgimento delle discipline sportive in esso previste. (all. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 - nn. ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di concedere in gestione sociale per anni 15, a partire dal 1 luglio 2001 fino al 30 giugno 2016, l'impianto sportivo di proprietà municipale denominato "CENISIA", sito tra le vie Cesana, Revello e corso Vittorio Emanuele II, individuato nell'inventario dei beni immobili della Città al numero al n. 568 - Indisponibili - gruppo 2 categoria 10, partita catastale n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538 sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso Vittorio Emanuele n.178-181-187/ A, p.t.), sub 5 ( via Cesana n.6 p. t.) all' Associazione Borgata Cenisia con sede in Torino via Cesana 12 p. IVA 06929390018, rappresentata dal sig. Riccetti Luigi nato a Teramo il 10.2.49 e residente in Torino, via Revello 51, C.F.: RCC LGU 49B10 L103V in qualità di Presidente;
2)    di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ), alle condizioni ivi contenute. Le spese a carico della Città di cui agli artt. 12 e 13 della predetta convenzione trovano capienza nei fondi impegnati dai Settori competenti. Il corrispettivo annuo determinato in Lire 1.265.000 annue IVA inclusa, pari a Euro 653,32 dovrà essere versato al Cassiere della III Circoscrizione in un'unica soluzione, entro il 1 luglio di ogni anno. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo. All'atto della consegna dell'immobile i beni mobili, i macchinari e le attrezzature di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della III Circoscrizione. Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria.
    Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell'impianto ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale e allo stesso modo le utenze saranno poste interamente a carico del concessionario.


EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 2 - CONVENZIONE:

A pag. 6, art. 12, seconda riga, dopo: “straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti” aggiungere le seguente parole: “degli impianti”.

A pag. 6, art. 12, sostituire il terzo capoverso: “E' a carico del concessionario ..... del campo.” con il seguente testo: “E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria della cabina elettrica. Sono a carico della Città la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione fino alla data di collaudo del nuovo impianto; da tale data la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione sarà a carico del concessionario.”.

A pag. 7, art. 13, terza riga, sostituire: “dell'impianto termico ..... a carico della Città.” con il seguente testo: “degli impianti termici, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario ad esclusione dell'impianto termico relativo agli spogliatoi dei campi da gioco.”.

A pag. 8, al termine dell'art. 16, dopo: “interamente a carico del concessionario.” aggiungere il seguente testo: “Con cadenza quinquennale l'Amministrazione si riserva di effettuare una valutazione del complesso sportivo e delle sue pertinenze per un eventuale adeguamento del canone.”.