Divisione Servizi Civici Tributari

n. ord. 40
2001 00571/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO - MODIFICHE.

    Proposta dell'Assessore Bonino.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909914/13) e del 7 febbraio 2000 (mecc. 2000 00275/13), sono state approvate modifiche ad alcuni articoli del Regolamento istitutivo del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13).
    Vista la Legge 212 del 27 luglio 2000 “Statuto del Contribuente” pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000, si rende necessario adeguare il Regolamento ai principi informatori dello Statuto stesso con l'introduzione delle note esplicative di altre norme richiamate e di nuovi articoli.
    Con la suddetta Legge 212/2000 il legislatore, da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili alcuni principi tributari di carattere generale e, dall'altro, ha voluto mettere a punto un documento politico-programmatico tendente a far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria finalizzata, soprattutto, alla tutela del cittadino-contribuente.
    Alcuni principi contenuti nello Statuto dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Nello specifico si osserva quanto segue:
-    Le Disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate comunali, nel rispetto degli art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione;
-    I Regolamenti comunali, disciplinanti le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie, devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del contribuente;
-    L'Amministrazione comunale deve improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione e della buona fede;
-    L'obbligazione tributaria, in caso di presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche per compensazione;
-    Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
    Considerato che in corso d'anno è emersa altresì l'esigenza di modificare ed integrare il testo di alcuni articoli al fine di migliorarne l'applicazione e dirimere le situazioni di contrasto con i cittadini, si rende ora necessario apportare alcune ulteriori integrazioni al regolamento che, qui di seguito vengono esposte:
-    L'articolo 1 - ambito e contenuto del regolamento - che così recita :"Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 63.omissis.." viene integrato con il richiamo alla nota (1) e (2);
-    L'articolo 5 - rilascio delle concessioni ed autorizzazioni - che così recita: "...omissis .in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ..omissis)" viene integrato con il richiamo alle note (3) e (4);
-    L'articolo 6 - rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni - il comma 2 e il comma 3 che così recitano: "2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. 3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata." vengono ripresi in un unico comma, il comma 2 il cui testo diventa: " La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata";
-    L'articolo 10 - Determinazione della tariffa - al comma 5 che così recita: "Le tariffe ordinarie sono aggiornate periodicamente con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446..omissis." viene integrato con il richiamo alla nota (5);
-    L'articolo 12 - modalità e termini per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita: ".omissis di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326. "Viene integrato con il richiamo alla nota (6), e viene aggiunto il comma 4 che dispone: "L'amministrazione comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone,
    se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale";
-    L'articolo 13 - occupazioni non assoggettate al canone - il comma 2 lettera B) che così recita: "Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali e istituzioni." viene modificato come segue: "..omissis. direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali , istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori";
-    L'articolo 14 - commisurazione del canone per occupazioni particolari - il comma 2 che così recita: "2. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali, o di servizi .omissis." viene modificato come segue: "2. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali, o di servizi .omissis."; il comma 4 che così recita: “ .omissis . Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. .” viene così integrato: “. omissis. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi di profondità minima di mt. 2,80.”; il comma 10 che così recita: "10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi." viene modificato come segue: " Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione dell'area occupata dalle fioriere. La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del cinquanta per cento qualora questi siano verandati."; il comma 13 assume il numero 14 e la norma del nuovo comma 13 dispone: "Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione , previo pagamento di un canone maggiorato del cinquanta per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico competente su apposito modulo."; il comma 14 che così recita: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali." viene così modificato: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A" del presente regolamento";
-    L'art. 15 - Cavi e condutture - che così recita: “1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge. 2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.” viene così modificato: “Art. 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale;” - i commi 1 e 2 rimangono invariati; viene aggiunto il comma 3 che dispone: “3. Le occupazioni invece effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno;
-    L'art. 16 - rimborsi - che così recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si provvede con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (Consiglio Comunale - mecc. 9908506/13)."Viene così modificato: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 - e s.m.i.)(7)";
-    L'articolo 17 - sanzioni e interessi - comma 1 che così recita: “..omissis. con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo” viene integrato con il richiamo alla nota (9). Comma 2 “.. Omissis . sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98 e s.m.i.) viene integrato con il richiamo alla nota (10). Comma 3 “..omissis. Per le sanzioni previste al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 16 della precitata legge 689/81” viene integrato con il richiamo alla nota (11);
-    L'articolo 18 - riscossione coattiva - già soppresso, viene intitolato: "sanzioni accessorie" e dispone: "1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute. 2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro";
-    L'articolo 19 - contenzioso - già soppresso, viene intitolato: "Autotutela" e dispone . "In caso che l'Amministrazione emetta un atto ritenuto illegittimo o infondato può, in sede di autotutela e prima che si sia formato giudicato ad eccezione di quello formatosi esclusivamente su motivi formali, annullare parzialmente o totalmente il proprio atto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (8)";
-    L'articolo 20 - norme transitorie- che così recita: "1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro il 31/12/99 alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento. 2. Per l'anno 1999, la data del 31 gennaio stabilita per i pagamenti del canone annuale è spostata al 30 aprile. Per i pagamenti rateali entro tale data dovrà essere versata anche la seconda rata del canone. 3. Il canone per le occupazioni permanenti di cui all'art. 15 relativo all'anno 1999 va corrisposto sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999 con conguaglio relativo alle utenze iniziate nel corso dell'anno da effettuarsi entro il primo trimestre dell'anno 2000" viene abrogato;
-    L'articolo 21 - disposizioni finali - il 1° comma che così recita: "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. ..omissis." viene modificato nel modo seguente: " Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione. ..omissis".
    Nell'Allegato "A" al regolamento - determinazione della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori - il punto B 'Coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione', numero 2/bis che così recita: "Occupazioni permanenti con verande o strutture su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria." viene modificato come segue. " .. . omissis: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria."; il punto 3. che così recita: “3. Occupazioni permanenti per l'erogazione dei pubblici servizi: la tariffa è stabilita dalla legge.” viene modificato come segue: “3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3, per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno; viene aggiunto il punto 7/bis che dispone: "Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di 10 mq. e non occupano spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria".
    Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni previsto dal Regolamento sul Decentramento.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 4 - 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 e 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l'unito schema di regolamento così come risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9909914/13 e mecc. 20000275/13), nonché da quello successivo alle integrazioni, modificazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo, così come risulta dall'allegato (all. 1 - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento e precisamente:
    - L'articolo 1 - ambito e contenuto del regolamento - che così recita: "Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 63.omissis.." viene integrato con il richiamo alla nota (1) e (2);
    - L'articolo 5 - rilascio delle concessioni ed autorizzazioni - che così recita: "...omissis .in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ..omissis)" viene integrato con il richiamo alle note (3) e (4);
    - L'articolo 6 - rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni - il comma 2 e il comma 3 che così recitano: "2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. 3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata." vengono ripresi in un unico comma, il comma 2 il cui testo diventa: " La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario, purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata";
    - L'articolo 10 - Determinazione della tariffa - al comma 5 che così recita: "Le tariffe ordinarie sono aggiornate periodicamente con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446..omissis." viene integrato con il richiamo alla nota (5);
    - L'articolo 12 - modalità e termini per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita: ".omissis di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 326." Viene integrato con il richiamo alla nota (6), e viene aggiunto il comma 4 che dispone: "L'amministrazione comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale";
    - L'articolo 13 - occupazioni non assoggettate al canone - il comma 2 lettera B) che così recita: "Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali e istituzioni." viene modificato come segue: "..omissis. direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali , istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori";
    - L'articolo 14 - commisurazione del canone per occupazioni particolari - il comma 2 che così recita: "2. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali, o di servizi .omissis." viene modificato come segue: "2. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali, o di servizi .omissis."; il comma 4 che così recita: “ .omissis . Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. .” viene così integrato: “. omissis. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi di profondità minima di mt. 2,80.”; il comma 10 che così recita: "10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi" viene modificato come segue: “Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione dell'area occupata dalle fioriere. La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del cinquanta per cento qualora questi siano verandati."; il comma 13 assume il numero 14 e la norma del nuovo comma 13 dispone: "Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione , previo pagamento di un canone maggiorato del cinquanta per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico competente su apposito modulo"; il comma 14 che così recita: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali." viene così modificato: "14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A" del presente regolamento";
-    L'art. 15 - Cavi e condutture - che così recita: “1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge. 2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.” viene così modificato: “Art. 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale;” - i commi 1 e 2 rimangono invariati; viene aggiunto il comma 3 che dispone: “3. Le occupazioni invece effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno;
-    L'articolo 16 - rimborsi - che così recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si provvede con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (Consiglio Comunale - mecc. 9908506/13)." Viene così modificato: " Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.)(7)";
-    L'articolo 17 _ sanzioni e interessi _ comma 1 che così recita: “..omissis. con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo” viene integrato con il richiamo alla nota (9). Comma 2 “.. Omissis . sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98 e s.m.i.) viene integrato con il richiamo alla nota (10). Comma 3 “..omissis. Per le sanzioni previste al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 16 della precitata legge 689/81” viene integrato con il richiamo alla nota (11);
-    L'articolo 18 - riscossione coattiva - già soppresso, viene intitolato: "sanzioni accessorie" e dispone: "1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute. 2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro";
-    L'articolo 19 - contenzioso - già soppresso, viene intitolato: "Autotutela" e dispone . " Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (deliberazione del Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (8)";
-    L'articolo 20 - norme transitorie- che così recita: "1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 01/01/1999 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro il 31/12/99 alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento. 2. Per l'anno 1999, la data del 31 gennaio stabilita per i pagamenti del canone annuale è spostata al 30 aprile. Per i pagamenti rateali entro tale data dovrà essere versata anche la seconda rata del canone. 3. Il canone per le occupazioni permanenti di cui all'art. 15 relativo all'anno 1999 va corrisposto sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999 con conguaglio relativo alle utenze iniziate nel corso dell'anno da effettuarsi entro il primo trimestre dell'anno 2000" viene abrogato;
-    L'articolo 21 - disposizioni finali - il 1° comma che così recita: "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. ..omissis." viene modificato nel modo seguente: " Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione. ..omissis";
-    Nell'Allegato "A" al regolamento - determinazione della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori - il punto B 'Coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione', numero 2/bis che così recita: "Occupazioni permanenti con verande o strutture su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria." viene modificato come segue. " ... omissis: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria."; il punto 3. che così recita: “3. Occupazioni permanenti per l'erogazione dei pubblici servizi: la tariffa è stabilita dalla legge.” viene modificato come segue: “3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3, per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno; viene aggiunto il punto 7/bis che dispone: "Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di 10 mq e non occupano spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria" (all. A - n. );
2)    di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 4 _ 6 e 7; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9 e 10.
    I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
3)    di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Finanziaria anno 2001 Legge 388 del 23 dicembre 2000 - per le parti modificate - al 1° gennaio 2001;


REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (1) ed attua quanto previsto dal successivo art. 63 (2), istituendo il canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche ivi delineato, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.

ART. 2 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1.    Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2.    L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.
3.    Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4.     È ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARIETA' DEL CANONE

1.    Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
2.    Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso.
3.    Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da regolamenti comunali.

ART. 4 - TIPO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1.    Le concessioni e autorizzazioni possono essere di due tipi:
1- Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile concesse a tempo indeterminato. Se le stesse sono collegate ad una concessione edilizia, sono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni.
2- Sono considerate temporanee, occasionali, stagionali e annuali le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa o sussiste l'obbligo del rinnovo periodico.
Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento; le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica.

ART. 5 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1.    Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (3) e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada), e dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (4).
2.    Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
3.    Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4 del vigente regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
4.    Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione per l'occupazione.
5.    Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, dovrà essere versata una cauzione in denaro o titoli di stato ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare del canone al fine di garantire un regolare ripristino del suolo al termine della concessione.
6.    Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la TOSAP o il canone oggetto del presente Regolamento per lo stesso tipo di occupazione. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7.    La Civica Amministrazione con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
8.    L'autorizzazione o concessione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ART. 6 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI

1.    Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.    La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda.
La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
3.    Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.

ART. 7 - TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1.    Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2.    La concessione è revocata d'ufficio:
a)    se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente;
b)    se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c)    se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d)    per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessita di utilizzo dell'area da parte del Comune.
In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3.    In caso di mancato o parziale utilizzazione dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a)    se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda.
b)    se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
    *    Per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
    *    Per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.
4.    La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.

ART. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1.    La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
*    classificazione delle strade in ordine di importanza;
*    entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
*    durata della occupazione;
*    valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1.    Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero cinque categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2.    La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1.    La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2.    La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3.    La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4.    Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
5.    Le tariffe ordinarie sono aggiornate periodicamente con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (5).
L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1.    Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, e alla relativa tariffa.
2.    Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3.    In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4.    Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

ART. 12 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1.    Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno.
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa.
Qualora l'importo del canone superi L. 1.000.000 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a messo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2.    Concessioni di durata superiore all'anno.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 326 (6).
3.    Tutti i versamenti sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se superiore.
4.    L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

ART. 13 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1.    Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
A)    I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri;
B)    Le occupazioni di aree cimiteriali;
C)    Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
D)    La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E)    Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
F)    (soppresso);
G)    (soppresso);
H)    Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
I)    Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L)    (soppresso);
M)    Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N)    Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
O)    Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
P)    (soppresso);
Q)    Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
R)    Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
2.    Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
A)    Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1 lettera c del D.P.R. 917/86 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;
B)    Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali, istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori;
C)    (soppresso);    
D)    Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E)    Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal 6. giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F)    Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
G)    Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H)    Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla 'TOSAP' per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3.    Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1.    Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A)    stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
B)    per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
C)    determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
D)    in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
1bis.    Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi.
2.    Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 180 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
3.    In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4.    Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi di profondità minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla 2a categoria viaria;
5.    Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
*    Del 20% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
*    Del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
*    Del 60% se l'occupazione comporta la chiusura della strada.
*    Del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.
6.    Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
-    Se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
-    Se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato alla intera superficie soggetta a vincolo. La particolare tariffa prevista nell'allegato A è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 300 giorni all'anno.
7.    Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino.
8.    Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
9.    Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino.
10.    Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione dell'area occupata dalle fioriere.. La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50 per cento qualora questi siano verandati.
11.    Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità d'eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12.    Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M. fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13.    Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14.    Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell'allegato "A" del presente Regolamento.
15.    La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario.

ART. 15 - OCCUPAZIONI PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI O DI BENI O ALTRE UTILITA' NON AVENTI CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE

1.    Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2.    Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
3.    Le occupazioni invece effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

ART. 16 - RIMBORSI

1.    Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 n. mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).

ART. 17 - SANZIONI E INTERESSI

1.    Le violazioni al presente regolamento che rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, alla legge che regola il commercio su aree pubbliche, o al Regolamento di Polizia urbana, sono punite con le sanzioni previste da tali norme. Le violazioni alle altre norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire centomila a lire seicentomila, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n, 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo (9).
2.    Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98 e s.m.i.) (10).
3.    Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Per le sanzioni previste al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 16 della precitata Legge 689/81 (11).
4.    Per il mancato o parziale versamento del canone si fa riferimento:
-    per l'applicazione delle sanzioni alle indicazioni della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione individua i "Criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate comunali di natura fiscale";
-    per gli interessi al Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (mecc. n. 9908506/13).

ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA
(soppresso)

ART. 18 - SANZIONI ACCESSORIE

1.    Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2.    Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

ART. 19 - CONTENZIOSO
(soppresso)

ART. 19 - AUTOTUTELA

1.    Si fa rinvio delle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 n. mecc. 9908506/13) (8).

ART. 20 - NORME TRANSITORIE
(abrogato)

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1.    Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2.    Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3.    E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

NOTE:
(1) art. 52 Decreto Legislativo 446/97 'Potestà regolamentare delle province e dei comuni'
1- Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2- I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. ........(omissis).

(2) art. 63 Decreto Legislativo 446/97 'Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche'
1- Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92.
2- Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e dei termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) (riformato)
g) (riformato art. 18 L. 448/99)
Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può anche essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

(3) Decreto Legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada. Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

(4) Decreto Legislativo n. 114/98 Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni"; art. 28: "Esercizio dell'attività".

(5) art. 54 Decreto Legislativo 446/97 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

(6) Decreto Legislativo 46/99 e Decreto Legislativo 326/99 Riforma della riscossione.

(7) Art. 13 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale "Versamenti e rimborsi":
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla COSAP temporanea, all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagare e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

(8) art. 24 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale "Autotutela":
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve: - essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti; - essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata; - essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso; - essere adeguatamente motivato.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quanto il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

(9) Legge 689/81 'Modifiche al sistema penale' Capo 1, Sezione I: Le sanzioni amministrative. Principi generali; Sezione II: Applicazione.

(10) L. 448/98 e s.m.i. Legge finanziaria

(11) Art. 16 L. 689/81 'Pagamento in misura ridotta'.


ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - TARIFFA ORDINARIA

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.

2. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Aree per la distribuzione di carburanti - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come Dehor e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

2 bis     Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.

3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.

4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia e Cantieri Stradali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.

5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria della terza categoria con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.

6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.

7. Occupazione temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.

7/bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

8. Occupazione temporanee per gli operatori dello Spettacolo Viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:
* Occupazioni da 1 a 100 mq.         : coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;
* Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché i mezzi abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente:
                                                       : coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria
* Occupazioni oltre i 1000 mq.        : coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.

8bis.    Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal 6. giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,10 della tariffa ordinaria.

9. Occupazione temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 300 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore dello 0,35 della tariffa ordinaria.

10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE , AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria I:      coefficiente        1,00
Categoria II:         "                    0,85
Categoria III:        "                    0,75
Categoria IV:        "                    0,65
Categoria V:         "                    0,50