Divisione Economia e Sviluppo
Settore Lavoro, Sviluppo, Orientamento
e Formazione Professionale

n. ord. 54

2001 00414/23

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 30 gennaio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: D. LGS. 23 DICEMBRE 1997, N. 469 - L.R. 14 DICEMBRE 1998, N 41 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL COMUNE DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

    Proposta dell'Assessore Torresin

    Con il decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 L. 15 marzo 1997 n. 59.
    La Regione Piemonte, con la L.R. 14/12/98 n.41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" attuativa del D.lgs. 469/97, nell'attribuire alle Province il compito di costituire e organizzare i Centri per l'Impiego, ha previsto che le stesse Province definiscano opportuni strumenti di raccordo con gli Enti Locali presenti sul territorio, anche per garantire la partecipazione degli stessi all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle Province medesime.
    La medesima L.R. prevede che le Province possano stipulare convenzioni con i Comuni al fine di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali e con particolare riguardo alla progettazione di iniziative e di interventi per lo sviluppo locale.
    Allo scopo di dare attuazione a quanto sopra, la Provincia di Torino, con deliberazione C.P. n. 26975/99 del 24/03/99, ha definito i criteri generali per l'organizzazione e l'articolazione territoriale del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro, prevedendo in particolare:
1.     che il coinvolgimento delle amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avvenga nel rispetto delle reciproche prerogative e nell'ambito dei compiti assegnati dalla legge alle Province, e che sia articolato secondo le convenzioni contratto stabilite per ogni specifico bacino provinciale regolanti l'erogazione di specifici servizi, secondo gli indirizzi dell'art. 15 della L.R. 41/98, fermi restando i compiti di supervisione, controllo e coordinamento di tali prestazioni da parte degli organi provinciali;
2.    che tali convenzioni debbano contenere:
-    disposizioni relative alla sede (disponibilità, manutenzione e custodia dei locali, spese di gestione);
-    disposizioni relative sia alle esigenze legate allo sviluppo delle funzioni proprie dei Centri, sia a quelle connesse al ruolo di impulso ed iniziativa in materia di crescita economica, che resta prerogativa della direzione politica ed amministrativa dei Comuni, in un quadro di disponibilità reciproca e con gli strumenti consentiti dall'assetto normativo in essere, al fine di potenziare adeguatamente il Centro per l'Impiego, ed allo stesso tempo mantenere e rafforzare la capacità propositiva dei Comuni nel campo dello sviluppo economico del territorio;
-    affidamento di prestazioni specialistiche o specifici interventi secondo le disposizioni contenute all'art. 15 della L.R. 41/98 ed alla luce del quadro delineato al punto precedente e del livello di servizi e attività prestate da strutture già operanti presso i Comuni o le Comunità Montane del bacino territoriale del Centro per l'Impiego;
-    forme di collaborazione operative tra Centro per l'Impiego e Amministrazioni Locali articolate in conferenze annuali dei Sindaci (presiedute dal Presidente della Amministrazione Provinciale o suo delegato) finalizzate alla valutazione del funzionamento del Centro, ed in incontri semestrali tra i responsabili dei Centri ed i responsabili dei servizi assistenziali, sociali e familiari dei Comuni, finalizzati alla piena integrazione tra misure di politica del lavoro ed azioni rivolte alla assistenza sociale e familiare nel territorio interessato;
3.    che, per quanto riguarda il Comune di Torino, si debba ricorrere ad apposita convenzione che, tenendo conto delle particolarità della realtà metropolitana, possa prevedere l'affidamento di ulteriori servizi e attività.

Premesso quanto sopra;
    Vista la Deliberazione della GP del 24/11/1999 con cui sono stati istituiti nella provincia tredici Centri per l'Impiego, in corrispondenza dei bacini territoriali definiti con deliberazione G.R. N. 24-26752 del 1/03/99.

Considerato che:
-    i Centri per l'Impiego rappresentano l'istituto di base del nuovo sistema dei servizi per l'impiego e per la promozione della piena occupazione dei cittadini, in particolare di quelli a maggiore rischio di esclusione;
-    nel corso del primo anno di attività dei Centri per l'Impiego gestiti dalla Provincia si è ravvisata l'esigenza di potenziarne le capacità di intervento, nel quadro delle strategie più generali di sviluppo dei sistemi locali;
-    a tale scopo i Centri per l'Impiego devono poter interagire con gli altri soggetti dello sviluppo locale per concorrere a garantire parità, inclusione, migliori opportunità per tutti i cittadini e favorire la competitività del sistema produttivo locale;
-    il Comune di Torino realizza da anni programmi di politica del lavoro, operando in particolare con propri servizi in attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati e di persone appartenenti a categorie deboli, e che in tale ambito ha maturato esperienze e competenze professionali in grado di integrare le risorse proprie dei Centri per l'Impiego;
-    fra il Comune di Torino e la Provincia di Torino sono stati avviati contatti ed effettuati incontri finalizzati a definire gli accordi di collaborazione per la gestione e l'integrazione dei servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro;
-    la Provincia ed il Comune intendono promuovere tutte le possibili modalità di decentramento amministrativo e di semplificazione delle procedure compatibilmente con le normative in essere, anche mediante l'utilizzo di adeguata tecnologia;
-    la Provincia, per le competenze derivanti dal quadro delle disposizioni nazionali e regionali in materia di mercato del lavoro, conserva il ruolo di indirizzo, specificazione degli standards di servizio e di professionalità (nel rispetto dei parametri nazionali e regionali), coordinamento e controllo delle attività rientranti in tale materia, con ciò garantendo l'unitarietà e l'adeguatezza dei servizi offerti su tutto il territorio provinciale.
    Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che al comma 1 prevede: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" e, al comma 2: "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
    Riconosciuto nella convenzione di cui all'art. 30 del T.U. citato lo strumento idoneo a realizzare i fini indicati ai punti precedenti.
    Ritenuto inoltre che tale convenzione, considerata l'evoluzione in atto in materia di mercato del lavoro, debba rivestire carattere sperimentale, per una durata iniziale di tre anni.
    Tenuto ancora conto dell'Accordo nazionale del 16/12/99 adottato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lettera c) del Decreto Legislativo 281/97 sugli standard di qualità dei servizi per l'impiego e delle Linee guida per l'organizzazione dei servizi per l'impiego approvate dal Ministero del Lavoro in data 26/9/2000.
    Ai sensi dell'art. 43 comma 1 - lettera A del Regolamento Comunale del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata anche inviata, per l'acquisizione del parere, alle Circoscrizioni che si sono così espresse: le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 non hanno espresso parere; le Circoscrizioni 4, 6, 7 hanno espresso parere favorevole (all. 1, 2, 3 - nn.                           ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni in premessa la stipulazione di una convenzione, secondo lo schema riportato in allegato (all. A - n. ) per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Provincia di Torino e la Città di Torino;
2)    di stabilire che la convenzione abbia durata di anni tre e rivesta carattere sperimentale;
3)    di demandare al Dirigente del Settore Lavoro il compito di provvedere alla stipula della convenzione, apportando al testo approvato le variazioni di carattere non sostanziale che si renderanno opportune;
4)    di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'accertamento delle eventuali entrate e l'assunzione degli eventuali impegni di spesa relativi all'attuazione della convenzione stessa;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.