Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 23
2001 00102/10

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2001
(proposta dalla G.C. 16 gennaio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PISCINA SCOLASTICA "E 13" - APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.C.S.I. E C.S.I..

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n.74 del Consiglio Comunale del 21 marzo 1995 (mecc. 9410961/10), esecutiva dal 14.4.1995, è stato approvato, tra gli altri, l'affidamento della gestione della Piscina scolastica “E 13” in regime di convenzione agli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I..
    Fino al mese di maggio 1994 la piscina era gestita al mattino dalla Circoscrizione 10 e al pomeriggio dai due Enti succitati. Dal giugno 1994 l'A.C.S.I., per problemi interni all'Ente, non è stato in grado di assumere tale onere e soltanto alla fine del 1997, con le elezioni dei nuovi organismi elettivi, è subentrato nella gestione.
    Poiché, in base alla deliberazione in narrativa, non era stato possibile affidare l'impianto ad un solo Ente la piscina E 13 è rimasta chiusa dal 1994 al 1997. Visto lo stato di abbandono causato dalla chiusura, l'Edilizia Scolastica, alla fine del 1998, ha provveduto al ripristino della struttura ed i lavori si sono conclusi a giugno 1999.
    Per permettere al più presto la fruizione della struttura da parte dei cittadini del quartiere, il Consiglio della X Circoscrizione, nella seduta del 9 settembre 1999, mecc. n. 9906582/93, ha deliberato il rinnovo della concessione pluriennale della piscina E 13 agli Enti A.C.S.I. e C.S.I., secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione ( all. 1 - n. ).
    Le spese a carico della Città di cui all'art. 10 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
    Alla luce di quanto evidenziato pare opportuno provvedere ad assegnare agli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I. la gestione della piscina scolastica E 13 sita in Strada Castello di Mirafiori 55 per un periodo di anni 4.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione della Piscina Scolastica "E 13", sita in Torino Strada Castello di Mirafiori 55, agli Enti di Promozione Sportiva:
    -    A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani) con sede in Torino via Vernazza 5 - P.I. 97591270018 - nella persona del Presidente o legale rappresentante Signor Buffa Guido, nato a Torino il 15 ottobre 1933, residente a Torino Largo Bardonecchia 174 (C.F.BFFGDU33R15L219R);
    -    C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Torino Via Garibaldi 26 - nella persona del Presidente o legale rappresentante Signor Sacco Massimo Giovanni, nato a Roma il 29 gennaio 1961, residente a Torino via Bovetti 15 (C.F.SCCMSM61A29H501L);
    per un periodo di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2)    di approvare la convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I. alle condizioni riportate nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ). Il corrispettivo annuo determinato in L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) IVA inclusa pari ad Euro 774,69 dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10 in un'unica rata, con aggiornamento annuale secondo le variazioni ISTAT, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità della normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario. Tutte le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Le spese a carico della Città di cui all'art. 10 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo. All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione 10. Copia del verbale dovrà essere inviato al Settore Ispettorato di Ragioneria;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 2

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA PISCINA SCOLASTICA "E 13"

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, ai fini del presente atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti dr.ssa Mariangela ROSSATO, nata a Venaria (TO) il 7 marzo 1952 e residente a Ciriè (TO); in ottemperanza dell'art, 19, comma II, del Regolamento dei Contratti Municipale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03), e gli Enti di Promozione Sportiva:
-    A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani) con sede in Torino via Vernazza 5 - P.I. 97591270018 - nella persona del Presidente o legale rappresentante Signor Buffa Guido, nato a Torino il 15 ottobre 1933, residente a Torino Largo Bardonecchia 174 (C.F. BFFGDU33R15L219R);
-    C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede Torino Via Garibaldi 26 - nella persona del Presidente o legale rappresentante Signor Sacco Massimo Giovanni, nato a Roma il 29 gennaio 1961, residente a Torino via Bovelli 15 (C.F. SCCMSM61A29H501L);
in esecuzione della deliberazione mecc. n. del Consiglio Comunale del esecutiva dal , vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1982 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Città di Torino assegna agli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I. la gestione della Piscina Scolastica E 13, sita in Torino strada Castello di Mirafiori 55 composta da: una vasca nuoto di metri 20x6, due spogliatoi, due servizi, un servizio per portatori di handicap e sei docce.
Gli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I. di seguito denominati Enti o Concessionari, effettueranno la gestione con gli stessi orari e le stesse tariffe delle altre piscine comunali, destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere da parte della Città, ad uso attività ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso.

ART. 2

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione e, alla sua scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere rinnovata, a nuove condizioni, con apposito atto deliberativo.
I Concessionari si impegnano a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, gli impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnati alla Città in normale stato d'uso e manutenzione.

ART. 3

In particolare i concessionari si impegnano a garantire:

1)    l'apertura dell'impianto per le attività dalle ore 8,30 alle ore 22,00 almeno per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 giugno;
2)    la presenza di un responsabile degli Enti, anche turnando, durante gli orari di apertura;
3)    il rispetto della normativa vigente in materia di depurazione delle acque, della salute pubblica in genere e della sicurezza sul lavoro;
4)    l'utilizzo gratuito della vasca comprensivo del servizio di assistenza bagnanti mediante personale in possesso del brevetto secondo l'attuale normativa, per le scuole di ogni ordine e grado, per le associazioni, cooperative con finalità sociali e di recupero, nonché dei servizi sociali e sanitari pubblici, che ne facciano richiesta alla Circoscrizione 10 nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dei giorni feriali dal lunedi al venerdì.

ART. 4

I Concessionari sono tenuti a stipulare idonea polizza che assicuri la responsabilità civile a loro derivante ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti alle cose, con un massimale minimo di L.2.000.000.000 (duemiliardi) pari a Euro 1.032.913,80.
I Concessionari risponderanno di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgvo 626/94 e si obbligano a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

ART. 5

I Concessionari non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione oggetto della presente a nessun titolo e per nessuna causale.
La Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti o agli impianti venga data una destinazione diversa da quella citata al precedente art. 1. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione in qualunque momento con preavviso di mesi 3 (tre) per ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal concessionario.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili ai concessionari, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 6

Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto sopracitato è di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) annue, IVA compresa (pari ad Euro 774,69) da versarsi in un'unica rata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10. Detto canone sarà aumentato applicando le percentuali di aggiornamento dell'ISTAT.

ART. 7

I Concessionari qualora attivassero il servizio bar e ristoro potranno provvedere alla gestione diretta o all'affidamento a terzi purché in entrambi i casi siano iscritti al R.E.C. presso una C.C.I.A.A.. In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
I Concessionari o il subconcessionario per quanto attiene il servizio bar o ristoro, dovranno richiedere regolare licenza per poter esercitare presso il complesso concesso.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse, o per fallimento dei concessionari potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 8

Durante la concessione sono a carico dei Concessionari la custodia del complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della Piscina, nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi gli interventi sugli impianti tecnologici della sala macchine e dei filtri, delle attrezzature e comunque ogni intervento manutentivo connesso con la gestione degli impianti nonchè eventuali interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria della Piscina a spese dei concessionari non comprende gli interventi sulla parte strutturale (muri portanti, tetto, pilastri di sostegno, ecc.), trattandosi di un impianto sito all'interno di un edificio scolastico.

ART. 9

I Concessionari potranno realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli Uffici Tecnici della Città competenti, nuove costruzioni o impianti. Le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al concessionario alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C., fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.

ART. 10

Tutte le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua saranno a carico della Città, mentre le spese inerenti al telefono, nonchè quelle relative ai materiali per la depurazione dell'acqua e per la pulizia dei locali saranno a carico dei concessionari.

ART. 11

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla Società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

ART. 12

In ottemperanza alla mozione n. 58 approvata dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1995, agli ingressi del complesso dovranno essere obbligatoriamente affissi, a cura e spese del concessionario, dei cartelli recanti, dopo la dicitura “Città di Torino” l'indicazione della concessionaria, la durata della concessione, l'orario di apertura al pubblico e le relative tariffe.

ART. 13

L'eventuale pubblicità all'interno dell'immobile sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospicente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc... di cui al D.Lgvo 507 del 15.11.1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dai concessionari e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

ART. 14

La Città metterà a disposizione dei Concessionari, anche per la manutenzione, tutte le eventuali attrezzature e gli eventuali beni mobili inventariati esistenti presso l'impianto, i quali verranno fatti constare da apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione 10, unitamente ad una annotazione sulla condizione igienico-edilizia.
Copia del verbale dovrà essere inviato al Settore III Ispettorato di Ragioneria.

ART. 15

La Circoscrizione 10, mediante una Commissione autonomamente nominata secondo quanto disposto dall'art. B.2 della deliberazione comunale del 13.2.1995 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi e che dovrà comprendere 1 Presidente di Circoscrizione, 1 Consigliere di Maggioranza, 1 Consigliere di Minoranza della Circoscrizione stessa ed eventualmente integrata da un componente della V C.C.P. circoscrizionale, provvederà ai controlli sullo stato manutentivo degli impianti e della struttura. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze e secondo le procedure di cui al precedente art. 2.
Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze ai seguenti articoli: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ART. 16

I Concessionari costituiscono cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, di L. 3.000.000 (tremilioni) pari ad Euro 1549,37, tramite versamento in contanti presso la Tesoreria Municipale o mediante fidejussione bancaria, nonchè polizze fidejussorie rilasciate da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10.6.1982 n. 348. Le firme dei rappresentanti degli istituti di credito o delle società di assicurazione, dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17

Le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 18

L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale (p. 1 mozione 44 approvata dal Consiglio Comunale il 26.9.95, mecc. n. 9506840/02).