Divisione Servizi Educativi
Settore Gestione Amministrativa dei Servizi Educativi

n. ord. 15
2000 11011/07

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 FEBBRAIO 2001
(proposta dalla G.C. 5 dicembre 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA.

    Proposta dell'Assessore Pozzi.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) venivano approvati la riorganizzazione ed i nuovi regolamenti dei servizi educativi cittadini, tra cui quelli relativi alle scuole dell'infanzia.
    Nel 1999 si è proceduto, dopo la prima fase di sperimentazione, ad apportare correzioni ed integrazioni in merito al regolamento dei nidi di infanzia, in particolare uniformando i criteri di assegnazione dei punteggi per l'accesso e la formazione delle graduatorie.
    Successivamente veniva presentata ed approvata in seno al Consiglio Comunale una mozione relativa alla revisione dei criteri e dei punteggi per la formazione delle graduatorie di accesso alle scuole dell'infanzia comunali, nonché per garantire il massimo di informazione sulle opportunità di inserimento anche presso le scuole materne statali.
    Un apposito gruppo tecnico formato in seno alla Divisione Servizi Educativi e composto in particolare da Direttori Didattici rappresentativi della realtà territoriale torinese, ha conseguentemente avviato un lavoro in alcune direzioni:
-    con il Provveditorato agli Studi, al fine di verificare quali comportamenti omogenei potessero essere adottati tra le parti. In tal senso, si è provveduto, sin dal dicembre del 1999, a fornire attraverso un'informazione generalizzata alle famiglie interessate il numero di posti disponibili presso le scuole dell'infanzia esistenti sul territorio cittadino (anche se è da rilevare come tali dati non siano stati di fatto comunicati dalle scuole materne statali). Si è anticipato al 23 febbraio la formulazione delle graduatorie provvisorie presso le scuole d'infanzia comunali, in modo da collegare il più possibile le prospettive di inserimento presso le nostre scuole con quelle dello stato, in relazione alla formazione degli organici delle stesse. Si è infine congiuntamente con il Provveditorato agli Studi provveduto a sollecitare la partecipazione dei Dirigenti Scolastici alle commissioni uniche circoscrizionali, al fine di raggiungere in tali sedi un'effettiva gestione coordinata delle domande presentate e dei relativi potenziali inserimenti;
-    con le scuole convenzionate FISM, peraltro già maggiormente presenti nelle commissioni uniche, si è avviato un confronto soprattutto per l'adozione di un modulo di iscrizione il più uniforme possibile;
-    infine, si è proceduto a verificare, anche sulla base dell'esperienza fin qui acquisita, le possibili integrazioni e modificazioni al vigente regolamento comunale. In tal senso, sono valse non solo le esperienze riportate dai Direttori Didattici, la loro conoscenza ed il loro rapporto con le commissioni uniche circoscrizionali, ma anche il parere dei Comitati di Gestione, convocati nel corso dell'anno.
    La situazione presso le scuole dell'infanzia ovviamente richiama un quadro assai diverso da quello dei nidi d'infanzia. In sostanza, tra scuole statali, aderenti FISM e comunali la domanda è complessivamente soddisfatta. L'esistenza, in sostanza, di domande in lista d'attesa presso le nostre scuole dell'infanzia non rappresenta ancora, al momento, un segno di insufficienza del sistema, se considerato nel suo complesso, ma una precisa scelta educativa e di servizi richiesti dalle famiglie (si pensi, ad esempio, alla concreta continuità nel corso dell'anno dell'erogazione del servizio, a fronte della chiusura, in base al calendario scolastico annuale, delle scuole statali). Al mese di maggio dell'anno in corso, risultavano iscritti alle scuole FISM 4911 bambini, alle statali 5441 ed a quelle comunali 9014, in sostanza garantendo l'assorbimento completo delle domande presentate.
    Pur tuttavia, anche in considerazione di sollecitazioni in vario modo pervenute nel corso dell'anno da parte di cittadini e sulla base della concreta esperienza fin qui acquisita, si è rilevata l'opportunità di configurare una nuova determinazione dei punteggi, con due obiettivi generali:
-    superare l'attuale situazione frammentata di conteggio degli stessi, in quanto, sulla base del vigente regolamento, ogni Circoscrizione ha adottato propri criteri, tali da comportare in alcuni casi anche sensibili differenziazioni;
-    eliminare, come previsto in alcune Circoscrizioni, il punteggio preferenziale assegnato ai residenti (la cosiddetta 'territorialità') al fine di uniformarsi ai criteri già individuati dal Consiglio Comunale per i nidi di infanzia, dove tali punteggi sono stati aboliti con la riforma dei regolamenti sopra richiamata, e peraltro uniformandosi a quanto già previsto per le scuole materne statali.
    Sulla base di tali considerazioni, si è dunque proceduto alla formulazione della proposta qui allegata, che tiene conto degli obiettivi sopra dichiarati e comunque delle procedure fin qui adottate dalle Circoscrizioni.
    Si propone pertanto di revocare l'art. 5 - comma 2 - del vigente Regolamento comunale sulle scuole dell'infanzia comunali, sostituendolo integralmente con il seguente testo:
5.2) Graduatorie e criteri
Le graduatorie sono predisposte dai comitati di gestione in base ai punteggi stabiliti dal presente
regolamento (allegato 1).
Vengono predisposte tre graduatorie ordinali, secondo le seguenti tipologie di utenza:
1.    famiglie residenti nel Comune di Torino;
2.    famiglie non residenti nel Comune di Torino, ma con almeno uno dei genitori prestante attività lavorativa nella Città;
3.    altri non residenti, che potranno essere accolti solo in presenza di posti vacanti, previ accordi con il Comune di appartenenza.
    Per poter passare alla graduatoria successiva, la graduatoria precedente deve essere esaurita. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio sono iscritti in coda a ciascuna graduatoria. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 marzo entrano, con disponibilità di posti, al compimento del terzo anno, rispettando l'ordinalità delle tre graduatorie, purché non usufruiscano di alcun servizio.
    I criteri e i punteggi per la formazione della graduatoria dovranno essere specificati nel modulo di domanda.
    Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali.
    Gli eventuali errori nella presentazione delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.
    Su segnalazione dei Servizi competenti saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno.
    I nuovi criteri e i punteggi riportati nell'allegato n. 1 saranno adottati a partire dalle iscrizioni per l'anno scolastico 2002/03."
    Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati richiesti in data 7 dicembre 2000 i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine.
    Alla data del 25 gennaio 2001 le Circoscrizioni 2, 5, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere.
    Le altre Circoscrizioni hanno espresso, con deliberazioni consiliari allegate al presente atto, i seguenti pareri:
-    la Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. );
-    la Circoscrizione 3 ha espresso:
    -    parere favorevole in merito all'obiettivo di uniformare criteri e punteggi validi su tutto il territorio cittadino;
    -    parere negativo in merito all'allegato 1 riguardante i punteggi e all'entrata in vigore a partire dall'anno scolastico in corso delle modifiche del Regolamento delle Scuole dell'Infanzia (all. 3 - n. );
-    la Circoscrizione 4 ha espresso parere contrario richiedendo inoltre che vengano recepite le seguenti indicazioni:
    -    nell'allegato n. 1, pagina 1, colonna 2 si richiede che venga eliminata la dicitura “sanitari e psicologici nel bambino”, da far rientrare nella colonna 1 “Bambino portatore di deficit documentato”. Inoltre, relativamente al medesimo punto, si ritiene che la percentuale di accoglimento di tali casi debba rimanere nell'ambito della capienza del 15% della scuola;
    -    nell'allegato n. 1, pagina 1, colonna 6 (“Condizione lavorativa dei genitori”) si richiede che vengano aggiunti i seguenti punteggi: 1) 0,5 punti per ogni genitore lavoratore con turni disagiati o reperibilità (sulle 24 ore); 2) 2 punti per entrambi i genitori lavoratori con turni disagiati o reperibilità (sulle 24 ore);
    -    nell'allegato n. 1, pagina 1, colonna 7 il titolo “Permanenza in ogni lista d'attesa precedente: 0,5 punti” ha significato solo se esiste una informatizzazione della procedura: pertanto l'Amministrazione Comunale, come ha predisposto la delibera unificante dei criteri, dovrà operare per predisporre anche una informatizzazione delle graduatorie;
    -    nell'allegato n. 1, pagina 1, ultima colonna: a “parità di punteggio” si richiede che vengano considerati, in ordine, i seguenti criteri e così modificati: 1) precedenza ai bambini che hanno fratelli già frequentanti Nidi d'Infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui - 2) precedenza ai bambini residenti nella Circoscrizione. Tale richiesta nasce dalla constatazione che la maggioranza dei cittadini residenti in Circoscrizione richiede servizi ubicati nel territorio circoscrizionale non dimenticando che la popolazione della Circoscrizione ammonta a circa 95.000 abitanti - 3) precedenza ai bambini frequentanti l'Asilo Nido d'Infanzia comunale ubicato nello stesso edificio o in edifici adiacenti;
    -    si propone l'abolizione di parte dell'ultima frase contenuta nell'art. 5.2: “Su segnalazione dei Servizi competenti saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno”, ovvero della dicitura “o figli di genitori privi del permesso di soggiorno”. La motivazione della richiesta discende dalla logica di non poter premiare chi è privo di permesso di soggiorno privilegiando la sua domanda di accesso ad un servizio di non vitale emergenza su quella di un altro bimbo che ne ha diritto (all. 4 - n. );
-    la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con richiesta che vengano recepite le seguenti indicazioni:
    -    l'art 5.2, 7° comma, che recita “Su segnalazione dei Servizi competenti saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno” venga trasformato nel 4° criterio della graduatoria dello stesso articolo;
    -    per i trasferimenti vengano specificate le modalità di richiesta e le modalità di applicazione (all. 5 - n. );
-    la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole pur evidenziando la permanenza di problemi relativi alle relazioni dei servizi sociali, inerenti alla puntualità ed alla uniformità delle stesse, nonché alla difficoltà di conciliare l'attività valutativa delle Commissioni Uniche con la tutela della privacy delle famiglie (all. 6 - n. ).
    Non si ritiene di accogliere il parere negativo della Circoscrizione 3 relativo all'allegato 1 perche, così come espresso, non introdurrebbe alcuna novità rispetto alla situazione attuale, venendo cosi a vanificare lo sforzo per il raggiungimento di quell'obiettivo di uniformità di criteri e punteggi per cui la stessa Circoscrizione ha espresso nel merito parere favorevole.
    Non si ritiene di recepire le indicazioni della Circoscrizione 4 in quanto:
-    allegato n. 1, pagina 1, colonna 2: verrebbero eliminate le possibilità di riconoscere particolari situazioni di deficit non immediatamente riconducibili all'handicap, ma altrettanto importanti per l'equilibrio psicofisico del bambino (quali ad esempio certe tipologie di deficit relazionale);
-    allegato n. 1, pagina 1, colonna 6: si aggraverebbe il procedimento di calcolo dei punteggi introducendo una casistica comunque di difficile valutazione in un sistema che, a differenza dei Nidi d'Infanzia Comunali, non presenta un'elevata lista d'attesa;
-    allegato n. 1, pagina 1, ultima colonna: si ritengono sufficienti i criteri già specificati non afferenti ad una casistica particolare e limitata così come proposto;
-    ultimo capoverso art 5.2: le convenzioni internazionali, a cui aderisce il Comune di Torino, e lo spirito di Città Educativa portano al riconoscimento della tutela ai minori ed al loro diritto per uno sviluppo educativo.
    Si assume invero l'impegno a verificare (allegato n. 1, pagina 1, colonna 7), almeno a livello circoscrizionale, adeguate procedure per la gestione delle graduatorie.
    Circa le indicazioni formulate dalla Circoscrizione 6, pur apprezzando lo sforzo propositivo, si ritiene di non apportare le supposte variazioni al testo in quanto:
-    l'accoglimento di bambini senza fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno su segnalazione dei servizi competenti è un criterio generale che non determina l'assegnazione di particolari punteggi. Il suo inserimento in una tabella che evidenzia l'applicazione di specifici punteggi potrebbe indurre confusioni ed incertezze nell'applicazione. Il principio sopra enunciato è comunque garantito dal suo richiamo nell'articolato regolamentare;
-    le modalità di richiesta ed applicazione per i trasferimenti possono trovare la loro esplicitazione più in via tecnica che regolamentare. Le stesse, pertanto, potranno essere definite dai competenti settori anche in relazione alle annuali esigenze organizzative per l'accoglimento e la gestione delle domande.
    Si assume altresì l'impegno di verificare la possibilità di formalizzare una procedura più agevole riguardo le difficoltà evidenziate dalla Circoscrizione 7.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare, per le motivazioni in premessa, l'art.5 - punto 2 - del vigente regolamento delle scuole comunali dell'infanzia, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07);
2)    di sostituire il medesimo con il seguente:
5.2) Graduatorie e criteri
Le graduatorie sono predisposte dai comitati di gestione in base ai punteggi stabiliti dal presente
regolamento (allegato 1).
Vengono predisposte tre graduatorie ordinali, secondo le seguenti tipologie di utenza:
1.    famiglie residenti nel Comune di Torino;
2.    famiglie non residenti nel Comune di Torino, ma con almeno uno dei genitori prestante attività lavorativa nella Città;
3.    altri non residenti, che potranno essere accolti solo in presenza di posti vacanti, previ accordi con il Comune di appartenenza.
    Per poter passare alla graduatoria successiva, la graduatoria precedente deve essere esaurita.
I bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio sono iscritti in coda a ciascuna graduatoria. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 marzo entrano, con disponibilità di posti, al compimento del terzo anno, rispettando l'ordinalità delle tre graduatorie, purché non usufruiscano di alcun servizio.
    I criteri e i punteggi per la formazione della graduatoria dovranno essere specificati nel modulo di domanda.
    Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali.
    Gli eventuali errori nella presentazione delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.
    Su segnalazione dei Servizi competenti saranno accolti anche bambini senza fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno.";
3)    di approvare l'allegato schema per la determinazione delle priorità e dei punteggi, da intendersi parte integrante e costitutiva della presente (all. 1 - n. );
4)    di disporre che i nuovi criteri e i nuovi punteggi riportati nell'allegato n. 1 saranno adottati a partire dalle iscrizioni per l'anno scolastico 2002/03.


Priorità e punteggi (art. 5.2)

PRIORITA' ASSOLUTA   PRIORITA' ASSOLUTA   PRIORITA' ASSOLUTA   PUNTEGGI   PUNTEGGI   PUNTEGGI   PUNTEGGI   PUNTEGGI  
BAMBINO PORTATORE DI DEFICIT DOCUMENTATO
(Previa valutazione della Commissione H Centrale)
100 punti
La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa 
PROBLEMI SOCIALI, SANITARI, PSICOLOGICI NEL BAMBINO O NELLA FAMIGLIA
(validamente documentati)(*)
50 punti
Tali casi devono essere accolti fino al 15% della capienza della scuola; su decisione della Commissione Unica, sentito il Comitato di Gestione, possono essere accolti ulteriori casi, fino ad un massimo del 25% della capienza della scuola.
La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa  
BAMBINI PER CUI E' RICHIESTA LA FREQUENZA DELL'ULTIMO ANNO DI SCUOLA INFANZIA
40 punti
La priorità assoluta si applica anche alla lista d'attesa.  
MANCANZA DI UN GENITORE
- per:
Vedovo/a, Ragazza madre con figlio non riconosciuto dal padre;
Ragazzo padre con figlio non riconosciuto dalla madre
9 punti
- per:
Divorziato/a;
Separato/a legalmente;
Ragazza madre con figlio riconosciuto dal padre;
Ragazzo padre con figlio riconosciuto dalla madre
solo se non coabitante con il padre/madre del bambino
7 punti
per:
Separato/a (a seguito di presentazione di istanza di separazione del Tribunale)
solo se non coabitante con il padre/madre del bambino
5 punti
NOTEVOLE CARICO FAMILIARE (CONVIVENTI)
- per ogni figlio minore:
1 punto
- per ogni figlio minore handicappato:
1 punto
- per ogni figlio maggiorenne handicappato:
2 punti

(Fino ad un punteggio massimo di 10 punti)
- persona invalida (Con invalidità riconosciuta del 75%):
2 punti
(Fino ad un punteggio massimo di 4 punti)  
CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
- per ogni genitore lavoratore:
3 punti
- per ogni genitore disoccupato:
2 punti
- per ogni genitore studente con obbligo di frequenza di un corso di studi che preveda almeno 25 ore settimanali, con successiva autocertificazione di frequenza:
3 punti
 

PRESENZA DI FRATELLI GIA' FREQUENTANTI LA STESSA SCUOLA PER CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
(riferita all'anno di frequenza dell'iscrivendo e rinunciando alla scelta di altre scuole)
1 punto
La stessa attribuzione di punteggio e le stesse condizioni si applicano nel caso di iscrizione di più fratelli

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PERMANENZA IN OGNI LISTA D'ATTESA PRECEDENTE
0,5 punti
 

TRASFERIMENTO DA SCUOLA D'INFANZIA DI ALTRE CIRCOSCRIZIONI
(per cambio di residenza)
1 punto

 

 


 

 

 

 

 

 

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A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri:
1. precedenza ai bambini, che hanno fratelli già frequentanti Nidi d'Infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui;
2. precedenza al bambino più grande.
 

NOTE:
(*) La documentazione dovrà essere rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di Torino oppure dai medici specialisti che seguono il caso. Sarà compito delle Commissioni Uniche stabilire se la documentazione prodotta è sufficiente per l'attribuzione del punteggio richiedendo le eventuali integrazioni.