Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 198
2000 09857/09

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 NOVEMBRE 2000

(proposta dalla G.C. 14 novembre 2000)

OGGETTO: IMMOBILE SITO IN C.SO DANTE N. 15 - VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA f), DELLA L.R. N. 56/77 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il presente provvedimento ha come oggetto l'immobile, di proprietà comunale, ubicato nella Circoscrizione n. 1 (nella parte corrispondente all'ex quartiere Crocetta), in corso Dante n. 15, all'angolo con via Pagano, nell'area sottostante il cavalcavia del corso stesso.
    Si tratta di un ex magazzino del suolo pubblico di dimensioni modeste (circa mq 140 di pianta), soppalcato, con un'altezza media di m 5, avente la copertura costituita dalla stessa soletta del cavalcavia.
    Il fabbricato, a causa della sua peculiare localizzazione (sottostante il cavalcavia), è compreso dal Piano Regolatore nell'area normativa di tipo "VI": "area per la viabilità esistente" e, conseguentemente, ne assume le prescrizioni.
    L'immobile, attualmente in stato di completo abbandono e degrado, si trova vicino al complesso di case (originariamente gestito dallo IACP) oggetto del "Contratto di Quartiere - ambito via Arquata", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 luglio 2000 (mecc.n. 2000-05914/70).
    La Città intende, ora, procedere al suo recupero con finalità di promozione sociale e culturale, nel quadro degli interventi previsti dal citato "Contratto di Quartiere" (adeguamento funzionale per l'insediamento di attività di servizio pubblico comprese tra le "attrezzature di interesse comune").
    Sotto il profilo delle destinazioni d'uso, le NUEA del Piano Regolatore consentono l'insediamento della destinazione d'uso "attività di servizio pubblico" per tutte le aree normative (articolo 8, primo capoverso).
    Per contro le modalità di intervento - per gli edifici ricadenti in aree che il PRG destina alla viabilità - sono limitate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre al fine di consentire il recupero dell'immobile è necessario attuare un complesso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria e riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
    Pertanto:
-    considerato che il fabbricato, di proprietà comunale, è destinato ad attività di servizio pubblico in un contesto di riqualificazione di più vasto ambito urbano;
-    considerata la peculiare localizzazione dell'immobile in oggetto e la conseguente caratterizzazione normativa (che ammette nel caso specifico della viabilità solo la manutenzione ordinaria e straordinaria);
-    considerato che gli interventi previsti, finalizzati a ottenere un ottimale recupero del fabbricato, sono incompatibili con l'attuale disciplina di Piano Regolatore;
-    considerato che l'immobile non rientra tra i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 24 della Legge Regionale Urbanistica;
si rende necessario fare ricorso a un adeguamento urbanistico, relativo solo alle tipologie di intervento ammissibili, in applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della Legge Urbanistica Regionale, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia sul fabbricato in oggetto.
    Ad avvenuta approvazione del provvedimento di variazione di cui trattasi, si potrà realizzare - attraverso l'attuazione dei lavori pubblici necessari - quanto previsto in sede di accordo di programma e conferenza di servizi.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano,
di approvare il necessario adeguamento urbanistico relativo alle tipologie di intervento ammissibili, in applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della L.R. n. 56/77 e. s.m.i., al fine di consentire l'ampliamento dei tipi di intervento ammissibili sul fabbricato, oggetto del presente provvedimento, fino a includere la ristrutturazione edilizia.
    Gli elaborati del provvedimento sono i seguenti (all. 1 - n. ):
a)    relazione illustrativa;
b)    situazione fabbricativa con evidenziazione dell'area oggetto dell'intervento (scala 1:10.000);
c)    ubicazione dell'intervento (scala 1:500);
d)    elaborati grafici illustrativi dello stato attuale (planimetrie, sezione e prospetto - scala 1:100).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.