Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 201
2000 08068/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2000
(proposta dalla G.C. 26 settembre 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA, L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1 DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DI PRG DENOMINATA "AMBITO 8ai MOSSO" APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 209 dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9904956/57), esecutiva dal 25 ottobre 1999, il Consiglio Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito, in applicazione dell'art. 7 punto B delle NUEA, relativo all'Area da Trasformare per Servizi del PRG denominata "Ambito 8ai Mosso", proposto dalla proprietà interessata S.r.l. Compagnia Immobiliare Piemontese .
    Lo Studio Unitario, finalizzato alla suddivisione dell'ambito in due distinti sub-ambiti di intervento, in coerenza con quanto disciplinato dal succitato art. 7 delle NUEA, ha confermato le indicazioni contenute nelle tavole di azzonamento (scala 1:5000) e nella relativa scheda normativa di PRG, è stato formalizzato con atto stipulato in data 7/12/1999 a rogito notaio Dott. Mario Sicignano, registrato a Torino il 17/12/1999.
    L'approvazione dello Studio Unitario consente ora alla proprietà del sub-ambito 1 di avviare la trasformazione urbanistica, mediante Concessione Convenzionata (art. 49, V comma, Legge Urbanistica Regionale).
    In data 29/12/1999 la S.r.l. Compagnia Immobiliare Piemontese , con atto a rogito notaio Dott.Giuseppe GIANELLI registrato a Torino il 18/1/2000, ha ceduto l'intera area, relativa al sub-ambito 1 (per mq. 5.603), nonchè quella di concentrazione edilizia, relativa al sub ambito 2 (per mq. 147), alla S.r.l. FIBE.
    L'attuale proprietaria del sub-ambito 1, S.r.l. FIBE., in attuazione del PRG vigente ed in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto, ha presentato in data 4 maggio 2000, con successiva integrazione del 17/7/2000, una richiesta di Concessione Convenzionata.
    Aderendo alla soluzione planivolumetrica dello Studio Unitario d'Ambito, nel sub ambito 1 è prevista la realizzazione di un edificio a 5 p. f.t. (compreso piano terreno a pilotis) posto lungo la via Pietro Cossa.
    Considerato il notevole flusso veicolare sulla via Pietro Cossa è emersa la necessità di realizzare gli ingressi carrai, uno di accesso ai posti auto in cortile e l'altro all'autorimessa interrata, da via Mosso, anziché da via Pietro Cossa. Tale modifica si attua mediante il rimodellamento della concentrazione edificatoria, graficamente rappresentata nell'allegato E2 (all. 5 - n. ), mantenendo comunque invariati i dati quantitativi dell'intervento in oggetto.
    Le modalità dell'intervento in progetto nel sub-ambito 1 prevedono: indice di edificabilità territoriale di 0,7/3 mq SLP/mq ST, incrementato di 1/3 della SLP esistente (fino al limite massimo totale di 0.50 mq.SLP/mq.ST) e destinazioni d'uso 80% (minimo) a residenza e 20% (massimo) ad attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI).
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di una concessione edilizia, sono i seguenti:
-    Superficie Territoriale (ST)                        mq.        5.603
-    Area di concentrazione dell'edificato                mq.        1.120
-    SLP esistente                                mq.        2.310
-    SLP totale in progetto                             mq.        2.077
    di cui :    5.603x0,7/3 (ST per indice edific. territ.)        mq.        1.307
            incremento (un terzo della SLP esistente)    mq.          770
-    Abitanti teorici insediabili (2.077:34)                n.         61
-    Aree cedute per servizi (80% ST)                    mq.        4.483
    In base allo schema di convenzione, la Soc. Proponente cede gratuitamente al Comune di Torino un'area per servizi, compresa nel sub-ambito 1 di mq. 4.483, che sarà sistemata ad "area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport", nonchè l'area di concentrazione dell'edificato del sub-ambito 2 di mq. 147. Al momento della trasformazione del sub-ambito 2, la medesima verrà consegnata gratuitamente dalla Città, così come previsto dallo Studio Unitario d'Ambito, al soggetto attuatore del sub-ambito 2.
    In sede di attuazione della trasformazione del sub-ambito 2, si provvederà alla modifica dello Studio Unitario d'Ambito e della relativa scheda normativa di PRG, al fine di prevedere la collocazione della concentrazione edificatoria, per la corrispondente superficie, sulla via Mosso, anziché lungo via Pietro Cossa.
    La sistemazione provvisoria della suddetta area (pari a mq.147) verrà realizzata dalla stessa Società FIBE, a propria cura e spese, secondo il progetto di sistemazione dell'area a servizi.
    La Società Proponente si obbliga, inoltre, a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), tutte le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima, che fanno parte della Concessione Convenzionata, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
    Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione del verde pubblico, del parcheggio, delle reti di fognatura e dell'illuminazione pubblica relativa al verde e al parcheggio.


    Considerato tuttavia che la Circoscrizione n. 4 ha successivamente richiesto di apportare modifiche finalizzate a prevedere la realizzazione di alcune strutture sportive di base, la Società Proponente si è impegnata a concordare con l'Amministrazione la definitiva sistemazione dell'area ceduta, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Circoscrizione, nonché i tempi di una sua attuazione anticipata, rispetto alla scadenza della convenzione.
    L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998, è di L. 507.856.244 IVA inclusa (pari a 262.285,86 Euro), salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla Concessione Convenzionata i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 389.387.652 (pari a 201.101,94 Euro) di cui L. 155.625.456 (pari a 80.373,84 Euro) per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 233.762.196 (pari a 120.728,10 Euro) per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:    
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa)         L. 389.387.652 (Euro 201.101,94)
- costo opere di urbanizzazione che verranno realizzate (circa) L. 507.856.244 (Euro 262.285,86)
                             a scomputo         
- opere che verranno realizzate in eccedenza (circa)         L. 118.468.592 (Euro 61.183,92)
    La Società Proponente si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e ad accollarsi il costo delle opere realizzate in eccedenza.
    Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 10/77, non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, delle attività, ecc..) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
    L'intervento (fabbricato ed opere di urbanizzazione) dovrà essere completato entro il termine di validità della Concessione Convenzionata, stabilito in anni cinque dalla stipulazione della convenzione attuativa.
    I progetti di massima relativi alle opere di urbanizzazione primaria, comprensivi del computo metrico estimativo, sono stati trasmessi al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere, in merito, i pareri favorevoli dei competenti Settori e dell'A.E.M.
    Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 01/06/2000 ha espresso parere favorevole.
    Preso atto che la Circoscrizione n. 4, alla quale è stato richiesto in data 20 luglio 2000 il prescritto parere, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole, con deliberazione n. 112 mecc. 0008067/87 (all. 6 - n. ) adottata in data 19 settembre 2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21 Aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    La concessione convenzionata concernente il sub-ambito 1 dell'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 8ai Mosso" del PRG, che si compone dei seguenti elaborati:
    -    Schema di convenzione ai sensi dell'art. 49, V comma, della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ), corredata dei relativi allegati A) e B)
    -    Allegato C che comprende: la relazione illustrativa, il progetto planivolumetrico, la documentazione fotografica, (all. 2 - n. ).
    -    Allegato D che comprende: i progetti di massima delle opere di urbanizzazione (all. 3 - n. ).
2)    L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di sei mesi, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti (all. 4 - n. ), unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società FIBE s.r.l. con sede in Torino corso Galileo Ferraris n. 16 P. IVA 03984570014 nella persona del legale rappresentante Bertone Cav. Giuseppe nato a Mondovì il 19/11/1932 C.F. BRTGPP32F19F351L con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3)    di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima a L. 389.387.652 (Euro 201.101,94) IVA inclusa, per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo.
5)    di approvare per quanto espresso in narrativa che tutte le tavole progettuali, relative alla nuova configurazione della concentrazione edificatoria, siano adeguate, con apposita determinazione dirigenziale, prima della stipulazione della convenzione attuativa, al contenuto dell'emendamento approvato.


Emendamenti all'allegato 1 - Schema di convenzione:
-    A pagina 4, articolo 7, al termine del primo capoverso, inserire il seguente testo:
    “In particolare, le opere di urbanizzazione afferenti la porzione dell'area da cedere per servizi, delimitata a nord da via Mosso; ad ovest da via Sostegno; a sud da via Valgioie; ad est dal prolungamento del confine del sub-ambito 2 (fino alla via Mosso), dovranno essere ultimate entro il termine massimo di due anni dalla dichiarazione di inizio lavori.
-    A pagina 5, articolo 9, al termine del quarto capoverso “Le opere da .....”, inserire il seguente testo:
    “In attuazione della deliberazione di approvazione della Concessione Convenzionata, il Proponente si impegna, nei limiti degli importi definiti al primo capoverso del presente articolo, ad adeguare la progettazione delle opere di urbanizzazione alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, in accoglimento delle richieste formulate dalla Circoscrizione n. 4, finalizzate alla realizzazione di alcune strutture sportive di base.
-    A pagina 6, articolo 11, secondo capoverso, la frase “entro il termine temporale fissato all'articolo 7.” è sostituito con il seguente: “entro i termini temporali fissati dall'articolo 7.”.
-    A pagina 6, articolo 11, terzo capoverso, le parole “lo stesso termine” sono sostituite delle seguenti: “gli stessi termini”.