Divisione Edilizia e Urbanistica

n. ord. 159

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

2000 06525/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 SETTEMBRE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: OSPEDALE GRADENIGO - IMMOBILI UBICATI IN C.SO REGINA MARGHERITA N. 8 - VARIANTE PARZIALE N. 32 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.- ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella Circoscrizione Amministrativa n. 7 - ex quartieri Aurora, Vanchiglia Madonna del Pilone - e più precisamente compresi tra il Corso Regina Margherita, la via Porro, la via Ricasoli ed edifici destinati a residenza.
    L'Istituto "Provincia di Torino della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli", titolare del Presidio Ospedaliero Gradenigo, ha presentato alla Città di Torino una richiesta di variante allo strumento urbanistico generale finalizzata al riconoscimento di Servizio Pubblico per il complesso ospedaliero di cui trattasi, coerentemente con le funzioni svolte, sia per l'area occupata dal corpo principale situato lungo corso Regina Margherita n. 8, sia per l'area costituita dal "nuovo ampliamento" sita in corso Regina Margherita n. 10. In particolare la richiesta è volta a destinare tutta l'area ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere.
    Il complesso ospedaliero del Gradenigo ha in programma lavori di complessiva riorganizzazione funzionale al fine di adeguare, migliorare e potenziare allo stesso tempo l'offerta di servizi verso gli utenti. In sintesi si sono rilevate problematiche riguardanti l'inadeguatezza degli impianti elettrici, dei sistemi di prevenzione incendi e sicurezza generale, l'insufficienza e inadeguatezza del Pronto Soccorso e blocco operatorio, carenza di spazi logistici, incoerenza dei flussi verticali e orizzontali e di accessibilità verso il Pronto Soccorso, camera mortuaria e centrale termica.
    Inoltre, si rileva, più in generale, una sostanziale rigidità nelle possibilità di ampliamento dei singoli reparti che necessitano oltre agli adeguamenti impiantistici sopra richiamati di interventi edilizi mirati e allo stesso tempo molto articolati nei quali sono previste ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni e sopraelevazioni.
    La condizione urbanistica attuale, che destina gli immobili di cui è caso (e per la quale viene richiesta la variante) ad Area normativa SP e, più specificamente, ad area a servizi privati di interesse pubblico di tipo "a," impone che gli interventi su tali immobili siano soggetti ai parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della Zona normativa di appartenenza.
    Gli interventi previsti negli immobili sopra richiamati, con l'attuale destinazione urbanistica, risulterebbero di difficoltosa e parziale attuazione in quanto soggetti all'applicazione di tutti i parametri di trasformazione (urbanistici ed edilizi). Alle attrezzature di servizio ex art. 21 e 22 della L.U.R., ai sensi dell'art. 19 delle N.U.E.A. di P.R.G.,cui saranno destinati urbanisticamente gli immobili a seguito della variante, si applicano invece i soli parametri edilizi della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per la distanza dal filo stradale o dal filo di fabbrica e spessore del corpo di fabbrica.
    Pertanto, in relazione all'interesse pubblico che riveste il complesso ospedaliero del Gradenigo, non solo a livello di zona nella quale è storicamente radicato, ma anche a livello urbano, in relazione alle condizioni giuridico-amministrative in appresso richiamate, l'Amministrazione ritiene di addivenire alla richiesta di variante urbanistica, come meglio specificato in seguito, al fine di dare una destinazione coerente con l'uso attuale della struttura e, al contempo, consentire maggior elasticità di intervento, finalizzata a fornire ai cittadini migliore servizio pubblico.
    Preso atto che l'Ospedale Gradenigo è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte quale Presidio sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 2 della Legge 833/78 e che il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1997-1999 (L.R. 12/12/97 n.61), nel riconfermare la struttura nello stesso ruolo, lo classifica dal punto di vista funzionale come ospedale di rete, rientrante tra i 45 presidi ospedalieri esistenti, ai quali si applicano le norme per la programmazione sanitaria;
    Considerato che il regolamento del Presidio Sanitario Gradenigo, adottato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., è stato approvato con Decreto dirigenziale del Ministero della Sanità del 22/11/97;
    Tenuto conto che l'organizzazione dei servizi offerti del presidio, in particolare l'erogazione di prestazioni specialistiche, è conforme alla disciplina regionale di organizzazione ospedaliera;
    Nel rispetto dei disposti normativi del Piano Regolatore Generale e, in particolare, alle specifiche prescrizioni della scheda normativa relativa all'ambito 9.16 FARINI che per le aree a servizi prevede che "Una porzione dell'area destinata a servizi, posta nella parte sud dell'ambito, è assegnata dalla città in concessione per l'ampliamento dell'Ospedale Gradenigo (rep. n. 81988, raccolta n.2817); si potrà procedere all'ampliamento suddetto anche prima dell'approvazione della trasformazione."; considerato, altresì, che l'articolo 19, comma 5 delle N.U.E.A. che disciplina le Aree per servizi stabilisce che è ammesso l'intervento diretto da parte di privati per la gestione di strutture a uso pubblico, con modalità e forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano l'effettiva fruibilità pubblica;
    Rilevato che l'area su cui insiste l'Ospedale Gradenigo è in parte di proprietà privata (compresa in area destinata a "SP") e, in parte, oggetto di concessioni patrimoniali della Città (per la parte compresa nella Zona urbana di Trasformazione 9.16 Farini) e che il presente provvedimento di variante riguarda esclusivamente la parte di proprietà privata che per espressa disposizione testamentaria è, altresì, sottoposta a vincolo di destinazione a servizio pubblico.
    Tutto ciò premesso, si prende atto che sussistono tutti gli elementi per ritenere che l'ospedale Gradenigo fornisca un effettivo servizio pubblico, ancorché erogato da struttura privata e, pertanto, si rende necessario fare ricorso a variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
    Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
A) - il cambiamento di destinazione urbanistica degli immobili ubicati in corso Regina     Margherita n. 8, meglio individuati negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi privati SP di tipo " a" (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive culturali) ad area per Servizi pubblici S e, più specificamente, ad area per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere " h";
B) - il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano     Regolatore Generale afferenti all'area normativa S.
    La variante comporta incremento della dotazione di servizi pubblici costituenti standard urbanistici - servizi sociali e attrezzature di interesse generale (articolo 22 della L.U.R.) per una quota pari a mq. 3.800 circa, corrispondenti all'area che si prevede di destinare a servizi pubblici "h". Si specifica inoltre che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale
    Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 9B del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
  Visto l'art. 17, comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
   Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
   Preso atto che la Circoscrizione n. 7, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 24 luglio 2000 (n. mecc. 00-6720/90) (all. 2 - n. ).
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
-    di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., la variante parziale n. 32 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino che prevede la modifica di destinazione urbanistica degli immobili ubicati in corso Regina Margherita n. 8, da area a Servizi privati SP di tipo " a" ad area per Servizi pubblici S e, più specificamente, ad area per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere " h".
    Gli elaborati della variante sono i seguenti (all. 1 - n. ):
    a)    relazione illustrativa;
    b)    estratto della legenda Tavola n. 1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
    c)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio 9B (parte) del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. del 21/04/1995 - alla scala 1:5.000;
    d)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio 9B (parte) del Piano Regolatore Generale come modificato con le varianti approvate - Stato Attuale - alla scala 1:5.000;
    e)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio 9B (parte) del Piano Regolatore Generale - Variante - alla scala 1:5.000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto della variante.