Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo ed Immagine Urbana

n. ord. 162
2000 06024/52

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 SETTEMBRE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DEHORS - DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE AREE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO - MODIFICHE - APPROVAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    e degli Assessori Hutter e Bonino.

    Lo spazio pubblico destinato stagionalmente al ristoro all'aperto, più comunemente definito "dehors", è divenuto uno degli elementi della vita quotidiana di molte città europee culturalmente legato alla diffusione dei "caffè".
    Il loro corretto inserimento nel tessuto urbano è fondamentale alla valorizzazione e alla riqualificazione visiva e funzionale dell'ambiente urbano.
    Da qui l'esigenza di disciplinare il "diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto".
    Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9309537/17), il regolamento dehors è in vigore dal 4 febbraio 1994.
    In sintesi si regolamentano i criteri di collocazione e di realizzazione dei dehors, si individuano le tipologie di copertura o protettive consigliate ed i relativi criteri per l'inserimento negli spazi pubblici.
    Vengono individuati inoltre alcuni ambiti urbani quali le piazze storiche, gli spazi pedonali, i percorsi porticati, le sponde fluviali ed altri ambienti significativi del centro e della periferia e, per questi, si definiscono i vincoli relativi alla scelta delle tipologie da adottarsi.
    L'esperienza acquisita in questi anni dal Settore Arredo e Immagine Urbana, che rilascia il parere di conformità tecnica, e dagli uffici delle Circoscrizioni cittadine, che ricevono le domande e rilasciano le autorizzazioni, ha portato alla necessità di rivedere e aggiornare il regolamento stesso.
    L'Ufficio ha invitato le dieci Circoscrizioni e gli Uffici comunali interessati alla collaborazione e al confronto sulla materia. Le osservazioni raccolte, precise e puntuali, spesso mirate e scaturite dall'esperienza di chi frequenta con assiduità la materia, sono state esaminate, vagliate, discusse e mediate. Buona parte delle precisazioni e puntualizzazioni sono state inserite nel testo modificato.
    Le variazioni più significative riguardano:
-    la differenziazione tra dehors stagionale e struttura fissa per il ristoro;
-    la semplificazione dei documenti necessari per richiedere l'autorizzazione;
-    la formalizzazione dell'iter, semplificato, per il rinnovo;
-    miglioramenti tecnico formali ed esplicativi ai vari articoli.
    Il nuovo testo rappresenta un miglioramento pur senza, ovviamente, alterare i principi generali che sono alla base del tema dehors.
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento, la presente proposta deliberativa con allegato il nuovo testo del regolamento "Dehors - Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto", è stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1 - 10.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 5, 6 e 7 (all. 2 - 5 nn. ).
    La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 6 - n. ) proponendo alcune integrazioni, già discusse in sede di consultazione preventiva e ritenute di scarsa rilevanza.
    Ha espresso parere negativo la Circoscrizione n. 4 (all. 7 - n. ), con osservazioni generiche.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni n. 2, 8, 9 e 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano:
-    il nuovo testo proposto (all. 1 - n. ) "Dehors-disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto", abrogando contemporaneamente il testo in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9309537/17) citata in narrativa.


ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS

1.    Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2.    Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale.

3.    Il dehors stagionale oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso, come specificato all'art. 14 punto 10 del regolamento COSAP, deve intendersi una struttura fissa per il ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di concessione edilizia.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1.    La occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.

2.    Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

3.    Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non è da considerarsi una forma di dehors.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1.    Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

2.    Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare alla Circoscrizione di pertinenza, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
    a)    progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.
        Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...
        Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
    b)    relazione tecnica;
    c)    campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni;
    d)    fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
    e)    nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;
    f)    autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
    g)    autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
    h)    autocertificazione dei versamenti COSAP relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

3.    Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

4.    L'autorizzazione è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

5.    Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

6.    In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma, ad eccezione di quella del punto h) e con la clausola dell'art. 4 punto 3.

7.    Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

ARTICOLO 4 - FOTOGRAFIE E RINNOVO

1.    Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, alla Circoscrizione di pertinenza, duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

2.    La Circoscrizione invierà copia della documentazione fotografica al Settore Arredo e Immagine Urbana.

3.    La documentazione fotografica è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo (art. 3 comma 6). 
In mancanza della documentazione fotografica, dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista dall'art. 3 comma 2.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1.    Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
    1 -    in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
    2 -    non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
    3 -    l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
    4 -    nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
    5 -    qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1.    L'area del dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.
Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2.    Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3.    Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).

4.    La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

5.    Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

6.    In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE (tabella Allegato B)

7.1    OMBRELLONI
    Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati e nelle gallerie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

7.2    TENDE A PANTALERA
    Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.
    Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi porticati, delle gallerie e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

7.3    CAPANNO
    Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale (piazze storiche, portici e gallerie, la zona urbana centrale storica, viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale).

7.4    DOPPIA FALDA
    Si presenta con due soluzioni:
        7.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;
        7.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.
    La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.
    Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie, la zona urbana centrale storica. Ne è consigliabile l'uso nelle banchine dei viali. La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale, nelle zone urbane storico ambientali, nel territorio collinare, nelle vie pedonalizzate. Non ne è consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

7.5    DOPPIA CAPOTTINA
    Si presenta con due soluzioni:
        7.5.1 con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
        7.5.2 con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
    Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie, la zona urbana centrale storica, i viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale, le vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali. La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale e nelle vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali. Non è consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

7.6    PADIGLIONE
    Si presenta, di massima, con due soluzioni:
        7.6.1    a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
        7.6.2    a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.
    Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica, ad eccezione, in quest'ultima, dei contesti di riedificazione novecentesca dove possono risultare coerenti. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale, nelle zone urbane storico ambientali, nel territorio collinare, nelle vie pedonalizzate. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. Non ne è consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

7.7    CHIOSCO O GAZEBO
    Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

7.8     STRUTTURE INNOVATIVE
    Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

ARTICOLO 8 - AMBITI DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO (tabella Allegato B)

1.    Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 7 sono individuati i seguenti ambiti di inserimento:
    a)    principali piazze storiche
          Carignano
          Carlo Emanuele II
          Carlo Alberto
          Carlo Felice
          Castello
          Gran Madre di Dio
          Palazzo di Città
          Savoia
          S. Carlo
          Solferino
          Statuto
          Vittorio Veneto
        Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni (art. 7.1) a struttura lignea e copertura in tela naturale.
    b)    percorsi porticati e gallerie della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
        Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso del flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio pari almeno ai due terzi della sezione trasversale utile.
    c)    vie pedonali della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
        Non è ammessa la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede rialzato e in presenza di pavimentazione lapidea. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni (art. 7.1) a struttura lignea o da tende a pantalera (art. 7.2) con tessuto mai lucido, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
    d)    rimanenti porzioni della zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
        Ivi compresi tutti i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni (art. 7.1) a struttura lignea, da tende a pantalera (art. 7.2) (salvo che su prospetti porticati), a padiglione (art. 7.6.1) solo nelle zone di riedificazione novecentesca, con tessuto mai lucido in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
    e)    viali, sponde fluviali, parchi e giardini di valore storico, artistico e/o ambientale
        vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e successive modifiche ed integrazioni. Sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni (art. 7.1), da tende a pantalera (art. 7.2), a doppia falda a montante centrale (art. 7.4.1), consigliate soprattutto nelle banchine dei viali, e a padiglione (art. 7.6.1), in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.
    f)    parchi e giardini
        Sono ammesse le tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a doppia falda con montanti perimetrali e 7.6.2 a padiglione a pianta centrale varia.
    g)    zone urbane storico-ambientali (Z.U.S.A.) e zona collinare (tutto il territorio a destra del Po).
        Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni (art. 7.1) o tende a pantalera (art. 7.2), a capanno (art. 7.3), a doppia falda con montante centrale (art. 7.4.1), a doppia capottina (art. 7.5.1 e art. 7.5.2) e a padiglione (art. 7.6.1), in tessuto mai lucido, di colore scelto in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
    h)    vie pedonali delle zone urbane storico-ambientali (Z.U.S.A.)
        Non è ammessa la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede rialzato e in presenza di pavimentazione lapidea. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, e quelle protette da ombrelloni (art. 7.1), tende a pantalera (art. 7.2), a doppia falda con montante centrale (art. 7.4.1) e a padiglione (art. 7.6.1) in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
    i)    vie pedonali esterne alla zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)e alle zone urbane storico- ambientali (Z.U.S.A.).
        Sono ammesse le tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a doppia falda con montanti perimetrali, 7.6.2 a padiglione a pianta centrale varia e 7.7 chiosco o gazebo.
    1)    percorsi porticati e gallerie esterni alla zona urbana centrale storica (Z.U.C.S.)
        Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso del flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio pari almeno ai due terzi della sezione trasversale utile.
    m)     le rimanenti porzioni del territorio cittadino
        Sono ammesse tutte le tipologie elencate all'art. 7.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1.    L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da L. 242.400 a L. 969.600 così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 10 - NORMA TRANSITORIA

1.    Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.


ALLEGATO A - Iter pratiche

1.    Autorizzazione
    1.1    domanda alla Circoscrizione di competenza;
    1.2.    la Circoscrizione chiede parere a:
            -    Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, in materia di viabilità;
            -    Settore Arredo e Immagine Urbana, per il parere di conformità al presente regolamento;
            -     Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi aree verdi;
    1.3.    il Dirigente di Circoscrizione rilascia l'autorizzazione e:
            -    ne dà comunicazione per conoscenza al Settore Tributi;
            -    ne dà comunicazione per conoscenza al Settore Arredo e Immagine Urbana e alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale.

2.    Rinnovo
    2.1    domanda alla Circoscrizione di competenza;
    2.2    la Circoscrizione chiede parere a:
            -    Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, in materia di viabilità;
    2.3.    il Dirigente di Circoscrizione concede il rinnovo e ne dà comunicazione per conoscenza al Settore Tributi.

ALLEGATO B - GRIGLIA LOCALIZZATIVA (Art. 8 )

TIPOLOGIE
DI COPERTURE
(art. 7)

AMBITI
D'INSERIMENTO
(art. 8)

  

7.1

7.2

7.3

7.4.1

7.4.2

7.5.1

7.5.2

7.6.1

7.6.2

7.7

SOLUZIONI PRIVE DI COPERTURA

OMBRELLONI

PANTALERE

CAPANNO

DOPPIA FALDA
MONTANTE CENTRALE

DOPPIA FALDA
MONTANTE PERIM.

CAPOTTINA
MONTANTE CENTRALE

CAPOTTINA MONTANTE PERIM.

PADIGLIONE MODULI max 2,5x2,5

PADIGLIONE A PIANTA VARIA

CHIOSCO /GAZEBO

a
PRINCIPALI PIAZZE STORICHE

9

9
                          

b
PERCORSI PORTICATI E GALLERIE DELLA ZUCS


                             

c
VIE PEDONALI DELLA ZUCS



9

9
                       

d
RIMANENTI PORZIONI DELLA ZUCS



9


              

3
     

e
VIALI, SPONDE FLUVIALI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E/O AMBIENTALE








           


    



f
PARCHI E GIARDINI










  






  



g
Z.U.S.A. E ZONA COLLINARE










  






     

h
VIE PEDONALI DELLE Z.U.S.A.






  


        


     

i
VIE PEDONALI ESTERNE ALLA ZUCS ED ALLE Z.U.S.A.










  






     

l
PERCORSI PORTICATI E GALLERIE ESTERNE ALLA ZUCS


                       

m
RIMANENTI PORZIONI DEL TERRITORIO CITTADINO






















NOTA: le strutture innovative di cui al punto 7.8 sono sempre ammesse purché in linea con i criteri generali del Regolamento.

LEGENDA:  Permesso 9 Permesso e consigliato 3 Ammissibile in contesto di riedificazione novecentesca

                     Z.U.C.S. = Zona Centrale Urbana Storica Z.U.S.A. = Zone Urbane Storico Ambientali