Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                    2000 05659/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 LUGLIO 2000

(proposta dalla G.C. 4 luglio 2000)

OGGETTO: PROGETTO "04 QUAGLIA - SVINCOLO SU STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO E VIA QUARTO DEI MILLE", CONCERNENTE L'AREA DI STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO E STRADA DELL'ARCO. VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 245 del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9909052/09), esecutiva in data 20 dicembre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 19 al vigente P.R.G. relativa al Progetto "04 QUAGLIA", svincolo su Strada Antica di Grugliasco e via Quarto dei Mille.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 gennaio al 16 febbraio 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con deliberazione prot. n. 84-35800/2000, approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 16/02/2000, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Tuttavia, con nota del 15/02/2000 (prot. n. 39442) la Provincia di Torino, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
    "In riferimento alle modificazioni di superficie apportate alle aree destinate a Servizi pubblici, considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune, è necessario quantificare la variazione globale venutasi a determinare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77".

A tali osservazioni si controdeduce che:

    "Si specifica che la Variante n. 19 rispetta i contenuti dei commi 5 e 7 dell'art. 17 della L.U.R. n. 56/77.
    Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compresa la Variante di che trattasi, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i."
    Si può, pertanto, procedere all' approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Provincia e riportate in narrativa;
2)    di approvare la variante parziale n. 19 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del      Consiglio Comunale del 6        dicembre 1999 (mecc. 9909052/09).

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