Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 124
2000 05610/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 LUGLIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Lepri.

    Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 3 luglio 1995 (mecc. 9503326/42) approvava, a far data dal 1° ottobre 1995, la costituzione dell'Azienda Speciale denominata “Azienda Farmacie Comunali A.F.C.”, apportando a detta Azienda le attività precedentemente gestite in economia dalla Città.
    La costituzione dell'azienda speciale avviava un iter di valorizzazione dell'azienda stessa in conformità con i principi espressi dalla Legge 142/90, e dalle leggi vigenti in materia farmaceutica, in particolare dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 portante "norme di riordino del settore farmaceutico", che operava un espresso richiamo alle forme di gestione riconducibili alla Legge 142/90, dando al contempo autonomo rilievo al servizio di erogazione dei farmaci.
    Detto iter era infatti volto ad un recupero di efficienza dell'azienda in una prospettiva di remuneratività dei servizi erogati, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza del bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne.
    A tal fine inoltre il Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Programma del 10 luglio 1996 predisposto dall'Azienda (deliberazione - mecc. 9606309/64 - del 25 novembre 1996) aveva disposto la cessione di alcune farmacie comunali, indicativamente in numero compreso tra 10 e 15.
    Concludendo la fase di ottimizzazione del numero e della ubicazione delle farmacie comunali, e quindi di avviamento dell'attività dell'azienda, la Città ha manifestato l'intenzione di adeguarsi al nuovo quadro normativo in evoluzione, che ha raggiunto un ulteriore grado di complessità con l'emanazione della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 commi 51 e seguenti, la quale ha introdotto un iter semplificato per la trasformazione delle aziende speciali, consentendo agli Enti locali con atto unilaterale di trasformare le aziende speciali per l'esercizio dei servizi pubblici in Società per Azioni.
    Il Consiglio Comunale pertanto, con deliberazione n. 92 del 23 maggio 2000 (mecc. 200003330/64) si è avvalso di detta facoltà deliberando la trasformazione dell'azienda A.F.C. in Società per azioni.
    Così anche in questo settore si è ammessa la possibilità di usare gli strumenti previsti in via generale per i servizi pubblici locali, cui il servizio farmaceutico è riconducibile, per consentire anche alle farmacie comunali di improntarsi a criteri di efficienza organizzativa, assumendo una veste giuridica più agile, quale quella societaria, che consente di superare le rigidità nel sistema degli approvvigionamenti, soprattutto nel campo dei prodotti parafarmaceutici, con conseguenti influssi positivi sui bilanci.
    L'iter descritto ha condotto a risultati economici positivi, ha migliorato il livello di efficienza della gestione dell'Azienda, ed ha portato al raggiungimento di una sua dimensione ottimale, a seguito della dismissione di un congruo numero di farmacie.
    Oggi l'Azienda Farmacie Comunali S.p.A., gestisce 36 farmacie, delle quali 2 in fase di cessione a completamento del programma predisposto, capillarmente dislocate nell'area metropolitana, e pertanto, terminata la fase di avviamento dell'attività dell'azienda, si ritiene opportuno procedere ad una regolamentazione della gestione delle farmacie comunali attraverso un'apposita convenzione. Ferma restando la titolarità delle licenze delle farmacie comunali in capo alla Città e posto tra l'altro che l'Ente locale deve sempre garantire livelli minimi di erogazione dei farmaci accessibili a tutti, attraverso la programmazione ed il controllo sulla distribuzione delle farmacie su tutto il territorio, si rende necessario gestire l'Azienda attraverso uno dei moduli di cui all'art 10 della Legge 362/91 che, richiamando la Legge 142/90 permette di organizzare la gestione degli esercizi farmaceutici di cui la Città rimane titolare.
    La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie ai sensi della Legge 9 giugno 1947 n. 530, della Legge 2 aprile 1968 n. 475 e della Legge 8 novembre 1991 n. 362, dovrà provvedere, tra l'altro:
-    alla assistenza farmaceutica per conto delle U.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (e relativa convenzione), nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
-    alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dalla tabella XIV del Regolamento Comm. Comune di Torino;
-    alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
-    alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto Comune;
-    alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti.
    A tal fine si reputa utile ed opportuno trasferire all'Azienda Farmacie Comunali la concessione d'uso delle licenze per un periodo di 99 anni, ad un prezzo che, anche sulla base di approfondimenti effettuati con l'Azienda Farmacie Comunali, si può stimare in 80 miliardi di lire e che dovrà essere confermato da una relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2343 bis C.C.
    In tal modo la Città, attraverso l'A.F.C. S.p.A., perviene ad una più completa ed unitaria gestione del servizio pubblico, corrispondendo peraltro alla Città un corrispettivo per l'utilizzo delle licenze farmaceutiche.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la bozza di convenzione per la gestione del servizio delle farmacie comunali, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, come richiamato dall'art. 10 della Legge 362/91, tra la Città di Torino e l'A.F.C. S.p.A., bozza che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), richiamando in particolare che:
    -    sono affidate alla gestione di A.F.C. le seguenti farmacie:
        01. corso Orbassano, 249
        02. via Gorresio, 37
        04. via Oropa, 69
        05. via Rieti, 55
        07. corso Trapani, 150
        08. corso Traiano, 24
        09. corso Sebastopoli, 272
        10. via A. di Bernezzo, 134
        11. via Lanzo, 98
        12. corso Vercelli, 236
        13. via Negarville, 8/10
        15. corso Traiano, 86
        17. corso Vittorio Emanuele 182/184
        19. via Vibò, 17b
        20. via Ivrea, 47/49
        21. corso Belgio, 151/b
        22. via Exilles, 46
        23. via Guido Reni, 155/157
        24. via Bellardi, 3
        25. c/o FF.SS. Porta Nuova
        26. via Teodoreto, 7 (in corso di dismissione)
        28. corso Corsica, 9
        29. via Giachino, 53
        31. corso Siracusa, 98 (in corso di dismissione)
        33. via Isernia, 15
        35. via Cimabue, 8
        36. via Filadelfia, 142
        37. corso Agnelli, 56
        38. via Vandalino, 9/11
        40. via Farinelli, 36/9
        41. via degli Abeti, 10
        42. via XX settembre, 5
        43. piazza Statuto, 4
        44. via Cibrario, 72
        45. via Monginevro, 27/b
        46. piazza Bozzolo, 11
    -    l'affidamento ha la durata di 99 anni;
2)    di approvare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 bis C.C., la concessione d'uso delle licenze per la gestione delle farmacie per un periodo di 99 anni, al prezzo di Lire 80 miliardi, prezzo che dovrà essere confermato da una relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale ai sensi del citato articolo.
    Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si impegna inoltre a rivedere termini e condizioni contrattuali nell'ipotesi in cui il contratto stesso divenga eccessivamente oneroso rispetto alla struttura economico-patrimoniale e finanziaria della società, e sia pertanto necessario ricondurlo ad equità;
3)    di demandare a successivi atti deliberativi di Giunta o a determinazioni dirigenziali il perfezionamento e l'esecuzione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione della data di decorrenza e l'individuazione delle modalità finanziarie ottimali per la conclusione dell'operazione;
4)    di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città a sottoscrivere tutti gli atti nascenti dalla presente deliberazione, con facoltà di sostituire ogni riferimento all'azienda speciale con l'indicazione di S.p.A., a procedimento di omologazione concluso, e ad apportare al testo allegato eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie per la firma;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.