Divisione Servizi Educativi                                                                                                                          2000 04479/07
Settore Automazione,Bilancio, Tariffe

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 LUGLIO 2000 (h. 16,00)

(proposta dalla G.C. 30 maggio 2000)

OGGETTO: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA PER I COMUNI I CUI RESIDENTI ABBIANO FIGLI ISCRITTI PRESSO NIDI DELLA CITTA' DI TORINO- APPROVAZIONE DISCIPLINARE

    Proposta dall'Assessore Pozzi.

    Il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 9 agosto 1999 ha approvato le nuove tariffe del servizio Nidi d'infanzia.
    L'organo consiliare con il medesimo provvedimento aveva stabilito che gli utenti, i cui genitori sono residenti fuori Torino, che frequentano le strutture municipali fossero tenuti al pagamento mensile della tariffa massima.
    Con successiva deliberazione del 18 ottobre 1999 (mecc. 9908305/07), esecutiva dal 2 novembre 1999 il Consiglio Comunale decise la sospensione degli effetti fino al 30 giugno 2000 al fine di sondare la disponibilità ad adottare idonee intese con i Comuni volte a sostenere gli oneri sopportati dalla Città di Torino.
    Preso atto che circa 150 bimbi provenienti da cinquanta Comuni differenti frequentano i nidi di Torino e che alcuni Comuni hanno manifestato interesse verso l'opportunità offerta dalla Città di Torino, si ritiene necessario determinare le condizioni per consentire l'adesione dei Comuni interessati a tale servizio.
    Viste le norme del Regolamento per i Nidi d'Infanzia che disciplinano l'iscrizione ai nidi di Torino.
    Atteso che i costi di gestione dei Nidi d'Infanzia comportano una spesa per la Città di Torino ben superiore alla tariffa massima stabilita, si ritiene opportuno che i Comuni, i cui residenti abbiano figli iscritti nei nidi di Torino, partecipino alle spese con un contributo mensile pari alla tariffa massima delle due tipologie di funzionamento del servizio a partire dal momento dell'inserimento nella struttura ed indipendentemente dall'effettiva frequenza del bambino. In tal caso nulla è dovuto alla Città di Torino dall'utenza non residente, restando salva la facoltà del Comune di residenza di stabilire ed introitare eventuali quote di contribuzione delle famiglie.
    La quota a carico dei comuni sarà soggetta a revisione annuale in relazione alla eventuale variazione del tasso d'inflazione effettivo ISTAT.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di disciplinare (all. A - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento;
2)    di disporre, per gli utenti che frequentano i Nidi d'Infanzia della Città i cui genitori sono residenti fuori Torino, la disapplicazione della tariffa massima a seguito di specifico atto d'impegno finanziario da parte dei Comuni;
3)    di subordinare quanto previsto al precedente punto 2) all'accettazione del disciplinare di cui al punto 1, con le modalità indicate dal vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti", da parte del Comune di residenza dei genitori, ed all'assunzione da parte del Dirigente competente del Comune di Torino di specifica determinazione di presa d'atto dell'impegno finanziario da parte del Comune di residenza.

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