Divisione Ambiente e Mobilità 2000
04396/06
Settore Esercizio
OGGETTO: INIZIATIVA DEI COMUNI PER IL CAR SHARING _ CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE _ APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Hutter.
La congestione del traffico automobilistico
richiede soluzioni plurime ed un approccio che integri diverse
tecniche di governo della mobilità, quali il controllo
degli accessi nelle zone a più alta attrattività,
il potenziamento e la diversificazione del Trasporto Pubblico
Locale (TPL), la disciplina della sosta e la riqualificazione
delle politiche urbanistiche e di gestione del territorio, anche
attraverso gli strumenti del Piano Generale del Traffico
Urbano a livello di area conurbata e del Piano Urbano
del Traffico di Torino, nonché del Programma
Urbano dei Parcheggi di Torino.
L'uso privato dell'autovettura continuerà
a soddisfare una parte importante della mobilità urbana
ed extraurbana, grazie anche alla sua flessibilità ed al
grado di libertà individuale garantito; tuttavia si ritiene
opportuno limitare gli effetti negativi di tale utilizzo, fra
i quali la sottrazione di spazi pubblici oggi destinati alla sosta
di lungo periodo, la congestione, l'inquinamento atmosferico ed
acustico che caratterizzano le aree urbane e metropolitane.
A tal fine si ritiene utile predisporre
un progetto per introdurre ed incentivare una più ampia
gamma di servizi per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità
nelle aree urbane e metropolitane al fine di rispondere alle nuove
caratteristiche che questi hanno assunto negli ultimi anni.
È opportuno che tali servizi mantengano
la caratteristica di essere indirizzati, preliminarmente, a quelle
persone che manifestino la loro disponibilità ad associarsi
per partecipare alla realizzazione del progetto.
Le esperienze di uso collettivo ottimale
delle autovetture in forma di multiproprietà si sono sviluppate
principalmente in Germania, Olanda e Svizzera assumendo definizione
corrente di servizi di car sharing.
Tale servizio si può configurare
anche come un vero prodotto-servizio complementare al TPL urbano
e che assume pertanto un ruolo nell'ampliamento della gamma di
prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli Enti
Locali ( in attuazione della legge di riforma dei servizi del
trasporto pubblico locale) e dei mobility managers, che se ne
potranno avvalere anche per comporre pacchetti rivolti alle aziende
ed enti, indicati dal Decreto sulla mobilità sostenibile
del 27/3/1998.
In particolare il servizio di Car Sharing
ha come obiettivo quello di fornire alle persone che manifestino
la disponibilità ad associarsi ai fini del progetto la
possibilità di noleggiare una vettura, dotata di sistemi
ad alta tecnologia, per spostarsi all'interno della Città
e di usufruire di parcheggi ad hoc, dove è possibile prelevare
e riconsegnare la vettura in ogni momento del giorno e della notte.
Le aree autorizzate per il parcheggio saranno contraddistinte
mediante colore da concordare.
Allo scopo di adottare l'esperienza relativa
ai servizi di car sharing anche nel nostro Paese l'articolo
2 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998, relativo
alla mobilità sostenibile nelle aree urbane, attribuisce
ai Comuni il compito di incentivare associazioni o imprese ad
organizzare servizi di car sharing, mentre l'articolo
4 definisce servizio pubblico di uso collettivo le forme di multiproprietà
delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più
persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso
e ai chilometri percorsi.
All'articolo 6 del predetto decreto, in
base al programma stralcio di tutela ambientale, di cui all'articolo
2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state
individuate specifiche risorse finanziarie da destinarsi agli
interventi, per la ripartizione delle quali numerosi Enti Locali,
fra i quali il Comune di Torino, hanno presentato le proposte
progettuali al fine di utilizzare i detti finanziamenti.
Il Ministero dell'Ambiente ha messo a
disposizione, attraverso il succitato Decreto, le risorse per
incentivare la realizzazione di un Programma Nazionale, capace
di garantire uno standard di qualità unitario e la possibilità
di rendere accessibile il servizio a tutti gli associati ai servizi
locali di car sharing, indipendentemente dalle forme
di gestione che saranno decise in ambito locale.
Con Decreto del Direttore SIAR (Servizio
Inquinamento Atmosferico Acustico Industrie a Rischio) n. 495
del 24 novembre 1999, che rende disponibili i fondi per il Programma
Stralcio di Tutela Ambientale, sono stati assegnati 8 miliardi
di lire al Programma Nazionale per l'incentivazione dei servizi
di uso collettivo ottimale delle autovetture e di forme di multiproprietà.
Il Programma Nazionale previsto dal Ministero
dell'Ambiente dovrà essere attuato a mezzo di Accordo di
Programma tra il Ministero e i Comuni interessati : a tal fine
i Comuni medesimi hanno concordato di costituire un soggetto unitario
che li rappresenti nei confronti del Ministero e che garantisca
quest'ultimo rispetto alle caratteristiche di unitarietà
e di qualità del servizio di car sharing.
Lo strumento individuato dai Comuni, per
la costituzione di tale soggetto unitario è la Convenzione,
ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come
integrato dall'articolo 6, comma 4, della legge 265/99: tale strumento
garantisce bassi costi ed alta funzionalità per le attività
di sviluppo del progetto, nonché celerità nell'avvio
del progetto secondo i principi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente.
I rappresentanti delle città interessate,
concordando sulla necessità di coordinare, a livello nazionale,
l'attuazione dei progetti di car sharing, dapprima
nell'incontro di Modena del 17 novembre 1999 e poi nella riunione
del Coordinamento degli Assessori alla Mobilità
tenutosi a Roma il 18 novembre 1999, hanno deciso di dare inizio
a detta attività, garantendo l'integrazione delle esperienze
e delle progettualità già attivate, assumendo il
modello federato come forma di integrazione delle iniziative locali,
supportandole e fornendo, attraverso la loro interoperabilità,
il valore aggiunto necessario al loro successo.
Successivamente, nel corso di un incontro
tenutosi a Roma il 26 gennaio 2000 i rappresentanti delle varie
Città, compresa la Città di Torino, e del Ministero
dell'Ambiente hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa
che ha definito l'itinerario amministrativo per la formalizzazione
del progetto in oggetto.
Pertanto, facendo seguito al suddetto
Protocollo d'Intesa si ritiene opportuno e necessario approvare
la Convenzione, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90 per l'iniziativa
car sharing a livello nazionale, quale strumento che
consente agli Enti Locali ed al Ministero di dar vita ad un soggetto
unitario dotato di rappresentatività per la sottoscrizione
del succitato Accordo di Programma con il Ministero, nonché
di garantire costi di gestione particolarmente ridotti in rapporto
alle funzionalità assicurate.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il decreto 27 marzo 1998 del Ministro
dell'Ambiente;
Visto il Decreto del Direttore del Ministero
dell'Ambiente del 24 novembre1999 n. 495/SIAR/1999;
Visto il Protocollo di Intesa, firmato
a Roma il 26 gennaio 1999;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, nonché
facendo seguito al Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 26
gennaio 2000 (all. 1 - n. ), la Convenzione, ai sensi dell'art.
24 della legge 142/90 per l'iniziativa car sharing
a livello nazionale, allegata al presente provvedimento (all.
2 - n. );
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.