Divisione Ambiente e Mobilità

n ord. 96

Settore Parcheggi

2000 04017/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 MAGGIO 2000

(proposta dalla G.C. 23 maggio 2000)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN LARGO MIGLIARA - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 ottobre 1998 (mecc. 9807154/39), esecutiva dal 2 novembre 1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area comunale di via Monte Albergian alla Società Cooperativa CEDIPARK a r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Paolo GAI, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato per 50 posti auto, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
    In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
    La Società Cooperativa a cui era stata concessa l'area di Largo Migliara in diritto di superficie avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 18 giugno 1999, termine successivamente prorogato al 18 dicembre 1999 con deliberazione di Giunta Comunale del 3 giugno 1999 (mecc. 9904454/06), esecutiva dal 24 giugno 1999.
    Avendo la Cooperativa provveduto a consegnare nei termini stabiliti documentazione insufficiente alla valutazione da parte degli uffici, la Città ha sollecitato la trasmissione della documentazione completa richiesta per il progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della risistemazione superficiale (comunicazione del 3 febbraio 2000) senza avere riscontro. Si fa presente che nella citata comunicazione si era specificato che la mancata presentazione della documentazione richiesta avrebbe comportato l'approvazione di una deliberazione di revoca della concessione del diritto di superficie.
    Alla luce pertanto di quanto specificato sopra si ritiene di dover provvedere alla revoca della concessione del diritto di superficie già concesso con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale.
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area comunale di Largo Migliara, su cui avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio pertinenziale interrato per n. 50 posti auto così come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 1998 (mecc. 9807154/39), esecutiva dal 2 novembre 1998, dalla Società Cooperativa CEDIPARK a r.l. con sede a Torino in Corso Vinzaglio 2, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Paolo GAI, nato a Torino il 4 luglio 1953 e domiciliato a Torino in Corso Vinzaglio 2 - C.F. GAI PLA 53L04 L219Q, per il seguente motivo:
    -    il Concessionario non ha presentato nei termini stabiliti gli elaborati del progetto definitivo richiesti.
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.