Divisione Ambiente e Mobilità                                                                                                                        n. ord. 109
Settore Parcheggi                                                                                                                                       2000 03709/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 GIUGNO 2000

(proposta dalla G.C. 23 maggio 2000)

OGGETTO: LEGGE 122/89 - P.U.P. - PARCHEGGI PERTINENZIALI - CRITERI E BANDO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA COMUNALE EX FERGAT IN VIA BOBBIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 LEGGE 122/89 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    L'area ex Fergat (compresa tra le vie Millio, Spalato, Bobbio e c.so Lione) è stata oggetto di un intervento di recupero funzionale da parte della S.IN.AT.EC S.p.A. società di intervento a maggioranza pubblica con la partecipazione della finanziaria della Regione Piemonte (Finpiemonte).
    L'intervento è stato oggetto di contributo CEE (fondo europeo di sviluppo regionale FESR).
    Con la S.IN.AT.EC S.p.A. è stata stipulata una apposita convenzione rogito notaio Mazzola il 30/05/97. Nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione dell'intervento era compresa, tra le opere di urbanizzazione da realizzare, il parcheggio pubblico a raso (lotto B) con accesso da via Bobbio per circa .148 posti auto che è stato recentemente ultimato.
    Ora il comitato spontaneo area ex Fergat ha fatto presente all'Amministrazione la necessità di realizzare un parcheggio pertinenziale ai sensi dell'art. 9 comma 4 legge 122/89.
    La richiesta è stata valutata positivamente dall'Amministrazione e pertanto si è convenuto che, per poter attuare l'intervento, non potendo affidare in concessione l'area “intuitu persona”, è necessario predisporre un bando pubblico.
    Il bando pubblico pone alcuni limiti alla realizzazione del parcheggio pertinenziale quale il numero massimo dei posti auto, nonché l'individuazione di soggetti che possano partecipare al bando.
    Il progetto pertinenziale dovrà essere realizzato sotto il sedime dell'attuale area a parcheggio e l'area superficiale dovrà essere risistemata a parcheggio a raso.
    Alla presente deliberazione vengono altresì allegati i criteri orientativi per la valutazione delle istanze che verranno presentate per la concessione del diritto di superficie.
    E' stato inoltre predisposto un progetto preliminare ed un capitolato tecnico prescrizionale a cui il concessionario deve attenersi per la progettazione e realizzazione del parcheggio superficiale.
    Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale anche lo schema di “convenzione tipo”, relativo al parcheggio costruito con vincolo di pertinenzialità.
    Le richieste che perverranno verranno esaminate da una commissione da istituire con successivo provvedimento e composta da funzionari comunali.
    Alla luce delle considerazioni suesposte si rende pertanto necessario approvare il bando di gara, i criteri per la valutazione delle richieste, lo schema di convenzione nonché il progetto preliminare corredato di capitolato tecnico prescrizionale relativo alle opere superficiali.
    La circoscrizione III al riguardo dell'intervento ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in seduta del 31 gennaio 2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa che qui integralmente si richiamano, il bando allegato (all. 1 - n. ) per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto ai sensi della legge 122/89 e legge n. 30/98.
    Le richieste verranno esaminate da parte della commissione di cui al successivo punto 7 per poi procedere all'assegnazione dell'area. La spesa relativa alla pubblicazione del bando trova capienza nei fondi impegnati dal Settore competente;
2)    di approvare i criteri per la valutazione delle richieste di concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio pertinenziale (all. 2 - n. );
3)    di approvare la durata massima del diritto di superficie in anni 90;
4)    di approvare l'ammontare dell'onere di concessione del diritto di superficie così composto:
    a)    prodotto del volume del manufatto per la tariffa di zona pari a L./mc. 35.000;
    b)    costo di progettazione e di risistemazione dell'area superficiale quale risultante dal progetto esecutivo approvato.
    L'importo del punto a) sarà versato in contanti con modalità dell'art. 3 della convenzione, di cui al successivo punto 5);
5)    di approvare lo schema di convenzione, contenente tutte le relative specifiche tecniche con l'autorizzazione all'Ufficiale Rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione della convenzione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto (all. 3 - n. );
6)    di approvare il progetto preliminare (all. 4 - n. ) ed il relativo capitolato tecnico prescrizionale per la realizzazione delle opere di risistemazione superficiale (all. 5 - n. );
7)    di rinviare a successivo provvedimento la definizione e la nomina di una commissione composta da funzionari comunali;
8)    il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città;
9)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.