Divisione Edilizia e Urbanistica

n. ord. 102
2000 03476/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - "AMBITO 8.14 GARDINO"
SUB-AMBITO U2 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE CONVENZIONATA STIPULATA IL 3 APRILE 1997 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 386 in data 11 novembre 1996 (mecc. 9606385/57), esecutiva dal 19 dicembre 1996, ha approvato la Concessione Convenzionata, ai sensi dell'art. 49, V° comma L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 32 L. 457/78, relativa al sub-ambito U2 dell'"Ambito 8.14 Gardino".
    La predetta Convenzione è stata stipulata in data 3 aprile 1997, rogito notaio dott. Felice Rossi, n. di repertorio 40180/11495, registrato a Torino in data 11 aprile 1997, al n. 9381.
    In data 10 ottobre 1998 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n. 652/98 alla Soc. MO.CLA di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s. che, come da rogito notaio dott. Flavia Pesce Mattioli del 12 maggio 1998, n. repertorio 36411, n. atti 95544, è subentrata alla proprietà firmataria della precedente Concessione Convenzionata.
    La suddetta Convenzione prevedeva, al punto H) lettera b delle Premesse ed all'art. 6 , l'obbligazione da parte dei Proponenti al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le tariffe tabellari, mentre l'attuale proprietà intende eseguire, a scomputo degli oneri dovuti, le opere di urbanizzazione previste dalla scheda normativa.
    La Soc. MO.CLA di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s., proprietaria dell'intera superficie del sub-ambito U2, ha presentato in data 18 gennaio 2000 la richiesta di modificazione ed integrazione della suddetta Concessione Convenzionata.
    Considerato che l'obbligazione al pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei Proponenti comporta per la Città l'onere di progettare e realizzare le opere di urbanizzazione a propria cura e spese e considerato inoltre che gli attuali carichi di lavoro dei Settori tecnici preposti a tale attività ed i termini prescritti dalla vigente legislazione sui LL.PP. non consentirebbero la realizzazione delle suddette opere, nei tempi congruenti con l'ultimazione degli interventi privati, si è ritenuto opportuno accettare la richiesta presentata dalla Soc. MO.CLA.
    La nuova convenzione prevede che:
-    gli articoli n. 1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16 e i dati tecnici fondamentali dell'intervento della precedente convenzione conservino piena validità e rimangano invariati;
-    gli articoli n. 3-4-7-14 della precedente convenzione vengano modificati con un nuovo testo;
-    vengano inseriti gli articoli 6bis - 7bis - 12bis.
    La Società Proponente si obbliga, pertanto, a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), tutte le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima, che fanno parte della Concessione Convenzionata, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
    Tali opere consistono nella realizzazione del parcheggio pubblico, delle reti di fognatura e dell'illuminazione pubblica relativa al parcheggio e allo spazio attrezzato per la sosta e lo svago.
    L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%, di cui alla deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di L. 412.360.740 IVA inclusa (pari a 212.966,55 Euro), salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Sulla base delle indicazioni progettuali verificate in sede di rilascio della Concessione Edilizia e successive varianti, i suddetti oneri ammontano ad oggi a L. 473.656.383 (pari a 244.623,10 Euro), di cui le prime tre rate, per un importo pari a L. 356.811.966 (Euro 184.278,00) già versate, e la quarta rata pari a L. 116.844.417 (Euro 60.345,10) da versare entro il 22/04/2000.
    Considerato, pertanto, che in luogo del pagamento degli oneri residui dovuti verranno realizzate le suddette opere a scomputo, il cui valore è garantito dalle fideiussioni già prestate, verrà sospeso il pagamento dell'ultima rata e l'eventuale conguaglio o restituzione degli oneri di urbanizzazione sarà disposto con determinazione dirigenziale a seguito del collaudo favorevole delle opere, sulla base del valore riconosciuto nel progetto esecutivo delle opere stesse.
    La fideiussione, già prestata a garanzia dell'ultima rata degli oneri di urbanizzazione dovuti, verrà svincolata fino alla corrispondenza dell'80% a fine lavori e l'eventuale restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle opere.
    Pertanto:
-    oneri di urbanizzazione                                                                                   L. 473.656.383 (Euro 244.623,10)
     di cui già versati (3 rate)                                                                                 L. 356.811.966 (Euro 184.278,00)
-    costo opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)                        L. 412.360.740 (Euro 212.966,55)
-    conguaglio previsto, sul totale degli oneri dovuti (circa)                                    L. 61.295.643 (Euro 31.656,55)
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi dalla Soc. MO.CLA a scomputo di parte degli oneri di urbanizzazione dovuti, comprensivi del computo metrico estimativo, è stato trasmesso alla competente Divisione Ambiente e Mobilità e all'AEM che hanno espresso di massima pareri favorevoli con alcune precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)    Le modifiche ed integrazioni alla concessione convenzionata concernente il sub-ambito U2 dell'Ambito 8.14 che si compone dei seguenti elaborati:
    -    Lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m.i. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
    -    Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 2 - n. ).
2)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente al progetto di massima a L. 412.360.740 IVA inclusa, (pari a 212.966,55 Euro), per le opere di urbanizzazione a scomputo. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente Società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
3)    L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di tre mesi come da atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. MO.CLA di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s. con sede in Moncalieri, Via Bogino n. 13, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.