Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 92
2000 03330/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE "AZIENDA FARMACIE COMUNALI - A.F.C." NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 17 (COMMI 51- 57) DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Artesio a nome dell'Assessore Lepri.

    In data 3 luglio 1995 il Consiglio Comunale adottava la deliberazione (mecc. 9503326/42), con la quale approvava, a far data dal 1° ottobre 1995, la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Azienda Farmacie Comunali A.F.C.", l'apporto a detta Azienda delle attività precedentemente gestite in economia e la costituzione del capitale di dotazione dell'azienda stessa.
    In materia si è assistito ad un'evoluzione normativa che ha determinato l'ammissibilità anche nello specifico settore farmaceutico di utilizzare gli strumenti già previsti in via generale per la gestione dei servizi pubblici locali, cui il servizio farmaceutico è riconducibile.
    Già la Legge 142/90 ha previsto per la gestione del servizio pubblico l'assunzione della forma societaria finalizzata ad un recupero di efficienza delle imprese pubbliche locali in una prospettiva di attuazione definitiva dei principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza del bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale e non solo amministrativo.     Le ragioni di impresa, da un lato e la particolare qualificazione imposta ai titolari di servizi farmaceutici dall'altro, hanno determinato poi l'emanazione della Legge 8 novembre 1991 n. 362 portante “norme di riordino del settore farmaceutico”, la quale ha operato un espresso richiamo alle forme di gestione riconducibile all'art. 22 della Legge 142/90, dando al contempo autonomo rilievo al servizio di erogazione di farmaci, del quale fino ad oggi i Comuni hanno mantenuto un ampio controllo e gestione promuovendone lo sviluppo a favore della collettività.
    Infatti, posto che l'Ente locale deve garantire livelli minimi di erogazione dei farmaci accessibili a tutti, attraverso la programmazione ed il controllo sulla distribuzione delle farmacie su tutto il territorio, si assiste nel settore ad un sistema misto di gestione, che vede la possibilità della titolarità della farmacia sia in capo a privati, previo rilascio di un'autorizzazione, sia in capo al Comune.
    Si è così venuto a creare un quadro normativo che permette la gestione del servizio pubblico relativo alle farmacie per mezzo di diversi assetti societari.
    La grande maggioranza dei punti di vendita dei farmaci è nelle mani dei farmacisti privati ed i comuni potrebbero continuare a perseguire gli importanti obbiettivi di pubblica utilità finora praticati con la proprietà delle farmacie con adeguate politiche di regolazione: è importante garantire in ogni realtà la diffusione territoriale delle farmacie, un regime degli orari e dei turni che mantenga la qualità del servizio, un adeguato livello di informazione ai cittadini e le norme in vigore consentono ai comuni lo svolgimento di un ruolo significativo in tutti questi campi.
    Oggi peraltro, la commercializzazione di farmaci e soprattutto di articoli parafarmaceutici e affini ha proporzioni rilevanti e di sicuro profitto, vista la scarsa concorrenzialità del settore derivante dal numero chiuso dei punti di vendita imposto dalle norme di organizzazione del sistema farmaceutico.
    Pertanto anche le farmacie comunali devono improntarsi a criteri di efficienza organizzativa, assumendo una veste giuridica più agile, quale quella societaria, che consenta così di superare le rigidità nel sistema degli approvvigionamenti, soprattutto nel campo dei prodotti parafarmaceutici, con conseguenti influssi positivi sui bilanci.
    Da ultimo l'articolo 17, comma 51 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 ha introdotto un iter semplificato per la trasformazione delle aziende speciali, consentendo agli Enti Locali con atto unilaterale di trasformare le aziende speciali per l'esercizio dei servizi pubblici in società per azioni, di cui possono restare unici azionisti per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione, ciò senza dover revocare le aziende che conseguentemente continuano a tutti gli effetti sotto la nuova forma giuridica (la trasformazione attua un'ipotesi di successione universale dall'azienda speciale alla Società).
    Il Comune di Torino intende avvalersi di detta facoltà, procedendo alla trasformazione dell'azienda speciale in oggetto, con le procedure di cui all'art. 17 commi 51 e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, ed intende così conferire una maggiore caratterizzazione imprenditoriale dell'azienda stessa.
    Infatti, il livello di efficienza ottenuto dalla gestione dell'Azienda con conseguenti risultati economici positivi, ed il raggiungimento di una dimensione ottimale, a seguito della dismissione di un congruo numero di farmacie, consente di perseguire un'ulteriore modifica delle modalità di gestione del complesso delle farmacie comunali, essendosi conclusa positivamente quella realizzata con il passaggio della gestione in economia alla gestione tramite azienda speciale.
    Avvalendosi delle opportunità fornite dalla Legge 127/97 è infatti nell'interesse del Comune la trasformazione dell'azienda Speciale in S.p.A. allo scopo di:
-    migliorare ulteriormente la possibilità di gestire l'Azienda in termini imprenditoriali, venendo a cadere vincoli formali e sostanziali presenti nella gestione di un Ente strumentale del comune, preposto alla tutela della salute dell'utenza, attraverso l'assistenza farmaceutica, la vendita al pubblico di farmaci ed altri prodotti sanitari, e l'informativa nell'ambito del sistema sanitario;
-    mantenere un'elevata competitività ponendo l'attenzione sui valori "garanzia", "servizio", e "innovazione", per prevenire il dinamismo di nuovi concorrenti che con formule distributive moderne offrono sempre più servizi, anche supportati da cospicui investimenti in comunicazione e strategie sofisticate di marketing;
-    rendere possibile l'introduzione nella compagine sociale di altri soggetti, pubblici e/o privati, con risvolti positivi di varia natura sia per l'Azienda sia per il Comune. Potrebbe infatti essere superata la situazione di parcellizzazione, e quindi di intrinseca debolezza, con risorse finanziarie sempre più significative, anche attraverso la partecipazione di nuovi soggetti pubblici e privati, con rilevanti benefici per l'economia locale.
    La società per azioni potrebbe così aumentare la capacità di investimento, monitorare in chiave strategica le esigenze dell'utenza, accrescere la cultura di marketing del farmacista, riconquistare l'immagine valorizzando il marchio "Farmacie Comunali", rivalutando non solo l'impresa, ma soprattutto la funzione sociale di garanzia dell'utente, creando così una maggiore affezione nella comunità torinese.
    Tutto ciò, in coerenza con i nuovi principi e criteri direttivi in materia sanitaria che perseguono la realizzazione del diritto alla salute, pur all'interno di una struttura di tipo aziendalistico e manageriale.
    Va inoltre considerato, in via generale, che la trasformazione in S.p.A. delle aziende speciali, oltre che rispondere ad obblighi di legge la cui ratio è quella di migliorare la qualità dei servizi e di assicurare una gestione efficace, efficiente ed economica è da preferirsi poiché:
-    costituisce un soggetto aziendale dotato di forte attitudine competitiva che deve perciò disporre di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte da un'autonomia organizzativa e decisionale basate su di un'azione soggetta al giudizio pieno dei soci;
-    crea le condizioni per passare da una concezione tradizionale, monoblocco dell'azienda ad un'articolazione societaria in grado di associare alla contitolarità della società altri enti pubblici locali, conseguendo in tal modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni di compiti ed attività svolti a livello locale da altri gestori di servizi, nonché avviando un'eventuale collaborazione con operatori economici privati non solo in termini finanziari, ma anche di competenze e professionalità.
    La trasformazione dell'Azienda in Società per Azioni inoltre può concorrere al raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi di sviluppo economico della Città torinese attraverso:
-    il rafforzamento finanziario delle aziende trasformate, l'espansione territoriale e settoriale della loro attività, l'accesso a più vaste reti per quanto riguarda mercati, tecnologie e partnerships, favorendo la loro crescita con positive conseguenze sul piano occupazionale e reddituale;
-    la trasformazione può inoltre favorire l'accesso al credito da parte dell'azienda stessa che, in tal modo, non dovrà più necessariamente dipendere dai trasferimenti del comune, ma potrà reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento, potendo così favorire anche lo sviluppo di settori di ricerca per la tutela della salute pubblica, soddisfacendo al meglio i bisogni dei consumatori;
-    la costituzione di una società per azioni, rappresenta infine una tappa più avanzata del processo evolutivo dell'azienda, che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'azienda speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva di mercato, e quindi di innovazione.
    Le predette motivazioni sono rafforzate dal favore della disciplina fiscale: l'art. 17, comma 56 della Legge 127/97 prevede che il conferimento e l'assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società per Azioni costituite ai sensi del comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
    Alla luce della vigente normativa e considerata l'attuale limitazione dell'autonomia gestionale del Comune rispetto alle forme di gestione, appare opportuno avviare la fase di trasformazione dell'Azienda Speciale in Società per Azioni, attraverso il procedimento unilaterale disciplinato dall'art. 17, c. 51- 60 della L. 127/97, con la presente deliberazione di trasformazione che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa civilistica, fermo restando l'obbligatoria osservanza degli articoli 2330, c. 3 et 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione).
    La nuova società è pertanto costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale predisposto dagli uffici della Pubblica Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dell'Azienda.
    In particolare la società nascente dalla trasformazione:
-    assumerà la denominazione di “AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A.”, in forma abbreviata “AFC Torino S.p.A.”
-    avrà sede sociale in Torino in via Boucheron n. 14;
-    avrà il seguente oggetto sociale:
    “La società nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie ai sensi della Legge 9 giugno 1947, n. 530, della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e della Legge 8 novembre 1995, n. 362, provvede:
    -    all'assistenza farmaceutica per conto delle U.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978, nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
    -    alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dalla tabella XIV del Regolamento Comm. Comune di Torino;
    -    alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
    -    alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto Comune;
    -    alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
    -    alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
    -    alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL.
    La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al Settore sanitario o ad esso assimilato.
    Previa approvazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.
    La Società può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Torino.
    La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, con esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio e delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 197/1991, alla Legge 1/1991 ed al D.Lgs. 385/1993, e prestare garanzie per obbligazioni proprie o di terzi.”
-    Il capitale sociale iniziale della società è determinato in L. 2.000.000.000 suddiviso in n. 200.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 (Lire diecimila) ciascuna ed è interamente sottoscritto dalla Città di Torino quale unico socio.
    Esso è pari al fondo di dotazione risultante nell'ultimo bilancio approvato e comunque non è inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime, ciò ai sensi dell'art. 17, comma 51 della Legge 127/97.
    L'eventuale residuo del patrimonio netto è imputato a riserve e fondi mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni già previste nel bilancio dell'Azienda speciale.
    Ai sensi dell'art. 17, comma 53 della L. 127/97, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori debbono richiedere ad un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del Codice Civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione amministratori e sindaci debbono poi procedere a confermare o, se sussistono fondati motivi, rivedere tale stima e determinare di conseguenza i valori definitivi di conferimento. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.
    Rispetto alle condizioni contrattuali, all'occupazione dei lavoratori e a tutti i rapporti già in capo all'Azienda Speciale va ricordato che le società costituite dalla trasformazione di aziende speciali conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie con successione universale della società alla Azienda Speciale, senza soluzioni incisive sulla continuità del servizio e sugli affidamenti connessi e con l'espressa conferma a favore della Società così costituita della prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici già facenti capo all'Azienda Speciale.
    In particolare, a seguito della trasformazione, onde evitare il possibile sorgere di problematiche di tipo sindacale e possibili contenziosi con gli istituti previdenziali, si reputa necessario prevedere la possibilità per i dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda speciale alla data di trasformazione, di poter optare entro 90 giorni dalla trasformazione, per l'iscrizione, ai fini pensionistici, all'I.N.P.S. o all'I.N.P.D.A.P. o ad altro Ente Previdenziale, in base alla Legge 274/91.
-    L'Amministrazione della Società per i primi tre anni viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in analogia al numero dei consiglieri nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale. In base al normale iter procedurale che regola le nomine degli amministratori e dei sindaci rappresentanti della Città negli organi di amministrazione delle aziende e società, il Sindaco, con nota del 27 aprile 2000 ha indicato i primi amministratori di AFC Torino S.p.A. nelle seguenti persone:
    -    MANCINI Maurizio, nato a Genova il 21/04/1935;
    -    MARTINOTTI Renato, nato a Trino Vercellese il 13/09/1924;
    -    ZAMPROGNA Luciana, nata ad Aosta il 25/06/1952.
-    Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
    A comporre il primo Collegio Sindacale, per il periodo del primo triennio, con la stessa Nota del 27 aprile 2000 il Sindaco ha indicato i signori:
    -    VESCE Francesco, nato a Albenga il 19/08/1933 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
    -    CANONICO Valentino, nato a Torino il 22/07/1946 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    SCUZZARELLA Ignazio, nato a Torino il 26/03/1964 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    CASTELLI Antonella, nata a Torino il 17/06/1965 Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    DE FINIS Maria Maddalena, nata a Torino il 13/03/1965, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili.
-    La Società ha durata fino al 31/12/2100.
    Per tutto quanto qui non previsto si rinvia allo Statuto allegato .
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)    di approvare la trasformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 51, della Legge 127/97, dell'azienda speciale "Azienda Farmacie Comunali - A.F.C", nella società per azioni, a maggioranza pubblica locale, denominata "AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A.", siglabile “AFC Torino S.p.A.“ per le motivazioni riportate in narrativa che si richiamano integralmente; la trasformazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1/1/2000;
2)    di approvare lo statuto della predetta società per azioni, che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
    a)    la società ha sede in Torino, Via Boucheron n. 14;
    b)    il Comune di Torino è unico azionista;
    c)    la società ha durata fino al 31/12/2100;
    d)    il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2000;
3)    di determinare il capitale sociale in L. 2.000.000.000 rappresentato da numero 200.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 (Lire diecimila) ciascuna, pari al Fondo di Dotazione dell'Azienda Speciale presente nell'ultimo bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 1999 (mecc. 9904815/64). Il residuo del patrimonio netto conferito viene imputato a riserve e fondi, con la stessa denominazione e destinazione previste nel Bilancio dell'azienda trasformata, ove possibile;
4)    di dare atto che, essendo la Città socio unico della società fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, le azioni stesse, del valore nominale di Lire 10.000 cadauna, saranno interamente sottoscritte dal sindaco. Entro due anni la partecipazione totalitaria pubblica deve essere sostituita con la partecipazione maggioritaria pubblica, come previsto in narrativa, e secondo quanto indicato dall'articolo 6 dello Statuto sociale;
5)    di prendere atto che si procederà ad adeguare il Capitale Sociale determinando il valore nominale delle azioni in Euro, anche con operazioni sul capitale o che comportino la movimentazione delle riserve, dopo che il Capitale sarà determinato nel suo esatto ammontare con la relazione giurata di stima di cui infra;
6)    di prendere atto che, entro tre mesi dalla costituzione della Società, gli amministratori della società dovranno richiedere ad un esperto del tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343, c. 1 del C.C., contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti;
7)    di prendere atto che, nei sei mesi successivi alla relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli amministratori ed i sindaci provvederanno a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione, procederanno alla revisione di stima, e se sussistono fondati motivi determinando definitivamente i valori patrimoniali conferiti e provvedendo a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.p.A.. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;
8)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sono stati indicati i signori:
    -    MANCINI Maurizio, nato a Genova il 21/04/1935,
    -    MARTINOTTI Renato, nato a Trino Vercellese il 13/09/1924,
    -    ZAMPROGNA Luciana, nata ad Aosta il 25/06/1952;
9)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Collegio Sindacale sono stati indicati i signori:
    -    VESCE Francesco, nato a Albenga il 19/08/1933 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
    -    CANONICO Valentino, nato a Torino il 22/07/1946 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    SCUZZARELLA Ignazio, nato a Torino il 26/03/1964 Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    CASTELLI Antonella, nata a Torino il 17/06/1965 Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    DE FINIS Maria Maddalena, nata a Torino il 13/03/1965, Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
10)    di stabilire che i compensi degli Amministratori e dei Sindaci siano determinati in conformità con i compensi degli Amministratori e dei Sindaci delle altre società per azioni controllate dalla Città;
11)    di prendere atto che la società conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria azienda speciale, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionale ed aziendale, ferma restando la possibilità per i dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda speciale al momento della trasformazione, di poter optare entro 90 giorni dalla trasformazione, per l'iscrizione, ai fini pensionistici, all'I.N.P.S. o all'I.N.P.D.A.P. o ad altro Ente Previdenziale, in base alla Legge 274/91;
12)    di confermare in capo alla società i medesimi contratti di servizio, convenzioni e concessioni di cui è attualmente contraente l'Azienda Speciale;
13)    di prendere atto che la presente deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione) del codice civile;
14)    di prendere atto pertanto, che la presente deliberazione, unitamente allo statuto allegato, sono soggetti all'omologazione da parte del Tribunale di Torino, ed a tal fine di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ovvero agli amministratori della società di procedere al deposito della presente deliberazione di trasformazione presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino entro 30 giorni dall'approvazione;
15)    di incaricare il Sindaco, con facoltà di delega, di apportare alla presente delibera ed allo statuto allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali degli atti considerati, nel qual caso la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente adottata in sede di deliberazione consiliare;
16)    di dare atto che nessun onere di spesa è a carico della Città e di precisare che, ai sensi dell'art. 17, c. 56 L. 127/97, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società per azioni sono esenti da qualsiasi tassa e/o imposta, dandosi atto infine che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione, sono a carico della nuova Società per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 L. 127/97;
17)    di rinviare a successive deliberazione della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
18)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A.

Statuto

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1: DENOMINAZIONE
1.    Ai sensi dell'art. 17, comma 51, della L. 127/97, è costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.", siglabile AFC Torino S.p.A.
2.    L'Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A. può essere indicata in forma abbreviata con la sigla A.F.C. Torino - S.p.A., con ovvero senza interpuntazione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2: SEDE SOCIALE
1.    La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo in Torino, via Boucheron 14.
2.    Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi uffici, depositi o altri luoghi di attività in Italia.

ART. 3: DURATA
1.    La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4: OGGETTO SOCIALE
La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie ai sensi della legge 9 giugno 1947 n. 530, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e della legge 8 novembre 1991 n. 362 provvede:
-    alla assistenza farmaceutica per conto delle U.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 del 23 dicembre 1978, nonchè in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
-    alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dalla tabella XIV del Regolamento Comm. Comune di Torino;
-    alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
-    alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto;
-    alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
-    alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
-    alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL.
La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al Settore sanitario o ad esso assimilato.
Previa approvazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonchè promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.
La Società può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Torino.
La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, con esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio e delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della legge 197/1991, alla legge 1/1991 ed al D.Lgs. 385/1993, e prestare garanzie per obbligazioni proprie o di terzi.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA - AZIONI

ART. 5: CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000, diviso in n. 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 10.000 cadauna.
L'importo del capitale sociale sarà definito nel suo esatto ammontare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dopo il controllo delle valutazioni del patrimonio conferito, ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile e come previsto dalla L. 127/97.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonchè a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del C.C., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

ART. 6: PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA E GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO
La società deve essere a prevalente capitale pubblico locale.
I rapporti tra l'A.F.C. Torino S.p.A. e il Comune di Torino sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposita convenzione.

ART. 7: AZIONI ED OBBLIGAZIONI
Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
Possono detenere azioni:
-    il Comune di Torino,
-    altri soggetti, pubblici o privati.
Il Comune di Torino deve detenere un numero di azioni non inferiore al 51% del capitale sociale.
Le azioni - detenute dal Comune di Torino - costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma che precede, deve sempre restare depositato con specifica annotazione di vincolo, presso la sede della società, tale deposito essendo costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.
I certificati azionari portano le firme di un amministratore, oppure quelle di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..
Ai sensi e con le modalità dell'art. 2441, 5° comma, del C.C. il diritto di opzione può essere escluso o limitato qualora l'interesse della Società lo esiga.
La Società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al portatore, a norma di legge, demandando all'assemblea straordinaria la fissazione dell'ammontare e delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

ART. 8: PRELAZIONE
Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata r.r. - offrirle in acquisto agli altri azionisti ed ai dipendenti della Società, mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
I soci o dipendenti che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata r.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, nel caso in cui l'offerta venga accettata da più dipendenti le azioni od i diritti di opzione offerti verranno attribuiti in parti uguali.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da uno o più soci e da uno o più dipendenti, le azioni od i diritti verranno attribuiti in parti uguali all'insieme dei soci e dei dipendenti e quindi ripartiti tra i singoli soci o dipendenti applicando i criteri indicati nel comma precedente, ricorrendo al sorteggio qualora, per i quantitativi disponibili, detti criteri non risultassero utilizzabili.

ART. 9: CONSENSO AL TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'assemblea.
Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.
Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui:
-    il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società;
-    il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 10: Assemblea
10.1 Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Torino.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Avviso di convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.3 Convocazione
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, e inoltre, ai sensi dell'art. 2364, n. 4, del Codice Civile, sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria anche i seguenti oggetti attinenti la gestione della Società:
a)    gli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali;
b)    l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'A.F.C. Torino S.p.A.;
c)    l'approvazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti.

10.4 Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C.
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

10.5 Presidenza e segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

10.6 Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione (fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.2) compete al Presidente dell'Assemblea.

ART. 11: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE
11.1 Numero degli amministratori
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina o dal Consiglio Comunale di Torino con la deliberazione di costituzione della Società.

11.2 Nomina degli amministratori
Ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.
Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

11.3 Altre disposizioni
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni.
Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

11.4 Cariche sociali
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può inoltre nominare un Vice Presidente.
Il Consiglio nomina inoltre un Direttore Generale, dotato di esperienza e dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente nel settore di attività della società, attribuendogli i relativi poteri; può altresì nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

11.5 Delega di attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire una Commissione Consultiva degli Utenti rappresentativa di associazioni dei consumatori - utenti e degli Ordini Professionali, alla quale è richiesto il parere in occasione dei bilanci e delle deliberazioni che abbiano rilevanti ripercussioni per l'utenza.
Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le decisioni sui seguenti atti:
-    i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
-    la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
-    le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società; -    l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonchè l'acquisto di aziende;
-    l'acquisto o la vendita di beni immobili;
-    l'assunzione di finanziamenti con esclusione delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
-    la concessione di garanzie in favore di terzi;
-    l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

11.6 Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvo casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

11.7 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Direttore Generale interviene, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo che ne sia dispensato dal Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio, di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

11.8 Compensi e rimborsi spese
L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

11.9 Rappresentanza Legale e Poteri Operativi
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonchè l'uso della firma sociale.
Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonchè di rinunziare agli atti dei giudizio.
Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.
Il Presidente vigila sull'andamento della gestione aziendale e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporanea con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti di cui all'art. 11.4 del presente Statuto.

ART. 12: COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE DEL BILANCIO
Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.
Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile. Il secondo Sindaco Effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'art. 11.2 relative alla nomina degli amministratori.
Ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile i Sindaci sono nominati la prima volta dal Comune di Torino nella deliberazione di costituzione della Società.
I Sindaci restano in carica per un triennio. I Sindaci nominati dal Comune di Torino possono essere revocati, per giusta causa, soltanto dal Comune di Torino.
Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.
Il bilancio della Società sarà assoggettato altresì a revisione contabile ad opera di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

TITOLO IV - BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 13: ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude al 3 l dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio che viene comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale, secondo le modalità che quest'ultimo definirà, circa il servizio erogato, la situazione patrimoniale, l'andamento economico e i piani di sviluppo della società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'art. 32 della Legge 142/90.

ART. 14: DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
-    il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
-    il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.
Competerà comunque al Comune di Torino stabilire le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

ART. 16: FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ART. 17 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.