Divisione Edilizia e Urbanistica

n ord. 97

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

2000 03257/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 MAGGIO 2000

(proposta dalla G.C. 2 maggio 2000)

OGGETTO: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO DEL CORSO MARCHE NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO - MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 9802087/09 - PRESA D'ATTO.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 256 del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9604463/09), esecutiva dal 16 settembre 1996, è stato approvato il piano di esproprio degli immobili siti nel tratto tra corso Francia e via Vandalino per l'ampliamento di corso Marche in attuazione del Piano Regolatore Generale della Città, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1999, e tra questi l'immobile di proprietà della Soc. Imm.re Condominio Paradiso (F.1230 strade pubbliche parte di mq. 348).
    Nei termini previsti dall'art. 12 della Legge n. 865/71 la succitata Società, in persona dell'Amministratore geom. MERLO Luciano, ha dichiarato di voler convenire con la Città la cessione dell' immobile.
    Di conseguenza, con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 maggio 1998 (mecc. 9802087/09), esecutiva dal 18 maggio 1998, sono state approvate le cessioni volontarie degli immobili di proprietà della Soc. Imm.re Condominio Paradiso e del Signor Piovano Eugenio.
    L'atto di cessione dell' immobile di proprietà della ditta Piovano è stato regolarmente stipulato in data 6/11/98 (A.P.A.1760), mentre non è stato possibile stipulare l'atto di cessione concernente il bene di proprietà della Soc. Imm.re Condominio Paradiso.
    Infatti, per la regolare stipulazione dell'atto occorre la presenza di tutti i condomini o, in alternativa, il rilascio di procura notarile ad uno di essi o all'Amministratore o ad un terzo, oltre la produzione del titolo di provenienza dell' immobile.
    Tuttavia, nonostante la comunicazione in tal senso a cura del Settore Contratti, effettuata in data 28 maggio 1998, non è stato possibile addivenire alla stipulazione dell'atto di cessione;
    Considerato che, per consentire la realizzazione delle opere previste, occorre acquisire le aree necessarie con celerità, si ritiene opportuno prendere atto dell'impossibilità di acquisire le aree medesime tramite cessione volontaria e di proseguire il procedimento espropriativo, prorogato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 1999 (mecc. 9909472/09), esecutiva dal 29 novembre 1999 sino all'emanazione del decreto d'esproprio.
    A tal fine, è necessario modificare la deliberazione (mecc. 9802087/09), nel senso di escludere la cessione volontaria della Soc. Immobiliare Condominio Paradiso, per i motivi già indicati.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto l'art. 13 comma 3 della Legge n. 265 del 3 agosto 1999;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di prendere atto dell'impossibilità di addivenire alla stipulazione dell'atto di cessione delle aree di proprietà della Soc. Imm.re Condominio Paradiso;
2)    di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9802087/09) citata in narrativa con esclusione della cessione volontaria della Soc. Imm.re Condominio Paradiso;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.