Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                n. ord. 72
Settore Affari Generali e Manifestazioni                                                                                           2000 03005/01

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 APRILE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “TORINO INTERNAZIONALE”. PROVVEDIMENTI.

    Proposta del Sindaco Castellani.

   Come è noto, su proposta dell'Amministrazione Comunale di Torino, il Forum per lo Sviluppo, composto da rappresentanti delle più significative forze economiche, sociali e culturali dell'area metropolitana, ha promosso un percorso di ricerca e di dibattito finalizzato all'elaborazione del Piano strategico per la promozione della Città, denominato "Torino Internazionale", da attuarsi durante il decennio 2000-2010.
    Tale percorso, coordinato e monitorato da un comitato scientifico di livello internazionale, ha coinvolto per oltre un anno tutte le forze vive del territorio e si è concluso il 29 febbraio u.s. con la sottoscrizione di un patto di cooperazione e di reciproco sostegno tra tutti coloro che intendono impegnarsi in questa modalità di concertazione dello sviluppo, in via di sperimentazione nelle più importanti città europee.
    In maniera coerente al Piano e per iniziativa degli Enti che lo hanno promosso, s'intende ora costituire una Associazione denominata "Torino Internazionale" che avrà il duplice scopo di promuovere il proseguimento del metodo della progettazione partecipata, sperimentato durante l'elaborazione del piano strategico, e di agevolare l'attuazione delle azioni specifiche già individuate e di quelle che verranno progettate nel prosieguo del comune lavoro.
    In particolare, l'Associazione, avendo Torino e la sua area metropolitana come principale protagonista, promuoverà:
-    il proseguimento della metodologia utilizzata durante l'elaborazione del piano strategico per l'aggiornamento e lo sviluppo dello stesso, mediante la creazione di gruppi di lavoro mirati all'approfondimento delle diverse linee strategiche allo scopo di implementare e/o rivedere le azioni già individuate e di realizzare la progettazione di quelle che in futuro si renderanno necessarie;
-    il monitoraggio "scientifico" dei cambiamenti in corso, con le valutazioni di carattere economico, sociale, ambientale, culturale che si riveleranno utili per un serio apprezzamento degli stessi;
-    la costante partecipazione dei sottoscrittori del piano per la programmazione delle azioni da intraprendere con il compito di approfondire i progetti, di sollecitare l'aggregazione di altre eventuali disponibilità, di agevolare la creazione degli strumenti operativi necessari qualora essi non fossero già disponibili;
-    l'informazione ai cittadini sui contenuti del piano strategico e sulle sue modalità di sviluppo tramite pubblicazioni periodiche e momenti espositivi finalizzati alla creazione di un vero e proprio "urban centre" dell'area metropolitana torinese.
    L'Associazione verrà finanziata dai suoi stessi associati e con eventuali altre entrate, tra cui quelle provenienti dall'Unione Europea, la quale ha più volte espresso il suo orientamento favorevole nei confronti di quelle aree urbane che hanno dimostrato la capacità di dotarsi di un piano strategico condiviso dalla comunità locale.
    Preso atto della significativa importanza degli obiettivi perseguiti dalla suindicata Associazione, occorre ora provvedere agli atti necessari alla relativa costituzione e all'approvazione del relativo statuto così come risulta dal testo unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la partecipazione della Città di Torino alla costituzione dell'Associazione "Torino Internazionale" nei termini in premessa illustrati;
2)    di approvare lo schema di Statuto della sopracitata Associazione in via di costituzione allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale. Il Sindaco o un suo delegato interverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo della costituenda Associazione con facoltà di apportare allo Statuto quelle varianti di ordine formale che in tale sede si renderanno necessarie e a provvedere alle designazioni occorrenti nella sede medesima;
3)    di assumere a carico della Città, le spese di atto per il rogito al notaio, la cui individuazione sarà oggetto di successivo provvedimento;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


ASSOCIAZIONE
TORINO INTERNAZIONALE

BOZZA DI STATUTO

Art. 1 - Denominazione
    E' costituita l'Associazione denominata “Torino Internazionale”, per la promozione della realizzazione del Piano strategico per la promozione di Torino e della sua area metropolitana.

Art. 2 - Sede
    L'Associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico - P.zza Palazzo di Città, 1 -.

Art. 3 - Scopi
    L'Associazione, che non ha fini di lucro, si prefigge di promuovere l'attuazione del Piano strategico, svolgendo una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione dello stesso.
    Il Piano strategico costituisce lo strumento per individuare, promuovere ed attuare - con la collaborazione delle Istituzioni locali e delle forze sociali, economiche e culturali della Città - le azioni necessarie per realizzare la crescita e lo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana in ambito europeo e internazionale.
    Nell'ambito di tale prospettiva, l'Associazione avrà il compito di stimolare la costante partecipazione dei sottoscrittori del Piano e di far confluire al proprio interno le osservazioni sulle azioni in corso e le eventuali proposte di rettifica del Piano stesso.
    L'Associazione dovrà assicurare l'informazione dei cittadini sui contenuti del Piano strategico e sulle sue modalità di sviluppo.
    L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 4 - Soci
    L'Associazione è costituita dagli Enti e dalle Istituzioni, Organizzazioni economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, di rilevante interesse nell'area torinese che sottoscrivono l'atto costitutivo.
    Possono entrare a far parte di diritto dell'Associazione gli altri componenti del Forum per lo sviluppo e gli altri Comuni dell'area torinese.
    L'accoglimento di ulteriori richieste di adesione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 5 - Risorse
    Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:
a) -    dalle quote di adesione annuali fissate dall'Assemblea;
b) -    dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;
c) -    dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
d) -    da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.
    L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione e si concluderà il 31 dicembre successivo.
    Tutte le riserve sono utilizzate per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 - Organi dell'Associazione
    Organi dell'Associazione sono:
1) -    L'Assemblea
2) -    Il Comitato di Coordinamento
3) -    Il Presidente
4) -    Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 - Assemblea - Composizione e Funzionamento
    L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci-membri dell'Associazione.
    L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.
    L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
    L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
    La convocazione deve essere fatta con avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.
    Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
    Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti; l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
    Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quelle riguardanti le modificazioni dello Statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci-membri.
    Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

Art. 8 - Assemblea - Poteri
    L'Assemblea ha i suoi poteri:
-    approva il Piano strategico dell'Associazione;
-    delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;
-    provvede alla predisposizione degli indirizzi relativi allo sviluppo del Piano strategico;
-    provvede all'approvazione del piano annuale dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;
-    delibera le quote di adesione;
-    approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-    nomina i componenti del Comitato di Coordinamento;
-    provvede alla eventuale costituzione dei gruppi di lavoro e dei Comitati Tecnico-Scientifici per l'attuazione di obiettivi specifici, necessari per la migliore realizzazione del Piano strategico;
-    nomina il Direttore e ne stabilisce poteri ed emolumenti;
-    delibera sulle eventuali modifiche statutarie e sull'ammissione di nuovi membri;
-    approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione.
    I membri dell'Assemblea potranno partecipare ai gruppi di lavoro e ai Comitati tecnico- scientifici eventualmente costituiti.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento
    L'Associazione è coordinata da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea che ne definisce il numero, ai sensi dello Statuto.
    Sono membri del Comitato:
-    il Presidente;
-    il Vice Presidente;
-    i membri designati dall'Assemblea scelti fra i propri componenti.
    Il Comitato di Coordinamento dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
    Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione.
    Ad esso spetta il compito di dirigere tutto il processo di pianificazione strategica, creare i gruppi di lavoro all'interno dei Comitati tecnico-scientifici, proporre all'Assemblea l'approvazione delle priorità, dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea.
    Il Comitato deve, inoltre, trasmettere annualmente agli Enti Promotori il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta e, inoltre, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione.
    Il Comitato è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.
    Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Il Comitato designa un Segretario che s'incaricherà di verbalizzare gli atti delle riunioni degli organi collegiali e delle decisioni adottate.

Art. 10 - Presidente
    Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco di Torino. E' facoltà del Presidente delegare in sua vece ed in via permanente un Assessore del Comune di Torino.
    Il Presidente:
-    rappresenta l'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio;
-    convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
-    nomina il Vice Presidente;
-    cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
-    vigila perché siano portati a compimento gli accordi adottati dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento;
-    sottoscrive in nome dell'Associazione i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità;
-    sovrintende ala gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
-    nomina procuratori per specifici atti o attività.

Art. 11 - Vice Presidente
    Il Vice Presidente ha compiti di garanzia della scientificità della metodologia e dei contenuti della pianificazione strategica. Può essere scelto anche all'esterno dell'Assemblea.

Art. 12 - Direttore
    Il Direttore è nominato e revocato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ed ha le seguenti funzioni:
-    collabora con il Presidente e il Vice Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
-    assicura la gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
-    partecipa all'elaborazione del programma annuale dell'Associazione e dei programmi di attività;
-    assicura il supporto funzionale ai lavori per l'elaborazione del Piano strategico.
    Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento con voto consultivo.
    Il Direttore potrà avvalersi del supporto di una struttura tecnico-amministrativa di cui dirige e coordina l'attività operativa sotto la sovrintendenza del Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dell'Assemblea.
    I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.
    I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.

Art. 14 - Recesso
    La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.
    Ciascun membro può recedere dall'Associazione comunicandolo per iscritto al Presidente che ne prende atto.
    L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.
    I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 15 - Durata - Scioglimento
    L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Art. 16 - Rinvio
    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.