Divisione Servizi Socio Assistenziali

n. ord. 78
2000 02560/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE "CONSIGLIO DEI SENIORES". APPROVAZIONE STATUTO.

    Proposta del Sindaco Castellani.

    La Città sta registrando da anni un lento ma costante incremento del numero di cittadini e cittadine anziane sul totale della popolazione residente, nei confronti dei quali diventa sempre più significativo offrire standard qualitativamente elevati nei servizi messi a disposizione e, al contempo, individuare spazi di rappresentanza nella comunità locale a sottolinearne la presenza attiva ed ineludibile.
    D'altro canto, l'anziano si qualifica sempre più come una risorsa, da valorizzare per l'apporto esperienziale nei vari ambiti di vita e di lavoro, che trova occasioni e spazi per promuovere scambi solidaristici nel vasto mondo dell'associazionismo e del volontariato. La proclamazione da parte dell'O.N.U. del 1999 quale "Anno Internazionale dell'Anziano" ha offerto alla Città l'occasione per un rilancio del ruolo della terza età, con possibili ricadute sia nel cambiamento dell'immagine dell'anziano a livello sociale che nel rapporto con i diversi soggetti istituzionali.
    Su questa traccia, l'Amministrazione intende promuovere l'istituzione del Consiglio dei Seniores, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Città, sulla scorta di alcuni Paesi europei che da anni hanno avviato analoghe forme di partecipazione democratica delle persone anziane alla vita della comunità locale, valorizzando il loro ruolo di protagonismo attivo.
    Inoltre, l'istituzione di una Consulta delle persone anziane, oltre a collocare la nostra Città a fianco di altri partners europei, affianca tale organismo ad altri simili sorti in passato (Consulta femminile e per i cittadini stranieri) a sottolineare la sensibilità dell'Amministrazione nell'accogliere le istanze di rappresentatività nella vita politica emerse dal tessuto sociale.
    Il Consiglio dei Seniores è costituito da 40 rappresentanti ultrassessantenni nominati da altrettante Associazioni con o senza personalità giuridica di anzianato e/o volontariato o loro Federazioni:
1.    che nel loro Statuto prevedano espressamente di occuparsi, esclusivamente o prevalentemente, di persone anziane in campo socio assistenziale, solidaristico, culturale, turistico, sportivo, del tempo libero;
2.    oppure che siano composte, prevalentemente o totalmente, da persone ultrassessantenni.
Tali associazioni o federazioni debbono essere costituite da almeno 3 anni.
    Tali organizzazioni vengono individuate dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale tra quelle iscritte al Registro delle Associazioni della Città, sulla base dei criteri di rappresentatività.
    Il Consiglio dei Seniores si configura quale organismo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta Comunale, presenta proposte di interventi finalizzati al mantenimento dignitoso del sistema di vita della popolazione anziana e alla sua valorizzazione, nonché di azioni volte ad evitarne la discriminazione.
    Il ruolo assegnato al Consiglio dei Seniores nella vita politica locale è precisato nello Statuto allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, che ne definisce funzioni, organi, durata, modalità di funzionamento, e si intende approvato dalle Associazioni aderenti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'istituzione del Consiglio dei Seniores secondo le caratteristiche in premessa citate;
2)    di approvare lo Statuto del Consiglio dei Seniores di cui all'allegato 1 (all. 1 - n. ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3)    di dare atto che le spese di cui all'art. 9 trovano capienza sui fondi impegnati dai Settori competenti.


STATUTO DEL CONSIGLIO DEI SENIORES PRESSO IL COMUNE DI TORINO

Articolo 1 - ISTITUZIONE

In base al disposto degli artt. 11 e 13 comma 3 dello Statuto della Città è istituito dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 3 maggio 2000 il Consiglio dei Seniores, quale organismo consultivo dell'Amministrazione nelle politiche da attivarsi in favore dei cittadini ultrassessantenni.

Articolo 2 - FINALITA'

Il Consiglio dei Seniores è organismo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta Comunale. Ad essi, secondo le rispettive competenze, presenta proposte di interventi finalizzati al mantenimento dignitoso del sistema di vita della popolazione anziana ed alla sua valorizzazione, nonché di azioni volte ad evitarne la discriminazione.
Formula pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni che incidono sulla condizione degli anziani, in particolare nelle aree relative a: assistenza, sanità, trasporti, abitazione, circolazione, formazione, sicurezza, cultura e tempo libero.
Allo scopo viene informato delle riunioni delle Commissioni consiliari aventi all'ordine del giorno materie riguardanti specificatamente o prevalentemente gli anziani e comunque, qualora lo deliberi a maggioranza, può richiedere al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale ed ottenere incontri, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta con gli Assessori o con una Commissione consiliare.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Seniores è costituito da 40 membri di età superiore ai 60 anni nominati da altrettante Associazioni con o senza personalità giuridica di anzianato e/o volontariato o loro Federazioni:
1    che nel loro Statuto prevedano espressamente di occuparsi, esclusivamente o prevalentemente, di persone anziane in campo socio assistenziale, solidaristico, culturale, turistico, sportivo, del tempo libero;
2    oppure che siano composte, prevalentemente o totalmente, da persone ultrasessantenni.
Tali associazioni o federazioni debbono essere costituite da almeno 3 anni.
Ogni organismo che abbia le caratteristiche predette è rappresentato da un solo membro, indipendentemente dal numero degli associati all'organizzazione di appartenenza; le Federazioni debbono pertanto nominare come loro rappresentanti soci di organismi che non siano già coinvolti singolarmente.
Le organizzazioni vengono individuate dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale o da loro delegati tra quelle iscritte al registro delle Associazioni della Città, sulla base di criteri di rappresentatività avendo riguardo sia al numero dei loro aderenti sia ai loro ambiti di attività.

Articolo 4 - INSEDIAMENTO E DURATA

Il Consiglio è insediato dal Sindaco e dura in carica quattro anni.
Il Sindaco procede al suo scioglimento qualora la metà dei suoi componenti risulti decaduta, dimissionaria e non sostituita. La sua ricostituzione deve avvenire entro sei mesi dallo scioglimento o dalla scadenza.

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi del Consiglio dei Seniores presso il Comune di Torino:
-    l'Assemblea, costituita dai quaranta membri individuati ai sensi dell'art. 3
-    il Presidente
-    il Vicepresidente.
L'assemblea elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e un Vicepresidente che durano in carica 24 mesi e sono rieleggibili.
Il Presidente rappresenta il consiglio nei rapporti con il Comune e verso l'esterno, presiede le riunioni del consiglio ed esegue le decisioni adottate in tale sede.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o in virtù di delega.
Il Presidente non è eleggibile per più di due mandati quadriennali consecutivi.

Articolo 6 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Il membro che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive è considerato decaduto e dovrà essere sostituito dall'organizzazione inviante.
Il Consiglio delibera a maggioranza sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, il quale però ha facoltà, in tali casi, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.
Il Consiglio può essere convocato anche dal Sindaco, o da un Assessore suo delegato e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 7 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Il Consiglio dei Seniores può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli e commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Articolo 8 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio dei Seniores si dota di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi dello stesso.

Articolo 9 - SEDE E MEZZI

Al Consiglio dei Seniores verrà assegnata una sede idonea in locali di proprietà comunale e idoneo supporto di personale e mezzi per la segreteria, cui spetta il collegamento con i Settori dell'Amministrazione di volta in volta interessati ai lavori del Consiglio. Tutte le cariche e le attività dei membri del Consiglio sono gratuite.

Articolo 10 - NORME TRANSITORIE

Il primo insediamento avviene entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.