Divisione Ambiente e Mobilità

n. ord. 45

Settore Esercizio

2000 01920/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2000

(proposta dalla G.C. 10 marzo 2000)

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Peveraro.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 1999 (mecc. 9901084/06), esecutiva dal 26 aprile 1999, veniva approvato il contratto di servizio tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale con decorrenza dal 1° gennaio 1999 sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto, da stipulare con le modalità previste dall'emananda Legge Regionale attuativa del D.Lgs. 422/97, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
    Con deliberazione G. R. n. 35 _ 28910 del 13 dicembre 1999, così come modificata ed integrata dalla deliberazione G. R. del 20 dicembre 1999, avente ad oggetto la proroga della D.G.R. N. 74 _ 25984 del 16 novembre 1998 con modifiche, per l'anno finanziario 2000, riguardante l'intervento sostitutivo del Governo per il conferimento delle funzioni amministrative a Province e Comuni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 5, della L. 59/97, la Giunta Regionale del Piemonte, preso atto dell'approvazione del D.D.L.403/98, in seguito denominata Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 12 gennaio 2000, e per evitare soluzioni di continuità nelle more del visto governativo, ha ritenuto necessario reiterare anche per l'esercizio finanziario 2000 le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale medesima del 16 novembre 1998, evidenziando, altresì, la congruità dei contenuti con quelli dell'emananda Legge Regionale.
    Pertanto, con i succitati provvedimenti del 13 dicembre 1999 e del 20 dicembre 1999 la Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato di prorogare dal 1° gennaio 2000 la decorrenza del conferimento di funzioni amministrative e finanziarie alle Province ed ai Comuni del Piemonte in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 345/98, nonché di confermare l'entità del Fondo Regionale Trasporti in L. 429 miliardi, da intendersi al netto della quota degli investimenti, per il riparto delle risorse finanziarie fra le Province ed i Comuni per i rispettivi servizi ai fini della loro gestione da parte degli Enti Locali medesimi ai sensi del D.Lgs. n. 422/97, conformemente all'allegato 2), costituente parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 16 novembre 1998.
    Inoltre, nei medesimi provvedimenti la Giunta Regionale del Piemonte ha autorizzato le Province ed i Comuni a prorogare la decorrenza dal 1° gennaio 2000 dei contratti di servizio annuali stipulati ai sensi del punto 3) della deliberazione del 16 novembre 1998, mediante la proroga annuale dei contratti in essere o attraverso la stipulazione di appositi contratti con durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2000. I nuovi contratti o le proroghe annuali dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, almeno pari al 35%, a partire dal 1° gennaio 2000. Tuttavia l'ATM dovrà impegnarsi a raggiungere quale obiettivo il miglioramento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, nonché l'avvicinamento del rapporto medesimo al 36 %, al netto di operazioni straordinarie, realizzando contestualmente i presupposti per il raggiungimento di una maggiore competitività, anche attraverso la riduzione della perdita d'esercizio.
    Infine, la stessa Giunta regionale ha confermato le modalità di erogazione delle risorse a Comuni e Province, subordinatamente alla sottoscrizione dei contratti di servizio tra gli Enti Locali e le aziende, o alla proroga annuale dei contratti in essere, entro il 31 marzo 2000.
    Quindi, ritenuto necessario ed opportuno proporre, a decorrere dal 1° gennaio 2000, una proroga transitoria del contratto di servizio in essere, al fine di assicurare la continuità del servizio da parte dell'ATM, lasciando tuttavia salva ed impregiudicata la scelta della predisposizione ed approvazione di un nuovo contratto di servizio annuale, la Giunta Comunale, con deliberazione del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912738/06), esecutiva dall'11 gennaio 2000 provvedeva ad approvare la proroga transitoria del contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda speciale ATM per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, alle medesime condizioni, demandando a successivo provvedimento del Consiglio Comunale la predisposizione e l'approvazione di un nuovo contratto di servizio con durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2000 o di una proroga annuale del contratto in essere.
    Pertanto, anche alla luce della Legge Regionale 1/2000, si ritiene opportuno sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale, onde addivenire alla stipula del nuovo contratto di servizio, che dovrà vedere l'ATM impegnata nel massimo sforzo per il contenimento di costi, garantendo, peraltro, l'attuale livello dei servizi: a tal fine l'andamento dei costi e dei ricavi verrà monitorato congiuntamente tra la Città e l'ATM per verificare l'entità reale dell'eventuale fabbisogno, al fine di determinare in tempo utile le eventuali risorse integrative, da individuare da parte della Città.
    Inoltre, la Legge Regionale 1/2000 abrogando, tra le altre, la Legge Regionale 1/86, sulla base della quale il Consiglio Comunale con le deliberazioni 2090/87 e 442/88 aveva approvato le sanzioni conseguenti alle irregolarità, accertate dall'ATM, dei documenti di viaggio dei passeggeri, ha previsto all'art. 20 le sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e le procedure di applicazione, ed in particolare, al comma 5 dello stesso, ha disposto che l'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite dall'art. 20 medesimo.
    Quindi, con riferimento alle violazioni commesse sulle linee ATM, poiché l'importo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo ammonta a L. 1.500, in applicazione dei criteri fissati dai commi 2 e 3 dell'art. 20, la sanzione non può essere inferiore a L. 45.000 né superiore a L. 270.000.
    Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario approvare le seguenti sanzioni:
a) Sanzione amministrativa ordinaria
La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 210.000 e nella misura minima di L. 45.000, con la possibilità di estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione la somma ridotta di L. 70.000 che corrisponde alla terza parte del massimo.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con il pagamento della somma di L. 210.000.
b) Sanzione amministrativa a carico di utenti titolari di documento di viaggio personale rilasciato prima della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio previste.
La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 60.000 e nella misura minima di L. 45.000, con possibilità di estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione la somma ridotta di L. 20.000 che corrisponde alla terza parte della misura massima.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con il pagamento della somma di L. 60.000.
 Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza di contratto di servizio (all. 1 - n.    ), completo di allegati, da stipulare tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità, Azienda speciale ai sensi degli artt. 22, terzo comma lettera c) e dell'art. 23, primo comma della legge 142/90 e s.m.i., relativamente all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che avrà validità dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000; la Regione a tale scopo ha assegnato alla Città di Torino la somma di L. 177.256.018.000, pari ad Euro 91.545.093,40.Il nuovo contratto di servizio sostituirà integralmente il contratto di servizio attualmente in essere, prorogato con la deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 1999 (mecc. n. 9912738/06);
2)    di approvare le seguenti sanzioni amministrative:
    a) Sanzione amministrativa ordinaria
    La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 210.000 e nella misura minima di L. 45.000, con la possibilità di estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione la somma ridotta di L. 70.000 che corrisponde alla terza parte del massimo.
    In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con il pagamento della somma di L. 210.000.
    b) Sanzione amministrativa a carico di utenti titolari di documento di viaggio personale rilasciato prima della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio previste
    La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 60.000 e nella misura minima di L. 45.000, con possibilità di estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione la somma ridotta di L. 20.000 che corrisponde alla terza parte della misura massima.
    In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con il pagamento della somma di L. 60.000.
3)    di prendere atto che il nuovo contratto prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 422/97 e s.m.i., un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, che deve almeno essere pari al 35% a partire dal 1° gennaio del 2000. Tuttavia l'ATM dovrà impegnarsi a raggiungere quale obiettivo il miglioramento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, nonché l'avvicinamento del rapporto medesimo al 36%, al netto di operazioni straordinarie, realizzando contestualmente i presupposti per il raggiungimento di una maggiore competitività, anche attraverso la riduzione della perdita d'esercizio.
4)    di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'accertamento e l'impegno dei contributi erogati dalla Regione Piemonte al Comune di Torino e da questo da corrispondere all'ATM;
5)    di subordinare l'erogazione della compensazione economica di cui all'art. 7.5 dell'allegata convenzione all'avvenuto introito del contributo assegnato alla Città dalla Regione, con riserva di eventualmente valutare la possibilità di anticipare tali versamenti in caso di particolare dimostrata difficoltà finanziaria dell'ATM;
6)    di autorizzare l'ufficiale rogante, nonché il rappresentante del Comune di Torino, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2000, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico - formale, al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
7)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.