Divisione Servizi Socio-Assistenziali

n. ord. 31

AA

2000 01162/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2000

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2000)

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI DEI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ADEGUAMENTO DELLE RETTE NEGLI ISTITUTI PER ANZIANI BUON RIPOSO E MARIA BRICCA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore Lepri.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/11), sono stati definiti i criteri di contribuzione al costo socio-assistenziale dei servizi residenziali, riferiti al reddito delle persone maggiorenni disabili, e sono stati adottati i parametri di contribuzione massima a carico delle persone inserite.
    Considerate le molteplici e differenti esigenze personali e familiari evidenziate dai servizi sociali dai singoli utenti e dalle associazioni di autotutela, si ritiene necessario intervenire modificando ed integrando la normativa in vigore.
    Si intende quindi procedere ridefinendo le modalità di contribuzione dovute dalle persone inserite nelle comunità alloggio per disabili motori, nelle convivenze guidate e da tutti quegli utenti per i quali sia stato formulato un progetto di massima autonomia.
    Le variazioni previste sono finalizzate ad adeguare le cifre dovute dagli utenti alle diverse esigenze personali e sociali, a incentivare e sostenere i progetti di massima autonomia che comportano a lungo termine un minor onere assistenziale e a definire strumenti di aiuto alle famiglie che possono occuparsi attivamente dei figli ricoverati.
    A tal fine quanto indicato alla pag. 2 della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/11) “.......al minimo vitale, che per l'anno 1999 è di Lire 709.550 per le persone inserite nelle comunità alloggio e nelle convivenze guidate......” viene sostituito dalla seguente disposizione: “agli utenti inseriti in comunità alloggio per disabili motori e nelle convivenze guidate viene lasciata a disposizione la cifra corrispondente al minimo vitale (Lire 720.900 mensili per l'anno 2000) per contribuire direttamente alla cassa comunitaria per spese di vitto, utenza e socializzazione, e la pensione di invalidità o assegno di incollocabilità (Lire 401.480 mensili per l'anno 2000) per le spese strettamente personali. Agli utenti inseriti in presidi, in un contesto di massima autonomia, ai quali non è richiesto di contribuire direttamente alla cassa comunitaria, viene lasciata a disposizione quale importo massimo esente la 2° quota minimo vitale (Lire 504.630 per l'anno 200)”.
    Per tutte le persone inserite in altri servizi residenziali, escluse le situazioni su citate, la quota esente per l'anno 2000 è di Lire 154.600, e ugualmente si procederà ad un aggiornamento ISTAT per le quote di contribuzione relative ad ogni tipologia di struttura già previste dalla deliberazione del 22 marzo 1999.
    Inoltre al fine di favorire i rapporti familiari e permettere alla famiglia di offrire occasioni di socializzazione e di relazioni, le disposizioni di cui a pag. 3 della citata deliberazione “..... nel caso di rientro in famiglia superiore ai tre giorni..........”, vengono sostituite con la seguente dicitura: “a partire dal primo giorno di rientro in famiglia, la quota di contribuzione giornaliera dovuta è ridotta di Lire 25.000 per ogni giornata (di almeno 10 ore continuative)”.
    Per quanto attiene la contribuzione dovuta dagli utenti inseriti in iniziative di soggiorno che non prevedano la partecipazione diretta alle spese di pernottamento e trasporto, si adegua la partecipazione al costo del servizio a quanto disposto dalla normativa prevista per i servizi residenziali, con un analogo parametro massimo di riferimento di Lire 93.000 + ISTAT.
    Quale ulteriore agevolazione, nell'ipotesi che il cittadino assistito goda anche di redditi di fabbricati, di capitali o redditi diversi, ai fini del contributo si considera soltanto il 50% del reddito effettivo ricavato, lasciando nella sua disponibilità il rimanente 50% per le spese e le imposte di competenze.
    La modalità di conteggio per ricavare la contribuzione giornaliera, sia per i servizi residenziali che per i soggiorni, consiste nel calcolo di tutti i redditi netti dell'interessato (conteggiati su 12 mensilità), nella deduzione della quota esente e nella successiva divisione per 30,5 giorni mensili.
    Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, si evidenzia che:
    Il Pensionato Buon Riposo è oggetto di una radicale ristrutturazione, con parziale finanziamento regionale, per funzionare con tre nuclei per anziani autosufficienti, in regime R.A. ex D.G.R. 41-42433 del 9 gennaio 1995 nonché con tre nuclei per anziani parzialmente autosufficienti, in regime RAF ex D.G.R. sopracitata. La ristrutturazione sarà completata entro il mese di aprile del corrente anno, ma sin da subito la struttura è dotata di standard del tutto rispondenti alla normativa vigente, con effetti sulla qualità del servizio erogato. Si rende pertanto opportuno incrementare la retta giornaliera in misura superiore al tasso d'incremento del costo della vita (camera a 1 letto da Lire 36.600 a Lire 40.6000, camera a 2 letti da Lire 34.000 a Lire 38.000), prevedendo nel contempo un allineamento della retta medesima per gli ospiti presenti alla data di decorrenza delle nuove tariffe, entro tre anni sui valori praticati nella struttura “Maria Bricca”, i cui standard di qualità del servizio erogato hanno da sempre giustificato per la medesima l'adozione di una retta più alta.
    Il Pensionato Maria Bricca dovrà essere liberato entro il 30 aprile p.v. in previsione dell'avvio del cantiere per la completa ristrutturazione del presidio e poiché gli attuali ospiti saranno trasferiti al Pensionato Buon Riposo, si ritiene opportuno per questi ultimi la conservazione della retta annuale di Lire 47.700.
    A completamento di quanto sopra, si stabilisce che la nuova retta unica giornaliera del Pensionato Buon Riposo è di Lire 47.700; tale quota dovrà essere applicata agli ingressi provenienti dalla lista d'attesa.

TARIFFE GIORNALIERE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI

TIPOLOGIA SERVIZIO   TARIFFE ATTUALI   TARIFFE DAL 1° MARZO  
Pensionato Maria Bricca   47.700 (per i trasferiti al B.R.)   47.700  
Pensionato Buon Riposo
(ospiti presenti)  
1 letto 36.600
2 letti 34.000  
1 letto 40.600
2 letti 38.000  
Pensionato Buon Riposo   1 e 2 letti (nuovi ingressi)   47.700  

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di modificare ed integrare i criteri e le modalità di partecipazione al costo dei servizi residenziali e dei soggiorni rivolti alle persone disabili adulte così come indicato in narrativa;
2)    di stabilire le modalità di conteggio della contribuzione così come esplicitato in narrativa, con decorrenza 1° marzo 2000;
3)    di approvare l'aumento delle rette per i servizi socio assistenziali per anziani di cui alla premessa e come indicato nella tabella riportata, con decorrenza 1° marzo 2000;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.