Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale                                                                               n. ord. 62
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali                                                             2000 01039/64   

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' ENVIRONMENT PARK S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 23.07.1996 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Passoni e l'Assessore Viano.

    Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 253 del 23 luglio 1996 (mecc. 9604291/09) ha approvato un Protocollo di Intesa con le Società SECOSID S.p.A. e SPI S.p.A., sottoscritto con atto a rogito notaio Mario Sicignano in data 9 ottobre 1996, repertorio n. 29662/10278, concernente, tra l'altro, la disponibilità della SECOSID (ora CimiMontubi S.p.A.) a cedere alla Città parte della sua proprietà immobiliare nell'ambito della spina 3 del nuovo PRGC di Torino, come anticipazione delle cessioni obbligatorie di aree per servizi previste per l'attuazione del Piano regolatore (Parco della Dora), e con la precisazione, contenuta nello stesso protocollo d'intesa, che il Comune intende localizzare nell'ambito della “spina 3” un Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente mediante l'utilizzo di propri diritti edificatori.
    Il predetto protocollo prevede inoltre, all'interno del programma di riqualificazione urbana per soddisfare l'interesse pubblico al risanamento ambientale del comparto, che “gran parte della proprietà immobiliare (ceduta da Secosid al Comune) sarà gratuitamente messa dal Comune a disposizione della società a partecipazione pubblica che svilupperà l'iniziativa del Parco Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park, la quale parteciperà con proprie risorse alla realizzazione delle relative preurbanizzazioni e urbanizzazioni”.
    Il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 150 e 151 del 29 maggio 1996 (mecc. 9603103/21 e mecc. 9603107/21) approvava rispettivamente, la partecipazione della Città, per una quota pari al 9% del capitale sociale, e la partecipazione di A.E.M. Torino S.p.A., A.M.I.A.T., A.A.M. Torino S.p.A., alla costituzione della società “Parco Scientifico Tecnologico per l'ambiente - Environment Park Torino S.p.A.” finalizzata al raggiungimento di obiettivi rientranti negli scopi istituzionali del Comune e, in particolare, nel settore dello sviluppo economico (art. 9, c. 1, L. 142/90) e della tutela dell'ambiente.
    Con deliberazione del 3 dicembre 1996 (mecc. 9608144/09) la Giunta Comunale prendeva atto che il parco Tecnologico per l'Ambiente rientrava nei programmi finanziati dalla Comunità Europea, e che pertanto, ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, era necessario anticipare gli effetti della promessa cessione dei terreni dalla Secosid alla Città di Torino, approvando così la costituzione del diritto di uso dalla Secosid a favore del Comune di Torino su un'area di 85.000 mq., finalizzata alla realizzazione del Parco tecnologico. Inoltre sempre al fine di consentire la realizzazione del Parco stesso, veniva stipulato un accordo di programma tra Città e Regione in data 29 novembre 1996 ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17 dicembre 1996 (mecc. 9708257/09).
    Con atto a rogito del notaio Sicignano in data 18 dicembre 1996, rep. 29891/10399 la Secosid costituiva a favore della Città il diritto d'uso a titolo gratuito della durata di sei mesi, successivamente prorogato fino al 18 dicembre 1997 con atto notarile esecutivo della deliberazione della Giunta comunale del 22 luglio 1997 (mecc. 9703817/09), sui terreni predetti, ribadendo in premessa che l'area in questione di 85.000 mq. rappresentava una porzione della più ampia area di 140.000 mq. che doveva essere ceduta al Comune in forza dell'art 2 del protocollo d'intesa e che tale passaggio di proprietà sarebbe dovuto avvenire subito dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma per 70.000 mq. come cessione gratuita al Comune e per i restanti 15.000 mq. come acquisto a titolo oneroso da parte della Environment Park S.p.A.. Detto accordo di programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17 dicembre 1996 (mecc. 9608257/09).
    In attuazione di quanto previsto negli atti sopra citati, la Environment Park S.p.A. con atto a rogito del notaio Sicignano del 27 febbraio 1997, rep.30151/10528, acquistava dalla Secosid S.p.A. l'area di 15.000 mq., priva dei diritti edificatori, che la Secosid si riservava nella sua piena proprietà e disponibilità per utilizzarli su restanti aree di sua proprietà. Environment Park effettuava le opere di preurbanizzazione volte alla bonifica ambientale e alla demolizione e rimozione dei manufatti esistenti, a sua cura e spese, come statuito nel medesimo atto di acquisto, e come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo 1997 (mecc. 9701812/08) per interventi sulla parte di area già in uso alla Città.
    In data 7 ottobre 1997, con deliberazione n. 3257 (mecc. 9706534/20), la Giunta Comunale autorizzava Environment Park S.p.A. ad avviare gli interventi per la realizzazione del parco tecnologico per l'ambiente, senza soluzione di continuità rispetto alle preventive opere di preparazione dell'area, previo ritiro della concessione edilizia e nelle more della cessione gratuita dell'area dalla CimiMontubi alla Città di Torino, già concessa in uso gratuito.
    In data 15 ottobre 1997 la Environment Park S.p.A. otteneva dal Comune la concessione edilizia n. 543/97 per la costruzione di due blocchi di edifici con destinazione rispettivamente ad uffici e produttiva e singoli fabbricati, insistenti in parte sui 15.000 mq. di sua proprietà, ed in parte su una porzione dei 70.000 mq. di proprietà CimiMontubi (già Secosid).
    Nel febbraio 1998 venivano ultimati i lavori di bonifica e di preurbanizzazione su tutta l'area.
    Nel frattempo Environment Park S.p.A. realizzava il primo blocco di edifici, così come autorizzato dal Comune, nel rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti comunitari.
    Con atto a rogito notaio Sicignano in data 27 maggio 1999, rep.32828/12130, la società CimiMontubi (subentrata per fusione alla Secosid S.p.A.) trasferiva alla Città a titolo gratuito la proprietà sulle aree quivi meglio determinate in complessivi mq. 66800, sulle quali la società cedente aveva già riconosciuto il diritto d'uso a favore della Città; contestualmente la Società cedente dava atto che sulle aree sussistevano taluni fabbricati già realizzati dalla Società Environment Park, a seguito di concessione edilizia del 15 ottobre 1997 n. 543/97.
    Oggi, in attuazione del protocollo d'intesa approvato il 23 luglio 1996 dal Consiglio Comunale, si rende necessario mettere a disposizione della Società Environment Park la quota parte della proprietà immobiliare ceduta alla Città dalla società CimiMontubi, corrispondente alle aree di circa mq. 37.560 di pertinenza del Parco Tecnologico per l'Ambiente, nonché l'utilizzo dei diritti edificatori spettanti al Comune, costituendo di conseguenza il diritto di superficie sulle aree stesse per la durata di novantanove anni ed alle condizioni previste nella “bozza di Convenzione” che si allega, diritto corredato delle opportune potenzialità edificatorie.
    Infatti, ferma restando la previsione di “messa a disposizione gratuita di parte dell'area in oggetto”, di cui al più volte citato protocollo d'intesa del 23 luglio 1996, si precisa che il Comune nel mettere a disposizione l'area a favore della società, ha altresì utilizzato propri diritti edificatori, derivanti da altre aree, che hanno incrementato il valore dell'area in oggetto, come previsto nello stesso protocollo d'intesa in cui si è precisato che la Città in relazione all'ambito “spina 3” rappresenta un soggetto attuatore per la trasformazione dell'ambito medesimo in quanto titolare di una quota rilevante di diritti edificatori che ha inteso utilizzare con la localizzazione anche del parco scientifico tecnologico nell'ambito “spina 3”. Quindi per procedere alla trasformazione dell'ambito si è reso necessario localizzare i diritti edificatori comunali sull'area in oggetto in quanto la società CimiMontubi (già Secosid) nelle cessioni delle predette aree, si è sempre riservata i relativi diritti edificatori per utilizzarli su restanti aree di sua proprietà.
    Ciò detto ed atteso l'incremento di valore che l'area riporterà a trasformazione avvenuta, si intende prevedere la prestazione di una contropartita economica in sede di regolazione complessiva dei rapporti tra le parti, quale determinata nella allegata convenzione, sulla base di una perizia redatta da un collegio peritale composto dai rappresentanti delle parti, che si allega.
    Detta convenzione permette di realizzare da parte di Environment Park S.p.A., quale società a prevalente partecipazione pubblica, il Parco Tecnologico, nell'intento di evitare utilizzazioni speculative e promuovendo al contempo finalità sociali e pubbliche.
    L'operazione così configurata risponde infine all'interesse pubblico perseguito dalla società consistente nella riqualificazione ambientale e nel rafforzamento del tessuto produttivo cittadino, inscrivibile in positivo nel bilancio ambientale della Città _ a condizione che l'oggetto sociale di Environment Park S.p.A. non venga mutato nelle sue parti essenziali, né venga mutata la prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale della società.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa:

1)    di approvare, in attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa approvato il 23 luglio 1996 dal Consiglio Comunale, la costituzione a favore della Società Environment Park S.p.A. del diritto di superficie sulle aree di pertinenza del Parco Tecnologico per l'Ambiente, pervenute in maggior corpo alla Città dalla società CimiMontubi. Il diritto avrà la durata di novantanove anni e sarà disciplinato dalle condizioni previste nella “bozza di Convenzione” che prevedono tra l'altro un corrispettivo quale determinato nella allegata convenzione, sulla base di una perizia redatta da un collegio peritale composto dai rappresentanti delle parti. La convenzione e la perizia si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - 2 - nn. );
2)    di subordinare l'effettuazione di tale operazione alla condizione risolutiva che l'oggetto sociale di Environment Park S.p.A. non venga mutato nelle sue parti essenziali, né venga mutata la prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale;
3)    di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Città;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.



Emendamento all'allegato n. 2 al provvedimento: “Perizia terreni Environment Park. Valutazione relativa alla concessione di 25.000 mq di SLP (soli diritti edificatori) da parte della Città di Torino alla società Environment Park S.p.A.”:

- A pag. 2, alla voce: “ Parametri”, al punto d: “Valore di mercato dei diritti edificatori”, la voce: “£/mq.” è sostituita con la seguente: “£/mc.