Divisione Servizi Culturali Settore Eventi Culturali

N. ord. 24

2000 00948/45

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 FEBBRAIO 2000

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2000)

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 169/98 (MECC. 9803134/45) ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 1° GIUGNO 1998. REVOCA. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Perone.

    Con la deliberazione n. 169/98 in data 1° giugno 1998 (mecc. 9803134/45), avente per oggetto “Giorni d'Estate 1998. Convenzione tra Comune di Torino e Comuni di Borgaro T.se e Caselle T.se per la gestione congiunta del punto spettacolo estivo “Colonia Sonora” al parco Chico Mendes. Approvazione convenzione tra i Comuni”, il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione di durata triennale tra gli Enti citati definendo le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'arco temporale prefissato.
    Successivamente, con nota in data 25 novembre 1998, il Comune di Caselle Torinese comunicava l'intenzione di recedere unilateralmente dalla Convenzione per l'impossibilità di reperire le risorse economiche necessarie; l'edizione 1999 di “Colonia Sonora” veniva comunque realizzata con l'impegno della Città di Torino e del Comune di Borgaro Torinese.
    L'art. 6 della citata Convenzione prevede che l'Ente Gestore del punto spettacolo presenti entro il 30 novembre di ogni anno un bilancio previsionale delle manifestazioni con un cartellone artistico provvisorio per l'anno successivo. Nessun Ente o associazione ha provveduto a far pervenire una propria proposta nei termini indicati (e neppure successivamente) per l'organizzazione di “Colonia Sonora”. Si deve anzi prendere atto che l'Associazione RADAR, realizzatrice della rassegna nelle passate edizioni, ha formalmente comunicato in data 25 gennaio 2000 di ritenere conclusa la propria esperienza quale gestore delle attività estive presso il Parco “Chico Mendes”.
    D'altro canto la programmazione dell'Assessorato si sta indirizzando verso nuove modalità di organizzazione dei “Giorni d'Estate” a partire da quest'anno, con la concentrazione dei vari festival, finora diffusi sul territorio metropolitano, in non più di due punti che possano meglio valorizzare e rendere visibili la ricchezza e la varietà delle proposte artistiche. In questo contesto la sperimentazione progettuale e di intervento che ci si proponeva con la Convenzione (art. 1) può ritenersi validamente conclusa con un anno di anticipo, in quanto le indicazioni che gli uffici e le associazioni hanno tratto dalla realizzazione del punto spettacolo congiunto di Borgaro (come degli altri punti congiunti) costituiranno l'indispensabile bagaglio di esperienza per le nuove realizzazioni.
    La revoca della Convenzione appare quindi un passaggio conseguente per aprire la nuova fase progettuale che modificherà l'impostazione dei “Giorni d'Estate”. Ciò naturalmente non può e non deve pregiudicare, anche nei confronti del Comune di Borgaro, quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sulle Risorse Culturali sottoscritto nel 1997, quindi il permanente interesse della Città di Torino ad attuare tutte le forme di collaborazione con gli altri Enti Locali per la crescita e lo sviluppo delle opportunità culturali dell'area metropolitana.
    Poiché ai sensi dell'art. 3 della Convenzione l'esplicita rinuncia deve intervenire sei mesi prima della scadenza annuale, si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la revoca della Convenzione stipulata tra il Comune di Torino ed i Comuni di Borgaro Torinese e Caselle Torinese, per la gestione congiunta del punto spettacolo Colonia Sonora, approvata con deliberazione (mecc. 9803134/45) citata in narrativa.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.