Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 27

Settore TARSU

2000 00228/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MODIFICHE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    L'art. 33 della Legge Finanziaria per l'anno 2000 rinvia l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dal Decreto Ronchi (art. 49 del D.Lgs. 22/97 ) che doveva sostituire dal 1.1.2000 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93 (Capo III).
    Con il suddetto disposto, la decorrenza della tariffa avrà luogo secondo i termini previsti dal regime transitorio, approvato con il D.P.R.158/99, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione; per la Città di Torino il termine ultimo è il 1/1/2006, stante il grado di copertura che è pari al 76,06%, con riferimento alla spesa anno 1999. Peraltro, nei due anni che precedono la tariffa, i Comuni sono tenuti alla approvazione del piano finanziario e della relazione, previsti dall'art.8 del D.P.R.158/99.
    Il rinvio stabilito dalla legge costituisce un periodo di transizione estremamente utile per la messa a punto di un oculato “processo di avvicinamento” alla tariffa, sia sotto il profilo della disciplina applicativa della stessa sia per la determinazione delle tariffe, secondo il Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97) e del regolamento di attuazione del metodo normalizzato (D.P.R. 158/99).
    Per quanto concerne il secondo aspetto, si ritiene, per il momento, di soprassedere, mentre si considera utile, ai fini di una armonizzazione con la futura tariffa, procedere alla modifica dell'attuale regolamento della TARSU, approvato nel 1995 e rimasto invariato dalla medesima data.
    Per facilità di comprensione viene allegato alla presente un testo unico dell'attuale regolamento, corredato dalle modifiche proposte, in neretto.
Le osservazioni per ciascuno di essi sono:
- ART.2 = Il decreto Ronchi ha formulato, rinnovando il precedente D.P.R. 915/82, la definizione di rifiuto urbano (art.7 /2° comma), che costituisce l'oggetto per il quale è istituito il servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa.
- ART.6 = La modifica proposta tende alla semplificazione degli incombenti, che, per legge (art.70, D.Lgs. 507/93), spettano al contribuente. Ogni cittadino che occupi, disponga o detenga un locale tassabile, deve farsi carico nei confronti del Comune dell'obbligo di presentazione della denuncia; per ovviare a ciò e nell'ottica della istituzione di uno “sportello unico”, l'attuale organizzazione prevede che, in occasione del rilascio di una autorizzazione comunale ovvero in occasione di una nuova iscrizione anagrafica o di variazione della medesima all'interno della Città, il contribuente sia messo nelle condizioni di compilare contestualmente una denuncia TARSU, che determina l'iscrizione a ruolo.
- ART.7 = La denuncia iniziale deve essere corredata da più informazioni, che sono richieste dallo stesso decreto Ronchi. Infatti, per la futura tariffa, sarà necessario conoscere il numero degli occupanti, anche non residenti, poiché concorre a determinare la stessa (D.P.R. 158/99); così come è necessario, per completezza della banca dati, indicare nella denuncia il numero attribuito alla singola unità immobiliare. L'ultimo comma del vecchio art.7 è abrogato per effetto di analogo disposto di legge (art.63/4° comma del D.Lgs. 507/93 abrogato con D. L. 599/96).
- ART.9 = Gli ultimi commi aggiunti al presente articolo sviluppano e chiariscono la procedura degli sgravi o rimborsi previsti nell'art.75 del D.Lgs. 507/93 e recepiscono il termine ultimo per la richiesta di rimborso, già fissata in via generale dal Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (art. 13) approvato con deliberazione di Consiglio in data 06/12/99 (mecc. 9908506/13).
- ART.11 = Questo articolo recepisce i recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di poteri della Pubblica Amministrazione sul controllo ed accertamento di natura tributaria; al comma 3 viene istituzionalizzato l'attuale progetto di numerazione delle unità immobiliari che si è dimostrato essere di notevole utilità a fini fiscali e per la sicurezza pubblica.
- ART.13 = In tema di ricorsi avverso l'attribuzione della tassa, è da recepire la nuova disciplina che qui viene richiamata, ma che è già in vigore da parecchio tempo.
- ART.14 = La riformulazione dei punti a) e b) tiene conto in massima parte delle modifiche apportate al testo del D.Lgs. 507/93 (artt.62 e 63), nonché delle abrogazioni nell'art.66 del 1° e 2° comma. In sintesi: le aree comuni del condominio non sono soggette a tassazione, tranne le parti utilizzate in via esclusiva (art.63/2° comma), le aree scoperte di tipo pertinenziale ed accessorio di civili abitazioni sono escluse dalla tassazione, per legge (D.L. 8/99 convertito in Legge 75/99), invece, le aree scoperte operative sono integralmente tassabili e non lo sono quelle scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Nel punto b) si fa chiarezza sulla superficie delle aree mercatali da tassare, stabilendo che l'area da considerare è quella della autorizzazione comunale.
- ART.16 = Si precisano meglio sia la durata di una occupazione di suolo pubblico, che determina l'applicazione della tassa giornaliera, sia le modalità di versamento della stessa.
- ART.17 = L'articolo è stato adeguato ai nuovi disposti di legge che disciplinano la forma della riscossione della tassa (D.P.R. 602/73 modificato dal D.Lgs. 46/99 ed integrato con D.Lgs. 326/99).
- ARTT.18 -18 bis -19 -19 bis -19 ter = I citati articoli riformulano, con termini tecnicamente più corretti, i casi di esclusione, di esonero, di particolare utilizzo dell'immobile, nonché di riduzione o particolare agevolazione. Per esclusione (art.18) è da intendersi la non tassabilità “ipso iure” della materia imponibile; per legge (art.62/2° comma) sono da riconoscersi in tale categoria i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. La fattispecie degli esoneri (art.18 bis) rientra nell'ambito oggettivo del tributo, ma, con norma derogatoria, in presenza di specifiche situazioni, il caso genericamente tassabile viene esonerato dal pagamento (art. 67/1° comma) è il caso degli edifici adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti dal Comune (medesimo ente impositore della TARSU), delle scuole materne e dell'obbligo statali, le cui spese vengono sostenute dal Comune ove hanno sede (art.3 della legge 23/96 _ Circolare n. 161 del 23.7.99 del Ministero delle Finanze), in ultimo i locali occupati da soggetti che percepiscono dal Comune un contributo assistenziale ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi.. Per i citati casi di esonero la copertura della spesa viene assicurata con i normali mezzi di bilancio (art.67/3° comma).
Con particolari condizioni d'uso si intendono quelle previste dalla legge (art. 66/3° comma, D.Lgs. 507/93), nei confronti delle quali non ci sono modificazioni rispetto al testo del precedente regolamento, tranne l'abrogazione del punto 1) in quanto non più previsto dalla norma di legge.
Con il termine riduzioni (art. 19 bis) sono considerate altre forme di agevolazioni (art. 67/1-2); nel punto 1 viene riportato quanto già contenuto nel testo dell'art. 19, punto f), del regolamento in vigore, nel punto 2 viene inserita, in armonia con il decreto Ronchi, una forma particolare di agevolazione per i produttori di rifiuti speciali assimilati che provvedano al recupero degli stessi, facoltà riconosciuta con recente risoluzione del Ministero delle Finanze (n. 16/E del 9.2.1999 - art. 49/14° comma del Decreto Ronchi). Infine, il punto 3 è una anticipazione dei principi contenuti nel citato decreto Ronchi: nell'art.49 dello stesso e nel successivo art.7 del D.P.R. 158/99 (regolamento di attuazione) si incentiva la raccolta differenziata attraverso una forma di riduzione proporzionata ai risultati singoli o collettivi che verranno raggiunti. Nell'art.19 ter viene recepito il disposto normativo contenuto nell'art. 1/86° comma della legge 28.12.1995 n. 549 (Finanziaria 1996) per quanto riguarda le agevolazioni, per gli esercizi commerciali ed artigianali, conseguenti alla preclusione al traffico in zone sulle quali vengono realizzati interventi pubblici.
- ART.19 quater = In questo articolo viene fornita maggiore chiarezza rispetto a quanto accennato nel testo dell'art.14/2° comma punto b) del regolamento in vigore, corrispondente al dettato legislativo contenuto nell'art. 62/3° comma del D.Lgs. 507/93. Hanno, in sostanza, diritto alla esclusione dal tributo quelle attività industriali nelle quali si producono rifiuti speciali, smaltiti a cura e spese del produttore e con riferimento esclusivamente a quelle superfici sulle quali sono collocati i macchinari che determinano la produzione di siffatti rifiuti.
In ultimo, va ribadito che la presente proposta è in armonia con il recente Regolamento delle Entrate, approvato con atto consigliare (mecc. 9908506/13) del 6 dicembre 1999 cui si fa rimando nel testo dell'art. 23, nonché con la deliberazione che detta i criteri di applicazione delle sanzioni (cfr. art.20 del nuovo testo regolamentare).
    Ai sensi dell'art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente regolamento è stato inviato, per le acquisizioni dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10.
Ha espresso parere favorevole la Circoscrizione 5 (all. 2 - n. ).
Hanno espresso parere favorevole condizionato le Circoscizioni 6 e 7 (all. 3-4 - nn. ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'unito regolamento sulla applicazione della tassa (TARSU) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con riferimento agli articoli modificati, in particolare: artt.2-6-7-9-11-12-13-14-16-17-18-18 bis-19-19 bis-19 ter-19 quater- 20-21-23 (all. 1 - n. );
2)    di dare atto che il presente regolamento verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.68/3° comma del D.Lgs. 507/93;
3)    di dare atto, infine, che entrerà in vigore con decorrenza 1.1.2000, come da art. 30/14° comma della legge Finanziaria 2000 n. 488/99;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1.    Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.

2.    Dette attività di pubblico interesse sono esplicate mediante Azienda Municipalizzata ovvero mediante concessioni a Enti o Imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del citato D.P.R. n. 915/82.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1.    Sono rifiuti urbani:
a)    rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)    i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)    i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 3 - TASSA

1.    E' istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2 del presente Regolamento. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

2.    La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4 comma 3.

3.    Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al netto del costo imputabile allo spazzamento.

Articolo 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1.    La tassa è dovuta da chiunque, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

2.    Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

3.    Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4.    Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

5.    Per i box la tassa è riscossa a nome del proprietario. Su richiesta dell'amministratore la tassazione dei box può essere effettuata cumulativamente a carico del condominio.

6.    I proprietari o gli amministratori hanno il diritto di rivalsa nei confronti di chi occupa i box.

Articolo 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1.    La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

Articolo 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1.    Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

2.    Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

Articolo 7 - DENUNCIA INIZIALE

1.    I proprietari, gli amministratori e chiunque occupa o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2.    La denuncia iniziale deve contenere:
-    l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
-    il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
-    la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
-    l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
-    la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
-    la tipologia dei rifiuti prodotti;
-    la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3.    Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4.    Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5.    La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Articolo 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1.    Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2.    La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

Articolo 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1.    La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2.    La denuncia di cessazione deve contenere:
-    l'indicazione del codice fiscale;
-    il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
-    le generalità del contribuente;
-    la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
-    l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
-    la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
-    il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

3.    La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

4.    Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5.    In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6.    Nei casi previsti dal comma precedente, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.

7.    Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, salvo il termine dell'avvenuto pagamento.

8.    Quest'ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

Articolo 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1.    Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1.    Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:
a)    possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento;
b)    il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c)    possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse.
    L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2.    Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3.    L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre che gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1.    In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2.    In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3.    Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 13 - RICORSI

1.    Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.

Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.    Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a)    dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
    Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
B)    delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
    Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassati in base alla stessa tariffa.
    La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

Articolo 15 - TARIFFE

1.    Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.

2.    Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. n. 507/93, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda Municipalizzata e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

1.    La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2.    Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

Articolo 17 - RISCOSSIONE

1.    La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93 e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29/9/73 n. 602, come modificato con D.Lgs. 26/02/99 n. 46 ed integrato con D.Lgs. 17/8/99 n. 326 e smi.

Articolo 18 - ESCLUSIONI

1.    Sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e preveda una durata non inferiore ad 1 anno.

2.    Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 18 bis - ESONERI

1.    Sono esonerati dal tributo:
-    i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
-    I cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
-    Le scuole materne e dell'obbligo statali, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della legge 11/01/96 n. 23.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 19 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1.     (comma abrogato per effetto dell'avvenuta abrogazione del corrispondente testo dell'art. 66/1° e 2° comma D.Lgs. 507/93)

2.    La tariffa unitaria è ridotta del:
c)    30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente in Torino.
d)    30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt.7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
e)    30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore.
Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia.

3.    Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D.Lgs. n. 507/93.

4.    Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

Articolo 19 bis - RIDUZIONI

1.    La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. n. 507/93.
Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dall'Amiat.

2.    Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10/3° lett. b) ed art. 49/14° del D.Lgs. 22/97, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione.
E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.

3.    Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta.
La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Articolo 19ter - PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

1.    Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi, l'Amministrazione Comunale può deliberare agevolazioni del tributo relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all'interno della zona, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

2.    La suddetta agevolazione va iscritta in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 19quater - RIFIUTI SPECIALI

1.    I locali e le aree di tipo industriale ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).

2.    A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3.    Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento all'Amiat.

Articolo 20 - SANZIONI

1.    Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, nel D.Lgs. 472/97, e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.

Articolo 21 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

1.    Le categorie d'uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

Articolo 22 - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

1.    Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione con le seguenti precisazioni:
1)    le tariffe di cui all'art. 21 sono quelle in vigore nel 1993 e potranno essere variate con provvedimento della Giunta Comunale. Per l'anno 1994 potranno essere variate entro il 30 novembre 1994 (art. 79, comma 4, D.Lgs. 507/93);
2)    la classificazione delle categorie di cui all'art. 21 dovrà essere modificata non appena saranno determinati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e comunque non oltre il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1.    Il presente Regolamento per le parti modificate entra in vigore a far data dal 01/01/2000.
Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/93 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/97).