Divisione Edilizia e Urbanistica

99 08426/57

Settore Trasformazioni Convenzionate
LL - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 NOVEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 5 ottobre 1999)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO U1 RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL PRG "AMBITI 16h TAZZOLI - 16m FACCIOLI SUD". APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n. 234 del 20 luglio 1998 (mecc. 9707923/57), esecutiva dal 3 agosto 1998, il Consiglio Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alle aree da trasformare per servizi del PRG denominate "16h Tazzoli e 16m Faccioli Sud", proposto dalle proprietà interessate (GEFIM S.p.A - FIAT S.p.A.) in applicazione dell'art. 7, punto B, delle NUEA.
    In sede di approvazione dello Studio Unitario d'Ambito sono stati introdotti alcuni emendamenti volti a recepire la mozione n. 36 del Sindaco (mecc. 9805594/02) del 6 luglio 1998 che impegnava l'Amministrazione Comunale ad una integrazione dell'Accordo di Programma "Sangone-Imperia".
    Nelle more della conclusione di questa procedura l'Amministrazione aveva ottenuto la disponibilità dei Proponenti lo Studio Unitario d'Ambito a riformulare la proposta in linea con i contenuti della suddetta mozione nonchè con la condizione posta nel parere favorevole della Circoscrizione di realizzare le capacità edificatorie complessive nel solo ambito 16h Tazzoli, al fine di destinare l'intero ambito 16m a servizi pubblici.
    Recependo quanto suesposto la nuova proposta prevede la concentrazione dell'edificato lungo il tratto di c.so Unione Sovietica compreso tra via Rignon e corso Tazzoli e consente, previa modifica dell'Accordo di Programma, la rilocalizzazione di parte degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata previsti sugli Ambiti "Sangone-Imperia", nella porzione di area da cedere retrostante gli interventi edilizi privati, in un'ottica di continuità del disegno urbano complessivo.
    Lo Studio Unitario approvato (la cui Convenzione Programma è stata stipulata in data 11 settembre 1998, con atto rogito notaio Dott. Castiglione, repertorio n. 44591 registrato a Torino in data 23 settembre 1998 al n. 16094) ha, pertanto, introdotto rilevanti modifiche alle indicazioni planimetriche fornite dal PRG. Di conseguenza, l'attuazione dei due sub-ambiti, denominati U1 e U2, dovrà avvenire mediante Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) così come disciplinato dall'art. 7 delle NUEA di PRG.
    La Soc. Gefim, proprietaria dell'intera superficie territoriale di proprietà privata relativa al sub-ambito U1, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 56/77, in attuazione del PRG vigente, ed in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto, ha presentato in data 29 dicembre 1998 e successivamente perfezionato in data 18 giugno 1999, proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale, finalizzato all'attuazione del sub-ambito stesso, in applicazione degli artt. 7 e 20 delle NUEA di PRG.
    Nel sub-ambito è compresa un'area di mq 640 di proprietà della Città, corrispondente al tratto esistente di via Rignon, che, ai sensi dell'art. 20 comma 6 delle NUEA, non ha capacità edificatoria ed è esclusa dal computo delle aree da cedere per servizi.
    L'assetto planivolumetrico, determinato dallo Studio Unitario e confermato dal presente PEC, prevede di realizzare la capacità edificatoria, generata dal sub-ambito U1, in un fabbricato in linea a 11 piani fuori terra (compreso piano pilotis) posto sul filo edilizio di corso Unione Sovietica, prescritto dal PRG.
    Le modalità dell'intervento in progetto nel sub-ambito U1 prevedono: indice di edificabilità territoriale 0,7/3 mq SLP/mq ST; destinazioni d'uso 80% (minimo) residenza, 20% (massimo) attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI); aree cedute per la realizzazione dei servizi pubblici mq 22907, pari a circa l'81% della superficie territoriale di proprietà privata.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di una o due distinte concessioni edilizie, sono i seguenti:

Superficie territoriale (S.T.)                                         mq    27984+640 di proprietà della Città
SLP di progetto max                                                   mq     6530
di cui a destinazione: RESIDENZIALE    (80%) min    mq     5224
                               ASPI        (20%) max                  mq     1306
Area concentrazione edificato                                      mq     5077
Abitanti teorici insediabili                                                n.      154
Aree cedute                                                                mq    22907

    Su richiesta dell'Amministrazione il Proponente, in data 23/7/99 con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco, ha ceduto anticipatamente e gratuitamente alla Città una porzione di area per servizi pari a mq 4614, nell'ambito 16h Tazzoli, subordinando tale cessione alla condizione sospensiva che entro 6 mesi dalla data del 23 luglio 1999 gli uffici competenti convochino le parti per la stipula della convenzione del presente PEC, pena l'inefficacia dell'atto di cessione stesso.
    Il presente provvedimento costituisce accettazione della suddetta area. La formalizzazione di tale accettazione verrà fatta constare in sede di stipulazione della Convenzione attuativa del PEC e sarà, quindi, oggetto di apposita trascrizione.
    Inoltre, in base allo schema di convenzione del PEC, il Proponente cede gratuitamente a favore del Comune la restante quota di aree per servizi, di cui mq 15529 nell'ambito 16h e mq 2764 nell'ambito 16m Faccioli sud. Quest'ultima è stata ceduta nello stato di diritto attuale, ovvero gravata da comodato gratuito, esteso a circa mq 6000, a favore della Parrocchia Beati F. Albert e C. Marchisio il cui termine originario di durata è scaduto alla data del 1° luglio 1999.
    Si rammenta, a tale proposito, che, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., non essendo previsto un nuovo termine di scadenza del comodato la Parrocchia comodataria sarà tenuta alla restituzione del bene alla Città non appena richiestane.
    Pertanto, tale condizione transitoria, è stata ritenuta accettabile in quanto la sistemazione di tale porzione di area a servizi, fisicamente e funzionalmente connessa all'area che deriverà dalla attuazione del sub-ambito U2, può essere rinviata al maturare delle condizioni di trasformabilità complessiva.
    L'area ceduta anticipatamente ed oggetto di permuta da parte della Città agli operatori degli interventi relativi a "Sangone-Imperia", trova quota equivalente di aree liberate dalla edificazione nell'area Imperia. Di conseguenza, il dimensionamento complessivo dei servizi pubblici previsti dal PEC, pari a mq 22907, rimane inalterato.
    Inoltre, visti gli orientamenti dell'Amministrazione relativi alle previsioni di utilizzo delle aree cedute e della realizzazione di un parcheggio di interscambio (progetto linea 4 curato dalla Divisione Ambiente e Mobilità), si conviene che per il presente PEC non siano da predisporre i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione primaria al fine di determinare gli oneri dovuti, così come disciplinato dalla deliberazione n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 dal momento che tali opere non risultano effettivamente necessarie all'insediabilità dell'area.
    Ciò premesso, il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria desunti dalle tabelle comunali vigenti relative alle concessioni singole e gli oneri di urbanizzazione secondaria desunti dalle tabelle comunali vigenti relative ai PEC.
    Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a circa L. 1.227.722.472 - Euro 634065,7 di cui L. 513.731.344 - Euro 265320,1 per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 713.991.128 - Euro 368745,6 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo quanto sarà meglio precisato in sede di rilascio delle concessioni edilizie.
    Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori delle attività, ecc.) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
    Per le modalità di attuazione degli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    L'ultimazione degli interventi previsti avverrà entro il termine di validità del PEC, ovvero entro cinque anni dalla stipula della relativa convenzione attuativa.
    Il progetto di PEC è stato altresì sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 13 maggio 1999, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    In data 29 giugno 1999 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopracitati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
    Rilevato che il Consiglio di Circoscrizione n. 10, cui il PEC è stato inviato in data 29 giugno 1999, ha richiesto in data 16/7/99 una proroga, concessa per n. 20 gg., non ha espresso parere.
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi indicati nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    Il Piano Esecutivo Convenzionato concernente il sub-ambito U1 relativo agli ambiti "16h Tazzoli e 16m Faccioli sud" che si compone dei seguenti elaborati:
    a)    schema di convenzione (all. 1 - n. )
    b)    fascicolo contenente Relazione Illustrativa, Progetto Planivolumetrico, Norme Tecniche di Attuazione (all. 2 - n. );
2)    l'accettazione delle aree a servizi cedute in via anticipata con atto rogito notaio Antonio Maria Marocco in data 23 luglio 1999 rep. 135837 registrato a Torino il 30 luglio 1999 in attuazione del PEC in oggetto e la trascrizione dello stesso;
3)    l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà accertato nei bilanci di competenza con successiva determinazione dirigenziale a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa entro il termine di 3 mesi, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigenti e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società "Gestioni Finanziarie e Immobiliari - GEFIM S.p.A.", con sede in Torino, via Monte Asolone 8, cod. fisc. 02167700018, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Pier Paolo Ponchia nato a Torino il 2/12/1935 con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.