Divisione Ambiente e Mobilità

9906479/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 SETTEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE - INDIVIDUAZIONE DELL'ATM QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO - CONTRATTO DI SERVIZIO - RINNOVO - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Peveraro.

    La Legge 5 Febbraio 1992, n 104, detta disposizioni relative all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, disponendo al 2° comma dell'art. 26 che "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
    Con deliberazione della Giunta Comunale n 5505 in data 27 luglio 1993 (mecc.9306280/19), veniva data indicazione di avviare un processo teso a trasferire il servizio di trasporto per persone fisicamente impedite a mezzo di taxi ed a mezzo pulmini attrezzati, dal settore XVI - Assistenza Sociale, al Settore XXIII - Viabilità e trasporti, in quanto competente per materia, nello spirito della stessa deliberazione istitutiva del servizio (18 Maggio 1979), che tendeva a garantire all'utente disabile uguaglianza di diritti rispetto agli altri cittadini nella libertà di spostamento.
    Alla prima fase del predetto trasferimento si è dato avvio con la deliberazione e relativo disciplinare della Giunta Comunale n 1581 del 30 marzo 1995 (mecc.9501908/19), con la quale si è approvato l'affidamento, sino al 31 Dicembre 1997, della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati, all'ATM, ora Azienda Torinese Mobilità, quale Azienda Speciale del Comune di Torino ai sensi della L. 142/90, il cui statuto all'art. 3 (Oggetto e scopo) così recita : "L'Azienda ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici di trasporto comunque interessanti la Città di Torino nonchè...di altri servizi di trasporto anche ausiliari ed affini in qualunque modo attinenti all'oggetto".
    Relativamente alla seconda fase del trasferimento, riguardante il servizio taxi a favore di cittadini portatori di handicap motori gravi e permanenti e ciechi assoluti, con deliberazione n 219 del Consiglio Comunale del 24 luglio 1997 (mecc.9704438/06), si è provveduto ad affidare all'ATM, con effetto dal 1° gennaio 1998 sino al 31 dicembre 1999, mediante apposito contratto di servizio, la gestione integrata del servizio di trasporto in favore dei disabili, in nome e per conto della Città, sia a mezzo pulmini attrezzati sia a mezzo taxi, in attesa che i mezzi di trasporto pubblici si adeguino alle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n 503 relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche .
    Alla luce del generalizzato consenso riscontrato presso l'utenza, relativo all'erogazione del servizio in argomento, e considerato l'approssimarsi della scadenza del succitato contratto di servizio con l'ATM, si rende peraltro necessario, al fine di non pregiudicarne la continuità e l'efficienza, procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio stesso fino al 31 dicembre 2001 secondo quanto verrà meglio precisato nel contratto di servizio.
    A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che l'art. 10, 2° comma dell'attuale contratto di servizio, disponeva che la Città riconoscesse all'ATM, oltre alle spese affrontate dalla medesima in nome e per conto della Città, anche quelle per l'attività di organizzazione del servizio, pari alle spese sostenute dall'Azienda stessa per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali, ecc.) opportunamente documentate e/o certificate, stabilendo al riguardo che tale ultimo importo non potesse in ogni caso superare il limite massimo del 6 % del fatturato lordo del servizio di trasporto .
    In relazione a quanto sopra, l'ATM ha proposto all'Amministrazione Comunale, in sede di rinnovo del contratto di servizio in argomento, di modificare l'articolo 10, relativo al rimborso delle somme spese dall'Azienda per la gestione dell'attività, di modo che, un potenziamento del servizio da parte dell'ATM, reso più efficiente ed efficace anche e soprattutto da una politica aziendale di razionalizzazione dei costi, possa comportare per l'Azienda stessa, a fronte di un conseguente calo del fatturato, una gestione meno onerosa del servizio stesso .
    Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, propone pertanto, in sede di predisposizione del nuovo contratto di servizio, confermando invece in via di larga massima ogni altra sua parte, di riformulare il succitato art. 10 del vigente contratto, di modo che all'Azienda, oltre alle spese affrontate dalla medesima in nome e per conto della Città, sia altresì riconosciuto, a partire dall'anno prossimo con l'entrata in vigore del nuovo contratto, un rimborso spese per l'attività di organizzazione del servizio pari alle spese sostenute dall'ATM per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali, ecc.) opportunamente documentate e/o certificate, pari ad un importo massimo del 6% dello stanziamento annuo, che ammonta presuntivamente a L. 6.150.000.000 sia per l'anno 2000 che per l'anno 2001.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il rinnovo del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2001 individuando l'ATM (Azienda Torinese Mobilità) quale affidataria della gestione integrata del servizio di trasporto in favore dei disabili, in nome e per conto della Città, sia a mezzo pulmini attrezzati sia a mezzo taxi secondo quanto previsto nell'allegata bozza di contratto di servizio, riformulato all'art. 10 conformemente a quanto riportato in premessa e confermato invece, in via di larga massima, in ogni altra sua parte, e specifiche tecniche (all. 1 e 2 - nn. ) da stipulare, previa adozione delle determinazioni dirigenziali di cui al successivo punto 2), tra la Città di Torino e l'ATM medesima, dando peraltro atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate necessarie e marginali modifiche di carattere non sostanziale, il cui onere complessivo ammonta presuntivamente a L. 6.150.000.000 annue per gli esercizi 2000 e 2001.
    Il Comune rimborserà trimestralmente all'ATM, (per il biennio 2000 - 2001) le spese sostenute dalla medesima, in nome e per conto della Città, per lo svolgimento del servizio trasporto disabili, previa presentazione della documentazione attestante tali spese; le relative fatture, anche per attività affidate dall'ATM ad altri soggetti, dovranno essere intestati alla Città di Torino . Oltre a tale rimborso, la Città riconosce altresì all'ATM un rimborso spese per l'attività di organizzazione del servizio pari alle spese sostenute dall'ATM per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali, ecc) opportunamente documentate e/o certificate, pari ad un importo massimo del 6% dello stanziamento annuo;
2)    di rinviare a successive determinazioni dirigenziali il rinnovo dell'affidamento del servizio in oggetto e l'impegno dei fondi per la gestione integrata dei servizi relativamente agli anni 2000 e 2001;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Emendamento all'allegato 2 - Specifiche tecniche I

-    A pagina 2, articolo 1 lettera h), dopo la parola “tickets,” sostituire la frase “l'assegnazione dei successivi blocchetti subirà un proporzionale ritardo, come indicato nella tabella riportata in calce” con la frase “l'utente è tenuto a versare la differenza della spesa all'ATM, prima del rilascio del blocchetto successivo”.
-    A pagina 3, eliminare la tabella riportata in calce all'articolo 1 intitolata “TABELLA PENALITA' PER CHI ECCEDE NELLA SPESA PREVISTA DI L. 1.590.000 A BLOCCHETTO”.