Divisione Edilizia e Urbanistica

99 06442/57

Settore Trasformazioni Convenzionate

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DA REALIZZARSI NELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI - AMBITO 8.c SERVAIS EST- APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con l'Assessore Passoni e con l'Assessore Lepri.

    La Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 73 prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di gestori sia pubblici che privati.
    La concessione dei contributi è subordinata al parere favorevole dell'Azienda A.S.L. e del soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, dal quale dovrà risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati e integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati (art. 3, comma 2, L.R. 73/96).
    La Regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 1996, n. 203- 14027 ha indicato i criteri per l'assegnazione di tali contributi.
    Alla luce di quanto sopra esposto la Società I Pioppi ha presentato in data 14 marzo 1997 domanda per l'assegnazione degli indicati contributi per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale, in Torino, sita in via Servais, compresa nell'Area da trasformare per servizi Ambito 8.c Servais est.
    L'Azienda Regionale A.S.L. n. 3 e la Città di Torino con deliberazione n. 1592 della Giunta Comunale del 15 aprile 1997, hanno espresso parere favorevole sulla domanda di contributo presentata dalla Società I Pioppi.
    La Regione Piemonte ha assegnato il contributo di L. 3.000.000.000 alla società I Pioppi per l'attuazione dell'indicata R.S.A. (determinazione n° 36/12590-055/533 del 10 ottobre 1997).
    La predetta Società si obbliga a richiedere e a stipulare su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali, per tutta la durata della presente Convenzione, convenzioni con le stesse nelle quali vengono garantite le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti.
    L'intervento di realizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale, come sopra specificato, è compreso in area classificata dal vigente PRG come area da trasformare per servizi "ambito 8.c Servais" (art. 20 delle NUEA di PRG).
    La scheda normativa di PRG prevede quale tipologia di servizi da realizzare aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport e aree per attrezzature di interesse comune. Tra le attrezzature di interesse comune sono ricomprese le attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie. L'art. 3, punto 7 lettera a) della NUEA di PRG, con riferimento all'art. 21 punto 1) lett. b) della Legge Urbanistica Regionale, comprende tra le attrezzature di interesse comune "... i servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), ... residenze sanitarie protette ...".
    Di fatto l'intervento si configura come attuazione parziale di Area da Trasformare per Servizi volta a realizzare un servizio pubblico, con conseguente perdita della capacità edificatoria dell'area oggetto dell'intervento.
    Le aree interessate dall'intervento, pertanto, sono soggette ai disposti di cui all'art. 19 NUEA di PRG e di cui all'art. 21 Legge Urbanistica Regionale. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 delle NUEA è ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico "previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo e le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica".
    Nel merito, la convenzione, al fine di garantire la effettiva destinazione pubblica della struttura in progetto, prevede che le aree su cui viene realizzato il servizio vengano cedute, a titolo gratuito, alla Città e su di essa venga costituito, a favore del soggetto attuatore del servizio, un diritto di superficie della durata di 99 anni con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.
    La Società I Pioppi realizzerà, pertanto, direttamente, in regime di diritto di superficie, l'indicata struttura socio sanitaria quale servizio pubblico, vincolando l'immobile all'uso pubblico, in conformità alle prescrizioni ed ai contenuti dell'allegata convenzione.
    La legge della Regione Piemonte 4 Settembre 1996, n. 73, art. 5, prevede, altresì, che le strutture immobiliari per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 1, comma 1, per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di gestori pubblici e privati, siano vincolate per la durata di almeno trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari e che tale vincolo venga reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
    In caso di violazione della destinazione pubblica dell'immobile, quale definita nella Convenzione, è prevista la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, con la conseguente estinzione del diritto di superficie e il trasferimento, in capo alla Città, della proprietà del fabbricato realizzato dal Soggetto privato.
    La società I Pioppi s.a.s., proprietaria degli immobili siti in Torino, in via Servais, costituiti da terreni della superficie catastale di mq. 5269, ha presentato in data 02 febbraio 1999 richiesta per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale in regime di diritto di superficie.
    Alle aree destinate dal PRG ad attrezzature di servizio, ex art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza mentre non sono previsti limiti di utilizzazione, indici di edificabilità, dotazione di servizi.
    Per garantire, poi, la successiva trasformabilità dell'ambito ed uniformità degli interventi, la Società Proponente ha presentato uno studio di fattibilità, con valore meramente illustrativo, esteso all'intero ambito d'intervento, con l'individuazione della nuova configurazione e l'eventuale futura trasformazione, qualora venisse utilizzata la capacità edificatoria residua dell'Ambito urbanistico di riferimento.
    La futura trasformazione dell'Ambito sarà, comunque, subordinata all'approvazione di specifico strumento esecutivo.
    L'importo preciso delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo sarà individuato in base alla valutazione del progetto delle opere, al quale verrà applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57).
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti e il regime di utilizzazione del servizio, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 73 che prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione di R.S.A.;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:     A)    Lo schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino e la Società I Pioppi per l'attuazione della Residenza Sanitaria Assistenziale che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si compone dei seguenti elaborati:
        - Schema di convenzione (all. 1- n. );
        - Studio di fattibilità (all. 2bis - n. ), con valore meramente illustrativo;
2)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa per le opere di urbanizzazione a scomputo. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente Società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
3)    L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. I Pioppi s.a.s. di Orbecchi Agostino & C. con sede in Lanzo Torinese (TO), via Roma, 12, in persona del legale rappresentante Orbecchi Agostino, nato a Villafranca P.te (TO), il 02 gennaio 1921, C.F. RBC GTN 21A03 L948M, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.


REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE I PIOPPI s.a.s.
CITTÀ DI TORINO

TRA

La Città di Torino, in questo atto rappresentata dal Sig. ... nato il ... a ... domiciliato in ... via ... , a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.

E

la Società I Pioppi s.a.s. di Orbecchi Agostino & C., P. IVA 00943090191, C.C.I.A.A. n° 808931, Trib. Torino n° 7621/96, con sede in Lanzo Torinese (TO), via Roma 12, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Orbecchi Agostino, C.F. RBC GTN 21A03 L948M, socio accomandante, nato a Villafranca P.te (TO) il 02 gennaio 1921 e residente in Torino, corso Bernardino Telesio 121

PREMESSO

1)    che la legge Regionale 4 Settembre 1996, n. 73, prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di soggetti gestori pubblici e privati;

2)    che la Regione Piemonte ha indicato i criteri per l'assegnazione dei contributi (Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 1996, n. 203-14027);

3)    che la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato domanda per l'assegnazione degli indicati contributi per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale-Centro Diurno per Anziani non autosufficienti, in Torino, via Servais;

4)    che previo assenso dell'Azienda Regionale A.S.L. n. 3, la Città di Torino ha espresso parere favorevole sulla domanda di contributo presentata dalla I Pioppi s.a.s. (Deliberazione Giunta Comunale n. 1593/97 del 15/04/97);

5)    che la Regione Piemonte ha assegnato alla Soc. I Pioppi il contributo di Lire 3.000.000.000 per la attivazione dell'indicata R.S.A. (Determinazione n. 36/12590-055/533 del 10/10/97);

6)    che la Società si obbliga a stipulare, secondo quanto previsto al successivo art. 5, per tutta la durata della presente Convenzione, convenzioni con le AA.SS.LL. nelle quali vengono garantite le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti;

7)    che la Regione Piemonte ha individuato ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi (Deliberazione Giunta Regionale n. 27-26527 del 25 gennaio 1999) fissando il termine del 31 dicembre 1999 per la conclusione del procedimento di assegnazione dei finanziamenti;

8)    che le aree site in Torino, indicate al catasto al foglio 1161, partita ... , particella 67-92, ricadono in area classificata dal vigente PRG della Città di Torino come "area da trasformare per servizi" (art. 20 delle NUEA di PRG), ambito 8.c Servais.
    La scheda normativa di PRG prevede quale tipologia di servizi da realizzare con destinazione specifica "aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport, aree per attrezzature di interesse comune"; tra le aree per attrezzature di interesse comune sono ricomprese le aree destinate ad attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie;

9)    che l'art. 3 punto 7 lettera a) NUEA del PRG, con riferimento all'art. 21 punto 1) lett. b) della Legge Urbanistica Regionale, comprende tra le attrezzature di interesse comune "..., i servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), ... residenze sanitarie protette ...";

10)    che si tratta di attuazione parziale di Area da trasformare per servizi volta a realizzare un servizio pubblico con conseguente perdita della capacità edificatoria dell'area oggetto dell'intervento;

11)    che le aree di cui al punto precedente sono soggette ai disposti di cui all'art. 19 NUEA di PRG e di cui all'art. 21 Legge Urbanistica Regionale;

12)    che la Società I Pioppi s.a.s. è proprietaria di terreni della superficie di mq. 3609 siti in Torino, compresi nell'area da trasformare per servizi ambito 8.c Servais descritti al catasto terreni al foglio n. 1161, particella 37-67-92;

13)    che ai sensi dell'art. 19, comma 5 delle NUEA del PRGC vigente è ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico "previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo e le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica";

14)    che le aree oggetto di intervento vengono cedute alla Città di Torino e contestualmente su di esse viene costituito un diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Società per la realizzazione diretta e la gestione del servizio;

15)    che alle aree destinate dal PRG ad attrezzature di servizio, ex art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza mentre non sono previsti parametri urbanistici (limiti di utilizzazione, indici di edificabilità, dotazione di servizi, ecc);

16)    che la legge della Regione Piemonte 4 Settembre 1996, n. 73, art. 5, prevede che le strutture immobiliari per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 1, comma 1, per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di gestori pubblici e privati, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari e che tale vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari;

17)    che la Società I Pioppi s.a.s. intende realizzare direttamente, in regime di diritto di superficie, l'indicata struttura socio sanitaria, vincolando l'immobile all'uso pubblico, in conformità alle prescrizioni e contenuti della presente convenzione;

18)    che non è dovuto il canone per l'occupazione di aree pubbliche da parte del Proponente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 punto 2 lettera D) del Regolamento del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 21/12/98 in attuazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

19)    che ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente convenzione verrà trascritta nei pubblici registri immobiliari;

20)    che per la realizzazione del fabbricato la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato domanda per il rilascio di concessione edilizia in data ... ;

21)    che per garantire la successiva trasformabilità dell'ambito 8.c Servais e uniformità degli interventi la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato uno studio di fattibilità, esteso all'intero ambito d'intervento, che ne individua la nuova configurazione e l'eventuale futura trasformazione, qualora venisse utilizzata la capacità edificatoria residua dell'Ambito.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione di una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale-Centro Diurno per Anziani non autosufficienti) sita in Torino, Via Servais, nonché la disciplina della utilizzazione pubblica della stessa.

ARTICOLO 2
Cessione dell'area al Comune di Torino

La Società I Pioppi s.a.s. con il presente atto cede a titolo gratuito al Comune di Torino che accetta, la proprietà dell'area oggetto dell'intervento di cui all'art. 1, pari a mq. 5269, distinta al catasto terreno al foglio 1161, n. 67-92, contornata in rosso nella planimetria in allegato n. ...... alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
La Società I Pioppi s.a.s. dichiara e garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree cedute e che le medesime sono franche e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, garantite da evizione e molestie nel possesso, salvo quanto derivante dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 3
Costituzione del diritto di superficie

La Città costituisce, con il presente atto, in favore della la Società I Pioppi s.a.s. che in persona del legale rappresentante accetta, il diritto di superficie a titolo gratuito ai sensi dell'art. 952 Cod. Civ. , sulle aree cedute al Comune quali descritte nell'articolo 2, per la durata di 99 anni, senza alcun onere aggiuntivo, alla scadenza del quale, il Comune proprietario del suolo diviene proprietario altresì delle costruzioni realizzare al di sopra ed al di sotto del suolo.
Sull'area la Società I Pioppi s.a.s. si impegna a realizzare, a propria cura e spese, un complesso edilizio destinato alla realizzazione ed alla attivazione di Presidi come previsti all'art. 1.
Il progetto sarà realizzato in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione alle norme stabilite dalla Regione Piemonte ed al progetto definitivo che sarà approvato dall'Assessorato Assistenza e Servizi della Regione Piemonte e dal Comitato Regionale Opere Pubbliche del Piemonte.
Il diritto di superficie è costituito libero da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, garantito da evizione e molestie nel possesso. Le aree e le costruzioni, oggetto del diritto di superficie, rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabiliti nella presente convenzione.
È fatto divieto alla Società I Pioppi s.a.s. di cedere il diritto di superficie dell'area, senza preventivo assenso da parte della Città da esprimersi entro 120 giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, senza espressa pronuncia del Comune, l'assenso dovrà intendersi comunque positivamente prestato.

ARTICOLO 4
Assoggettamento all'uso pubblico

Il fabbricato da realizzarsi a cura della Società I Pioppi s.a.s. in diritto di superficie, secondo quanto previsto dall'art. 3 che precede, sarà vincolato all'uso pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 21 nonché delle N.U.E.A. di P.R.G. della Città di Torino, art. 19, punto 5.
A tal fine l'immobile suindicato è esclusivamente destinato a presidio socio-assistenziale, il cui servizio è attuato secondo le vigenti norme in materia, nonché in conformità alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite nella presente convenzione.
Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente convenzione.
Il vincolo di destinazione suindicato è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

ARTICOLO 4bis
Preliminare di cessione delle aree per servizi al Comune di Torino

Il Proponente si impegna a cedere a titolo gratuito, prima del rilascio del certificato di abitabilità relativo alla Residenza Sanitaria Assistenziale, al Comune di Torino che si riserva di accettare, la proprietà delle aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico, di complessivi mq 3.968 (foglio 1161 n. 67a), il tutto come rappresentato nella Tav. n. 5 dello studio di fattibilità.
L'utilizzo della capacità edificatoria generata dall'area oggetto di cessione anticipata è comunque subordinato all'approvazione di specifico strumento esecutivo. Le aree dovranno essere cedute franche e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantite da evizione e molestie nel possesso. Prima della cessione delle aree a servizi di cui sopra, il Proponente dovrà demolire, a propria cura e spese, gli eventuali manufatti esistenti sulle aree ed avere altresì eseguito, se necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di PRG.
Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione delle aree suddette e a tal fine viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.

ARTICOLO 5
Convenzionamento del servizio con le Aziende Sanitarie Locali

La Società I Pioppi s.a.s., soggetto attuatore della presente Convenzione, si obbliga a convenzionarsi, alle condizioni economiche e gestionali stabilite dalle normative vigenti, per le prestazioni socio-sanitarie per la totalità dei posti letto con le AA.SS.LL. della Città di Torino.
Premesso che le AA.SS.LL. cittadine sono impegnate al convenzionamento ai sensi dell'art. 3 della L.R. 73/96, che si intende qui integralmente richiamata, e di successive normative vigenti, per le prestazioni socio-sanitarie ed alla occupazione dei posti letto, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria, si conviene che, qualora uno o più posti letto non venissero occupati nei termini e secondo le modalità previste dalle stipulande convenzioni con le AA.SS.LL. stesse, questi potranno essere utilizzati, previa autorizzazione della Città entro 120 giorni dalla richiesta, da Enti diversi dalle AA.SS.LL. cittadine o a privati.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto nei seguenti casi:
a)    per mancata ottemperanza all'obbligo di convenzionamento da parte del soggetto attuatore, di cui al primo comma del presente articolo;
b)    per revoca della Autorizzazione al Funzionamento del Presidio disposta dall'Organo Competente, ai sensi dell'art. 27 L.R. 37/90 e s.m.i.;
c)    per rinuncia al convenzionamento da parte delle AA.SS.LL. convenzionate, causata da reiterati rilievi - espressi da tutte le AA.SS.LL. convenzionate - sulla qualità del servizio offerto (i cui parametri sono desunti dalle normative vigenti), che non siano stati sanati per inerzia dei soggetti titolati a provvedere.
Qualsiasi variazione di tipologia abitativa, in toto o in parte, del Presidio, richiesta dal soggetto attuatore dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comune e della A.S.L. competente per territorio.
Il Comune, in accordo con le AA.SS.LL. cittadine, tenuto conto della programmazione socio-sanitaria e allo scopo di rispondere a bisogni emergenti, potrà chiedere al soggetto attuatore di modificare la destinazione e la tipologia, anche solo parziale, dei nuclei abitativi, fatta salva la possibilità da parte del soggetto attuatore di trasferire i costi della trasformazione sulle rette di degenza, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 6
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree come indicate in premessa e come di seguito specificato:
    Superficie lotto d'intervento:    mq 5269
    SLP di progetto:            mq 6988
    Destinazione             attrezzature di interesse comune tra cui quelle di cui all'art. 3.7 delle NUEA del P.R.G.C. quali attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie.
L'intervento edilizio è finalizzato alla realizzazione di un nuovo fabbricato mediante il rilascio di Concessione Edilizia, come rappresentato nello studio di fattibilità allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO 7
Tempi di realizzazione dell'intervento
Sanzioni per l'inosservanza

L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine massimo di 4 anni dalla data di rilascio della Concessione Edilizia.
Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà della Società I Pioppi s.a.s..
Fatta salva tale possibilità di proroga, il mancato rispetto del termine di cui al 1° comma del presente articolo comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 8
Finanziamento dell'opera

Le risorse necessarie per eseguire l'intervento edilizio per la realizzazione dell'opera sono totalmente a carico del privato attuatore, che dal momento dell'autorizzazione al funzionamento del presidio si avvarrà dei contributi assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 73/96, come meglio specificato nelle premesse della presente Convenzione.

ARTICOLO 9
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Il Proponente si impegna per sé stesso, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i contributi concessori dovuti inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 10, primo comma, legge 10/77, fatta salva la facoltà di eseguire a scomputo quanto consentito dalla legge ai sensi del successivo art. 10.

ARTICOLO 10
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

La Società si impegna a realizzare a scomputo degli oneri di cui al precedente articolo 9 un parcheggio sull'area ceduta alla Città ai sensi del precedente art. 4bis, individuata al catasto terreni F. n° 1161, particella n° 67a.
Sino alla realizzazione della viabilità prevista dal PRGC (via Bellardi) dovrà essere garantito l'accesso al parcheggio pubblico dalla via Servais, attraverso l'area di pertinenza della RSA. Pertanto tale accesso non dovrà essere delimitato al fine di non condizionare, in alcun modo, la pubblica fruibilità diurna e notturna.
La Città di Torino si impegna a consentire la realizzazione di detto parcheggio secondo quanto verrà prescritto nell'approvazione dei progetti preliminare ed esecutivo, nonché l'utilizzazione temporanea dell'area per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori. La Società solleva la Città di Torino da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dalla realizzazione dell'opera eseguita a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ARTICOLO 11
Sanzioni

La violazione della destinazione pubblica e l'inosservanza delle modalità di utilizzazione degli immobili oggetto del diritto di superficie, quali definite dalla presente convenzione, ne comportano la risoluzione di diritto, con la conseguente estinzione del diritto di superficie e il trasferimento della proprietà degli edifici realizzati in capo alla Città proprietaria del suolo.

ARTICOLO 12
Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i Proponenti, per se stessi, loro successori ed aventi causa, rilasceranno al momento del ritiro della concessione edilizia, a favore del Comune, garanzie fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:
a)    a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere a scomputo;
b)    a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare a scomputo;
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod.Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod.Civ.
Le fideiussioni di cui al precedente punto a), fino alla corrispondenza dell'80%, verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera.
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
La fideiussione di cui al precedente punto b) verrà proporzionalmente ridotta in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 13
Trasferimento degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione sono assunti dal Proponente per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale dei fabbricati oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione della Città, dovrà fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa. Gli aventi causa dal soggetto attuatore dovranno inoltre fornire le garanzie fideiussorie per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, il Proponente ed i loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 14
Elaborati costituenti lo Studio di Fattibilità

Lo Studio di fattibilità comprende i seguenti elaborati:
    -    Relazione Illustrativa;
    -    Elaborati grafici:
        TAV.1    Scheda normativa P.R.G. (scala 1:5000)
        TAV.2    Individuazione delle proprietà (scala 1:1000)
        TAV.3    Planimetria catastale (scala 1:1000)
        TAV.4    Stato di fatto dell'area e degli edifici (scala 1:1000)
        TAV.5    Individuazione area d'intervento (scala 1:1000)
        TAV.6    Destinazioni urbanistiche in progetto (scala 1:1000)
        TAV.7    Diritti edificatori
        TAV.8    Planimetria generale (scala 1:500)
        TAV.9    Prospetti e sezioni (scala 1:500)
        TAV.10    Schema sottoservizi (scala 1:500)
        TAV.11    Planivolumetrico generale

ARTICOLO 15
Controversie

Le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente convenzione, che non spettino alla giurisdizione amministrativa, sono devolute ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali scelti dalle parti uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

ARTICOLO 16
Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare saranno a totale carico del Proponente.