Dvisione Economia e Sviluppo

99 04054/01

Settore Affari Generali

RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 20 maggio 1999)

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-ONLUS” MODIFICA ALLO STATUTO.

   Proposta del Sindaco Castellani.
    Con deliberazione consiliare adottata il 1° marzo 1999 (mecc. 9901120/01), è stata approvata la partecipazione del Comune di Torino alla costituzione, quale socio fondatore, unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e alla Compagnia di San Paolo, dell'Associazione “Aiuto alle vittime generalmente di carattere economico, ai cittadini ed ai loro familiari che venissero a trovarsi in evidenti condizioni di difficoltà e di bisogno in conseguenza di reati contro la persona ed eventualmente contro il patrimonio”.
    Con il medesimo atto è stato altresì approvato lo schema di statuto dell'Associazione, dando mandato al Sindaco (o a chi per esso) di sottoscrivere l'atto costitutivo e demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa.
    La suddetta deliberazione è stata assunta in esecuzione della mozione n. 50/98 del 14 dicembre 1998 con la quale il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco a promuovere l'istituzione di una fondazione o di una associazione, non avente scopo di lucro, quale strumento volto alla tutela delle vittime di reati e violenza, mediante l'eventuale coinvolgimento di enti privati e istituzionali, fondazioni di istituzioni bancarie, associazioni pubbliche e private.
    Successivamente, nelle more della costituzione dell'Associazione, è pervenuta al Sindaco la lettera prot. n. 2537 in data 28 aprile u.s. con la quale la Compagnia di San Paolo, informando di aver deliberato uno stanziamento di L. 50.000.000 per la costituzione del fondo da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di sostegno alle persone vittime di eventi criminosi, comunica la decisione di non voler più assumere la qualità di socio fondatore, ferma restando la disponibilità a collaborare direttamente all'iniziativa.
    La decisione della Compagnia di San Paolo non impedisce di dare corso alla costituzione dell'Associazione in quanto, stante la mozione n. 50/98 approvata dal Consiglio Comunale, la partecipazione di altri Enti è solo eventuale, nè, d'altra parte viene meno l'apporto economico della Compagnia; inoltre è comunque prevista la presenza di un altro socio fondatore.
Si può pertanto procedere a dare attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione consiliare in data 1° marzo 1999 (mecc. 9901120/01), ma è necessario apportare una modifica allo statuto approvato, laddove è prevista la presenza, quale socio fondatore, della Compagnia di San Paolo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di modificare lo schema di statuto approvato con propria deliberazione (mecc. 9901120/01) citata in narrativa eliminando all'art. 1, 1° comma le parole “la Compagnia di San Paolo”;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
______________________________________________________________________________