Divisione Ambiente e Mobilità

99 03859/06

Settore Esercizio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATM - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE NONCHÈ PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE E STRUTTURE PER LA MOBILITÀ- MODIFICA STATUTO - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico
    di concerto con l'Assessore Peveraro e Vernetti.

    La Città di Torino, sin dall'anno 1986, si è avvalsa dell'ATM per la gestione di spazi di sosta su suolo pubblico; in tale anno infatti, utilizzando personale dell'ATM risultato inidoneo per altre mansioni, fu istituita la sosta a pagamento nelle quattro aree di Corso Galileo Ferraris, Corso Re Umberto, Piazzale Valdo Fusi e “Giardino della Cittadella”, attrezzando opportunamente le aree medesime.
    L'attività attuata dall'ATM ed il progressivo aumento della necessità di regolare, tramite una rotazione, l'utilizzo del suolo pubblico, hanno portato in tempi più recenti ad una sosta a pagamento generalizzata nell'Area Centrale cittadina (Anticipazioni al PUT - Anno 1994)ed alle successive progressive estensioni delle zone a pagamento, in adesione a quelle che erano state le previsioni del PUT, approvato nell'anno 1995.
    La gestione fu regolata inizialmente da disciplinari e, dopo la trasformazione dell'Azienda medesima in Azienda speciale con personalità giuridica a decorrere dal 1° aprile 1997, da uno specifico contratto di servizio, che normava l'erogazione dei servizi attinenti sia la sosta su suolo pubblico che quella in strutture dedicate. (deliberazione Consiglio Comunale 13 marzo 1997 - mecc. 9701208/64).
    A tale ultimo proposito si rende opportuno ricordare che la Città ha ritenuto di individuare, sin dal 1994, nell'ATM, quale suo Ente Strumentale, uno dei possibili realizzatori di parcheggi in struttura.
    Infatti, con provvedimenti vari, anche in attuazione del PUP della Città di Torino, l'ATM è stata individuata per la progettazione, costruzione e gestione di tali tipi di parcheggi.
    Nel corso di questi anni sono però emerse, da più parti, perplessità in ordine alla natura dei rapporti che si vengono man mano instaurando con l'ATM, soprattutto per quel che concerne la realizzazione di parcheggi in struttura.
    Di conseguenza è stato innanzi tutto precisato, con una interpretazione autentica, il disposto dell'art. 3 dello Statuto dell'ATM, laddove, nell'oggetto societario, individuava “la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino, dalla stessa affidatagli”, riformulando il medesimo con la dizione “la gestione, comprendente anche l'eventuale progettazione e realizzazione, di parcheggi pubblici affidati dalla Città di Torino” (deliberazione Consiglio Comunale 4 maggio 1998 - mecc. 9802732/64).
    E' peraltro emersa la necessità di riformulare anche il contratto di servizio relativo alla sosta.
    La bozza di contratto predisposta, che norma in modo più preciso l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché la realizzazione di tali strutture da parte dell'Azienda Torinese Mobilità prevede che all'ATM, quale Ente Strumentale della Città, ai sensi dell'art. 23 della L. 142/90, siano concesse in uso sia le aree di suolo pubblico, ove sono stati istituiti i parcheggi a pagamento a raso, che i parcheggi in struttura già realizzati o ristrutturati dall'ATM (es. Palagiustizia, V Padiglione) ed in diritto di superficie le aree, in cui dovranno essere realizzati parcheggi in struttura a cura dell'ATM.
    Inoltre, tenuto conto che l'ATM, per la realizzazione della segnaletica sia orizzontale che verticale nelle zone dove è istituita la sosta a pagamento, si è opportunamente attrezzata, al fine di evitare duplicazioni di strutture operative, si ritiene di individuare nell'ATM medesima, il soggetto che attui, secondo le indicazioni della Città, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche della segnaletica orizzontale e verticale in tutta la Città di Torino, normandone l'attuazione con il contratto oggetto del presente provvedimento.
    Di conseguenza si rende parimenti necessario modificare, integrandolo, l'oggetto sociale previsto all'art. 3 dello Statuto societario, prevedendo espressamente la possibilità da parte dell'ATM di essere il soggetto attuatore della realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale in tutta la Città di Torino.
    Inoltre, tenuto conto che all'ATM, con deliberazioni Giunta Comunale in data 27.06.1995 - mecc. 9504769/21, Giunta Comunale in data 06.08.1996 - mecc. 9605127/21, Giunta Comunale in data 17.02.1998 - mecc. 9800907/21 e Giunta Comunale in data 22.12.1998 - mecc. 9812285/21, è stata affidata la gestione del parcheggio sperimentale per auto elettriche di Piazza Vittorio Veneto, si ritiene opportuno regolare, con il contratto che si propone per l'approvazione, i rapporti con l'ATM medesima per lo sviluppo del sistema di parcheggi di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale, che si individua come uno degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, alla luce anche della recente normativa in materia di mobilità sostenibile nelle Aree Urbane (D.M. 27.03.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.08.1998).
    L'ATM, a tale proposito, dovrà progettare, secondo le indicazioni della Città, l'inserimento in parcheggi in struttura, di spazi di sosta per i veicoli sopracitati attrezzandoli opportunamente,
nonché dovrà realizzare e gestire ulteriori spazi di sosta su suolo pubblico, provvedendo parimenti al loro attrezzaggio.
    L'ATM dovrà altresì studiare, progettare, realizzare e successivamente gestire un nuovo sistema integrato di parcheggi con noleggio di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale.
    L'ATM dovrà altresì ampliare il parco di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale, attualmente gestito per l'utilizzo da parte dei cittadini, nell'ottica dello sviluppo del sistema di cui sopra.
    A fronte di tutto ciò l'ATM corrisponderà alla Città un canone annuo onnicomprensivo pari a 200 volte la tariffa oraria di riferimento, IVA compresa, che per il 1999 ammonta a L.1.600, per ogni posto auto equivalente medio.
    L'utile risultante dovrà essere riutilizzato, su indicazione della Città, per la realizzazione di parcheggi e di opere migliorative della mobilità urbana e/o accantonato quale fondo di riserva.
    L'ATM, per la realizzazione di nuove strutture, potrà pertanto utilizzare sia contributi in conto capitale della L. 122/89, sia contributi in c/capitale erogati da parte della Città, sia reinvestimento degli utili che l'autofinanziamento finanziario, secondo un piano finanziario da approvare parcheggio per parcheggio da parte della Civica Amministrazione. Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente (D.M. 780/98), potranno essere richiesti finanziamenti per l'acquisto di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale, nonché per l'allestimento delle strutture ad essi dedicati.
    Si rende pertanto ora opportuno approvare la bozza del nuovo contratto di servizio da stipulare tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonchè per la realizzazione e gestione di opere e strutture per la mobilità, oltre che la modifica dello Statuto dell'ATM.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica dell'art. 3 dello Statuto dell'Azienda Torinese Mobilità, integrando gli oggetti previsti con il seguente:     -    la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.
2)    di avvalersi dell'ATM, in forza della modifica dello Statuto societario dell'Azienda medesima di cui al p. 1) che precede, per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana, così come meglio specificato nella bozza di contratto di servizio di cui al successivo p. 3);
3)     di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza del nuovo contratto di servizio per l'erogazione in via esclusiva dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana (all. 1 - n. ), da stipulare tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità - C.so Turati 19/6 - Torino P. IVA 07309340011, Ente strumentale della Città di Torino ai sensi dell'art. 23 L 142/90, in totale sostituzione del contratto di servizio stipulato tra gli stessi enti in data 18/04/1997, a seguito dell'intervenuta trasformazione dell'ATM, a decorrere dal 1° aprile 1997, in Azienda speciale con personalità giuridica ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 142/90;
4)    di concedere in uso all'ATM le aree e gli edifici, meglio individuati nella relazione descrittiva allegata alla bozza di contratto di servizio, affinchè siano destinati all'offerta di servizi di sosta a pagamento;
5)    di concedere in diritto di superficie per anni 20 all'ATM le aree, sulle quali o nel sottosuolo delle quali è stata prevista la realizzazione di parcheggi in struttura da parte dell'ATM, meglio individuate nell'elenco allegato alla bozza di contratto di servizio, nonchè di rinviare a specifici provvedimenti la concessione in diritto di superficie di ulteriori aree, la cui durata ed il cui canone verranno meglio precisati con i singoli provvedimenti deliberativi;
6)    di concedere all'ATM in diritto d'uso i veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale nonché le attrezzature ad essi dedicati che verranno utilizzate dai cittadini secondo quanto meglio indicato nelle specifiche allegate al contratto;
7)    di approvare che l'ATM per i compiti di cui ai punti precedenti corrisponda a decorrere dal 1° gennaio 1999 alla Città un canone annuo onnicomprensivo pari a 200 volte la tariffa oraria di riferimento, IVA compresa, per ogni posto auto equivalente medio.
    I posti auto alla data del 31.3.1999, risultano, come da provvedimenti fino a tale data approvati pari a n.40992 su suolo pubblico compresi n. 893 posti in parcheggi a barriera su suolo pubblico, oltre a n. 1715 in parcheggi in struttura già funzionanti.
8)    di approvare che l'utile risultante, detratti dai ricavi tutte le spese, compresi gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale della Città di Torino, nonchè compresi il canone e gli ammortamenti, venga utilizzato, su indicazione della Città, per la realizzazione di parcheggi e di opere migliorative della mobilità urbana e/o accantonato quale fondo di riserva, da utilizzare su indicazione della Città;
9)    di rinviare a specifiche determine dirigenziali l'introito dei canoni annui;
10)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Emendamento all'allegato n. 1 al provvedimento - Bozza del Contratto di Servizio -

All'articolo 2, punto 1., prima riga, dopo la parola: “concede” aggiungere le parole: “in via esclusiva”;
All'articolo 2, punto 2., prima riga, dopo la parola: “concede” aggiungere le parole: “in via esclusiva”:
All'articolo 5, punto 1., seconda riga, dopo la parola: “contratto” aggiungere le seguenti parole: “a decorrere dal 1° gennaio 1999”.


N.B.: Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 1999 ha approvato il seguente emendamento all'allegato n. 1 al provvedimento - Bozza del Contratto di Servizio:
All'art. 4, eliminare il punto 2.
Di conseguenza il punto 3. diventa punto 2.
L'attuale punto 2. viene sostituito con il seguente nuovo testo:
    Il Sindaco conferirà le specifiche funzioni previste dall'art. 17 comma 132 della L. 127/97, relativo alle sanzioni di cui al D. Lgs. 285/92, agli addetti ATM preposti al controllo della sosta e segnalati dall'Azienda medesima, previo corso di formazione e verifica di idoneità da parte del Corpo di Polizia Municipale. Gli addetti abilitati provvederanno ad emettere esclusivamente le sanzioni amministrative del C.d.S.”.