Divisione Edilizia e Urbanistica

9903393/12

Settore Convenzioni e Contratti

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ALIENAZIONE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E BOX PERVENUTI IN PROPRIETA' AL COMUNE PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'I.P.A.B. "ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA" SITI IN MONCALIERI VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 6 - VIA LEONARDO DA VINCI NN. 1-3 - CORSO TRIESTE NN. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75 .

   Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con l'Assessore Lepri.

   Gli stabili in oggetto, siti in Moncalieri, Via San Giovanni Bosco n. 6 - Via Leonardo da Vinci nn. 1-3 - Corso Trieste nn. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75, sono costituiti nel seguente modo:
- n. 257 alloggi
- n. 192 box
- n. 24 locali commerciali.
    Essi fanno parte dei beni patrimoniali pervenuti in proprietà a questo Comune, per effetto dell'estinzione dell'I.P.A.B. "Istituto di Riposo per la Vecchiaia", con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 5801 in data 27 giugno 1980.
    Con detto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito il trasferimento delle funzioni, del personale e del patrimonio, al Comune di Torino, con il vincolo della destinazione dei beni o delle rendite a servizi di assistenza sociale.
    Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 62, conformemente a quanto disposto dalle abrogate leggi regionali n. 20/1982 e n. 44/1991, i beni pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell'estinzione di I.P.A.B. e di E.C.A., se idonei allo svolgimento di attività socio assistenziali mantengono tale destinazione, se non idonei per attività socio assistenziali, possono essere alienati previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale. I relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per acquisto, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di strutture socio assistenziali.
    Ai sensi del combinato disposto dell' art. 39 e dell'art. 33 della citata legge regionale le autorizzazioni regionali relative ai beni immobili sono rilasciate sulla base del valore dei beni ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici incaricati dall'Ente interessato e regolarmente iscritti presso i relativi ordini professionali.
    In seguito all'emanazione delle Leggi 127/1997 e 191/1998, cosiddette legge Bassanini -bis e Bassanini-ter, il Presidente della Regione Piemonte con la circolare n. 13 in data 22 settembre 1998 ha comunicato l'intervenuta abrogazione delle norme relative all'autorizzazione regionale, dovuta all'abrogazione delle disposizioni che prescrivono autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di immobili... da parte di persone giuridiche.
    Pertanto, ferma restando la normativa in materia di perizia e di destinazione di proventi, i Comuni restano solo soggetti ad un obbligo di trasmissione di copia degli atti deliberativi e dei conseguenti atti negoziali relativi al patrimonio di provenienza IPAB-ECA, ai fini della programmazione regionale delle attività socio-assistenziali, e dell'esistenza dei vincoli di destinazione.
    La Giunta Comunale di Torino con deliberazione assunta in via d'urgenza in data 12 novembre 1981, prendendo atto del predetto trasferimento in data 27 giugno 1980 ha deliberato la formale presa d'atto del rendiconto finale del Commissario Liquidatore dell'Istituto di Riposo per la vecchiaia, nonchè tra l'altro, la successione della Città nei rapporti contrattuali e patrimoniali già facenti capo all'Ente disciolto, fatta salva la facoltà del Comune di assumere provvedimenti autonomi a seguito di proprie valutazioni.
    Gli immobili in oggetto, al momento del trasferimento, erano in parte già condotti in locazione, in virtù di regolare contratto che il conduttore aveva stipulato con l'estinto Istituto di Riposo per la Vecchiaia. Detto contratto veniva stipulato per la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, ad un canone di locazione soggetto alla rivalutazione ISTAT, con l'obbligo di destinare i locali ad abitazione privata, e con il divieto di cedere, anche parzialmente l'alloggio, nonchè di sub-locarlo. Nessun requisito soggettivo era invece previsto per poter accedere alla locazione di detti beni.
    Dal trasferimento dei beni al Comune di Torino gli alloggi di risulta, compendianti gli stabili in oggetto sono stati inseriti tra gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assegnati dall'attuale divisione Edilizia ed Urbanistica.
    Gli alloggi di risulta, dall'entrata in vigore della Legge Regione Piemonte n. 46/95 e successive modifiche ed integrazioni, vengono assegnati, come gli altri alloggi di E.R.P., a richiedenti collocati in posizione utile nella graduatoria del Bando Generale, nonchè, ove possibile, al di fuori delle graduatorie, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, prevalentemente riferite a casi sociali segnalati dai competenti servizi: pertanto essi possono essere definiti "beni non idonei allo svolgimento diretto di attività socio assistenziali, anche se indirettamente tramite le predette assegnazioni si adempie a tali finalità".
    Il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione n. 248 del 22 aprile 1991 (mecc. 9102697/12), esecutiva dal 21 maggio 1991, nell'approvare il piano di vendita di parte del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 dicembre 1990 n. 403, inseriva anche alcuni immobili provenienti dalle I.PA.B. estinte poichè gli stessi erano stati in parte destinati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e tra essi gli immobili in oggetto.
    Con la deliberazione n. 599 del 1991 ( mecc. 9108425/12), il prezzo di vendita veniva determinato sulla base del valore locativo ai sensi della Legge 392 del 1978, e della Legge Regionale n. 33/84.
    La Città, in esecuzione della citata deliberazione n. 248/91, inviava agli assegnatari le proposte di vendita. Successivamente le vendite venivano sospese poichè la Regione Piemonte, per concedere l'autorizzazione richiedeva l'applicazione integrale delle leggi regionali disciplinanti i beni delle estinte IPAB. e non riteneva pertanto applicabile agli immobili in oggetto la normativa di vendita del patrimonio di E.R.P. ai sensi della legge 403/90, sia relativamente ai criteri di determinazione del prezzo di vendita, sia per quanto riguarda la destinazione dei proventi. In particolare si instaurava un lungo "iter" che brevemente si riassume nei punti salienti.
    La Regione Piemonte con nota del 17 marzo 1992, richiedeva la destinazione dei proventi a fini socio assistenziali, quale condizione per concedere l'autorizzazione alla vendita proposta ai sensi della legge 403/90 ed in esecuzione della predetta deliberazione 248/91.
    La Città con deliberazione n. 599 della Giunta Comunale in data 7 luglio 1992 (mecc. 9205666/12), stabiliva la destinazione dei proventi conformemente a quanto richiesto dalla Regione.
    La Regione con nota del 4 settembre 1992 rifiutava nuovamente di concedere l'autorizzazione, richiedendo l'invio di una perizia estimativa giurata ed asseverata al fine di determinare il valore economico dei beni in oggetto.
    La Giunta Comunale pertanto, con deliberazione in data 5 luglio 1994, preso atto di quanto richiesto dalla Regione, nonchè dell'intervenuto stralcio ad opera della Regione stessa dei beni dal piano di alienazione ai sensi della legge 560/93 "Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", deliberava di sospendere l'operazione di vendita ai sensi della legge 403/90 e di demandare a successivi provvedimenti deliberativi la vendita secondo le "disposizioni impartite dalla Regione" .
    La Regione con note del 20 febbraio 1995 e del 13 maggio 1996 riaffermava l'esigenza di alienare detti beni nel rispetto della disciplina in materia di IPAB, richiedeva una perizia estimativa asseverata o in mancanza, su espressa richiesta della Città acconsentiva ad una valutazione dei beni secondo i parametri indicati dalla legge 560/93 (valori catastali). In detto caso però richiedeva un formale impegno deliberativo consiliare per integrare eventuali differenze di valore tra il prezzo di vendita ai privati e la valutazione in base alla legge 560/93.
    La Giunta Comunale di Torino con deliberazione n. 6021 del 19 novembre 1996 (mecc. 9607304/12) recepiva le indicazioni della Regione Piemonte, ma, volendo conciliare le leggi in materia di beni ex I.P.A.B. con le leggi disciplinanti l'E.R.P., deliberava di alienare i beni al prezzo stabilito per le vendite, ai sensi della Legge 403/90, ed alle condizioni di cui alle predette deliberazioni n. 248/91 e n. 599/91. Si impegnava altresì a valutare gli stessi secondo i parametri della Legge 560/93, e ad integrare con fondi propri la differenza di valore tra i prezzi calcolati in base alle due diverse leggi, in modo da devolvere una somma maggiore a fini socio-assistenziali.
Tuttavia, nonostante la Giunta Regionale del Piemonte abbia concesso l'autorizzazione alla vendita alle predette condizioni in data 13 ottobre 1997, non è stato possibile adottare una deliberazione consiliare di reperimento dei fondi per integrare la suddetta differenza di valori, e sono state sollevate perplessità in ordine alla legittimità dell'operazione.
    Infatti le norme dettate per l'edilizia residenziale pubblica non possono trovare applicazione nei confronti delle alienazioni di immobili ex I.P.A.B., poichè dette vendite devono consentire ricavi per la realizzazioni di fini qualitativamente diversi, anch'essi previsti espressamente dalla legge, in connessione con obbiettivi di finanza pubblica parimenti essenziali e rilevanti.
    Ai sensi della predetta Legge Regionale n. 62/95, come sopra detto, i beni immobili pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell'estinzione delle I.P.A.B. ed E.C.A., non idonei ad attività socio-assistenziali possono sì essere alienati , ma sulla base del valore ricavato da una perizia giurata ed asseverata, e i relativi proventi devono essere utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio assistenziali.    
    Ad oggi si propone di tenere fermo il proposito della Città di alienare detto patrimonio, sia per soddisfare le apettative degli assegnatari, che da molti anni sperano di accedere alla proprietà, sia perchè detto patrimonio necessita della messa a norma degli stabili, nonchè di costosi interventi manutentivi volti al ripristino delle facciate, come evidenziato dalle ordinanze del Sindaco di Moncalieri.
    La vendita sarà proposta esclusivamente a favore di coloro che conducono regolarmente l'alloggio a titolo di locazione-assegnazione, alle seguenti condizioni:
-    prezzo desunto da una previa relazione di stima, giurata ed asseverata predisposta dai tecnici regolarmente iscritti presso il relativo Ordine professionale. Si propone di affidare l'incarico per la redazione della perizia ai geometri che nel corso degli anni passati hanno già predisposto tutta la documentazione catastale relativa agli stabili: il costo della perizia sarà a carico dell'acquirente, unitamente ai costi nascenti dalle operazioni per la sistemazione tecnico-catastale dei beni, e per la predisposizione dei regolamenti di condominio; il costo dell'invenduto sarà a carico della Città - Divisione Servizi Socio Assistenziali, cui spettano i relativi proventi;
-    destinazione dei proventi per acquisto, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di strutture socio assistenziali.
    La vendita non sarà consentita a favore di terzi, ma sarà consentita solo a favore di coloro che conducono gli alloggi e i box posti in vendita con contratto di locazione o a seguito di assegnazione e che non sono in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto di presentazione della domanda di acquisto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di procedere all'alienazione di tutti gli alloggi ed i box - posti auto di proprietà della Città, facenti parte degli stabili siti in Moncalieri in Via San Giovanni Bosco n. 6 - Via Leonardo da Vinci nn. 1-3 - Corso Trieste nn. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75, pervenuti in proprietà a questo Comune per effetto dell'estinzione dell' I.P.A.B "Istituto di Riposo per la Vecchiaia", a favore di tutti coloro che ad oggi conducono l'alloggio a titolo di locazione o di assegnazione e che non sono in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
    La vendita ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, 39 e 40 della Legge Regione Piemonte n. 62/95 dovrà avvenire alle seguenti condizioni:
    -    prezzo desunto da una previa relazione di stima, giurata ed asseverata a carico degli acquirenti; il costo della perizia per le unità immobiliari invendute sarà a carico della Città - Divisione Servizi Socio assistenziali;
     -    destinazione dei proventi per acquisto, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di strutture socio assistenziali .
    La vendita non sarà consentita a favore di terzi, ma sarà consentita solo a favore di chi conduce l'alloggio o il box con contratto di locazione o a seguito di assegnazione;
2)     di annullare tutte le pregresse deliberazioni relative alla alienazione del patrimonio in oggetto sito in Moncalieri e precisamente la deliberazione del Consiglio Comunale n.248/91 per la parte relativa a detti beni, deliberazione peraltro superata dall'entrata in vigore della legge 560/93, nonchè tutti i provvedimenti deliberativi conseguenti non conformi alla legge regionale n.62/95 e alle precedenti leggi regionali in materia abrogate da quest'ultima;
3)    di affidare la redazione della perizia ai geometri, regolarmente iscritti presso il Collegio dei Geometri di Torino, che hanno già svolto tutte le operazioni tecnico-catastali, ed hanno già predisposto i regolamenti di condominio degli stabili in oggetto: ciò al fine di ampliare e completare un'attività ampiamente svolta, con riduzione dei tempi e dei costi, nascenti da eventuali nuovi incarichi. Il costo della perizia sarà a carico dell'acquirente, come specificato in narrativa;
4)     di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione dei nominativi degli acquirenti, ulteriori specificazioni sulle norme per la vendita, anche con riferimento agli abbinamenti alloggi-box, ed eventuali modalità per il versamento del prezzo, stabilendo sin d'ora che sarà richiesto un anticipo del prezzo nella misura del 10% o nella cifra superiore prescelta dall'acquirente, mentre il saldo dovrà essere versato non oltre la data di stipula dell'atto notarile di vendita;
5)    di dare atto che i proventi derivanti dall'alienazione in oggetto, potranno essere utilizzati esclusivamente da parte della divisione Servizi Socio-Assistenziali, con l'adozione di successivi provvedimenti per acquisto, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione di presidi socio-assistenziali a gestione diretta;
6)    di dare atto che la Città è esente dal pagamento dell' imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 2 D.L. 599/1996 convertito in legge 24 gennaio 1997 n. 5);
7)     di demandare la stesura dell'atto di vendita-tipo ai notai che saranno individuati dal Consiglio Notarile di Torino, i quali potranno concordare la bozza stessa con gli uffici comunali competenti;
8)     di adottare con successivo provvedimento deliberativo, i regolamenti di condominio, peraltro già predisposti come sopra detto, e di affidarne il deposito al notaio/notai che verranno designati dal Collegio Notarile;
9)    di consentire che l'atto di vendita possa essere intestato anche a parenti conviventi degli assegnatari;
10)    di stabilire che a far tempo dalla data di pagamento dell'intero costo di cessione dell'alloggio l'assegnatario è sollevato dal pagamento del canone di locazione;
11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di portare ad esecuzione il piano di vendita.