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Settore Appalti
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 11 maggio 1999)

OGGETTO: EREDITA' BACCIGALUPI MARIA. ACCETTAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    e degli Assessori Viano, Perone e Torresin.

    In data 9 febbraio 1996 è deceduta in Torino la signora BACCIGALUPI Maria, nata ad Aosta il 4 febbraio 1912 e residente in vita in Torino, la quale dispose delle proprie sostanze con testamento olografo datato 20 marzo 1993, pubblicato con verbale a rogito notaio Caterina BIMA in data 7 giugno 1996 rep. 33870/3276, registrato a Torino il 17 giugno 1996 al n° 16348.
    Successivamente veniva dichiarata la giacenza dell'eredità e nominato curatore ex art. 528 c.c. l'Avv. Emanuele CONTINO, nato a Messina il 26 febbraio 1966 con studio in Torino, piazza Peyron, 28.
    Il testamento de quo contiene una serie di disposizioni alquanto articolate, dalle quali si evince che il Comune di Torino è nominato erede dei soli beni siti in Torino (“Nomino erede dei beni mobili ed immobili che possiedo in Torino, il Comune di Torino”).
    Tale espressione induce a ritenere che si tratti d'”institutio ex re certa”, cioè di una disposizione a titolo universale con indicazione di un complesso di beni quale quota del patrimonio ereditario.
    Occorre precisare che tale disposizione risulta essere gravata dai seguenti oneri:
a)    il reddito del denaro e dei titoli depositati presso un'agenzia della Cassa di Risparmio di Torino (deposito sostituito da un c/c presso il Banco di Sicilia S.p.A.) e dell'alloggio di corso Massimo D'Azeglio n° 2 (di cui la de cuius ha vietato la vendita) dovranno essere utilizzati “per istituire uno o più premi annuali per l'arte, da assegnarsi ad uno o più artisti italiani o stranieri, particolarmente insigni nel campo della pittura, scultura, architettura”;
b)    i mobili di pregio “dovranno essere esposti in una sala del Museo d'Arte Antica di Palazzo Madama, con apposto il nome della donatrice”;
c)    inoltre il Comune di Torino “curerà la manutenzione dei loculi ove riposano, nel Cimitero Monumentale, Madre e Fratello; fu Mario della testatrice e nel Cimitero Sud di Torino, Guido BACCIGALUPI”.
    La scheda testamentaria prosegue istituendo erede delle case site in Aosta l'Istituto Missioni Consolata di Torino, che è altresì sostituito dell'istituito Comune di Torino, qualora quest'ultimo rinunciasse al lascito dei beni siti in Torino.
    Infine l'Istituto delle Piccole Suore dei Poveri viene istituito erede della casa e dei terreni siti nel Comune di Camporosso Ligure ed è sostituito dell'Istituto Missioni Consolata di Torino, qualora quest'ultimo rinunciasse al lascito delle case site in Aosta.
    Occorre precisare che, trattandosi d'istituzione di più eredi con uno stesso testamento (coniunctio verbis) ma in quote diverse, non opera l'accrescimento tra coeredi ex art. 674 c.c..
    Pertanto, anche qualora gli altri Enti istituiti dovessero rinunciare alle disposizioni a loro favore la Civica Amministrazione non subentrerebbe nella titolarità dei beni siti in Aosta e Camporosso Ligure, né tanto meno negli oneri di cui le relative disposizioni sono gravate.
    Peraltro il curatore ha comunicato che l'Istituto Missioni Consolata ha già accettato l'eredità.
    In conseguenza i cespiti di spettanza della Città sono:
    mobili vari                            L. 11.395.000=
    mobili di valore e quadri                    L. 212.100.000=
    appartamento in corso Massimo D'Azeglio n° 2
    con relativa cantina (Censito NCEU FG. 190 n° 185 sub. 4-
    vani 9,5 rend. 8.787.500), a cui devono aggiungersi 11,17
    millesimi del locale portineria (censito al NCEU al FG. 190
    n. 185 sub 3), stimato dagli Uffici Tecnici Comunali        L. 900.000.000=
    appartamento in via Aosta n° 44 (censito al FG. 171 n° 870
    sub. 1 _ vani 3 rend. 855.000) stimato dagli U.T.C        L. 72.000.000=
    conto corrente presso il Banco di Sicilia S.p.A., oltre
    interessi maturandi                        L. 111.582.805=
    Titoli di Stato con scadenza al 15.12.98            L. 1.100.000.000=
    CCT con scadenza al 1 marzo 1999                L. 90.000.000=
    Alla scadenza questi titoli saranno reinvestiti dal curatore.
    Al momento pertanto il valore complessivo dei titoli è di     L. 1.190.000.000
    (pari a 614.583,71= EURO), oltre interessi maturandi.
    Il valore complessivo dell'asse ereditario di spettanza della Città è pertanto di Lire 2.497.077.805= (pari a 1.289.633,06= EURO), oltre interessi maturandi.
    Per quanto riguarda invece le passività, il curatore dell'eredità giacente, avv. CONTINO, ha provveduto a cancellare un'ipoteca iscritta sull'immobile di corso Massimo D'Azeglio n° 2 ed ha comunicato queste passività:
- parcella dell'avv. Enrico GIUSIANA            L. 52.520.817=
- parcella dr.ssa NICODAMO                        L. 570.000=
- parcella dr. Alberto GIULIANO                        L. 2.241.408=
- spese condominiali preventivo 1998/99                    L 9.589.504=
- ICI saldo '98                                L. 3.341.000=
    Il totale delle passività è quindi di £.68.262.729= (pari a 35.254,76= EURO), oltre ai premi per l'assicurazione contro il furto e l'incendio (con scadenza nel febbraio 1999) e le spese di curatela al momento non quantificabili.
    Tuttavia la quota di eredità spettante al Comune di Torino è - secondo quanto calcolato e comunicato dal curatore, avv. CONTINO _ corrispondente all'82,29% del valore dell'intero asse ereditario.
    Pertanto le passività dell'eredità giacente graveranno sulla Città nella stessa percentuale, salvo _ ovviamente _ quelle che per loro natura gravano integralmente su beni relativi alla quota della Città e con esclusione di quelle che gravano su beni degli altri eredi.
    Le attività pertanto superano di gran lunga le passività, anche se alcuni dei più importanti cespiti sono vincolati all'adempimento degli oneri di cui la de cuius ha gravato l'eredità.
    L'onere dà luogo ad un'obbligazione a titolo gratuito ex art. 647 C.C. a carico dell'onerato, che è quindi tenuto all'adempimento, salvo che l'onere sia impossibile od illecito, nel qual caso (art. 647 C.C., ult. com.) esso “si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante”.
    La Civica Amministrazione onerata deve pertanto adempiere gli oneri summenzionati, salvo valutarne l'impossibilità o l'illiceità.
    Nel caso specifico nessuno degli oneri _ singolarmente considerati _ può dirsi determinante del consenso: è chiaro tuttavia che, ove tutti gli oneri fossero impossibili e/o illeciti, la disposizione testamentaria a favore della Città sarebbe nulla.
    Tuttavia i Servizi e Divisioni interessati hanno evidenziato la possibilità di adempiere- in alcuni casi solo parzialmente- gli oneri suddetti.
         Per quanto riguarda l'onere di cui alla precedente lettera c) la Divisione Servizi Cimiteriali ha effettuato delle verifiche dalle quali è emerso che:
1)    la testatrice BACCIGALUPI Maria risulta essere sepolta presso il Cimitero Monumentale, con sepoltura ad inumazione per un periodo di 15 anni a decorrere dall'8/3/96. Ciò si è verificato in quanto all'atto del suo decesso si è provveduto d'ufficio alla sepoltura, a carico della Città, in assenza di parenti;
2)    la madre FAVRE Maria, vedova BACCIGALUPI, deceduta il 16/5/66 ed i fratelli della de cuius BACCIGALUPI Mario e Guido, deceduti rispettivamente il 13/4/69 e l'1/12/87 risultano essere sepolti presso il Cimitero Monumentale (Madre e Mario) ed il Cimitero Parco (Guido), con sepoltura in loculo, per periodi di 50 (Madre) o 40 anni (fratelli).
    Poiché la Civica Amministrazione provvede ad attività di manutenzione esclusivamente per le sepolture ad inumazione, la richiesta della testatrice non può avere un riscontro oggettivo nei servizi della Città relativamente alle sepolture in loculo, ma si riduce all'onere di esumare la salma della testatrice, con successiva sua sepoltura in loculo, previo ottenimento del c.d. “bollettino necroscopico” da parte dei competenti uffici comunali (ex art. 84 del D.P.R. 285/90), dal quale risulti che la morte non è stata dovuta a malattia infettiva - contagiosa.
    L'operazione comporta dei costi (fornitura del feretro di zinco, spese per la traslazione della salma, concessione del loculo ed altre) per complessive L. 6.287.500= (pari a 3.247,22= EURO), salvo aggiornamento delle tariffe.
    Per quanto riguarda l'onere di cui al punto b) la Divisione Servizi Socio Culturali - Settore Musei ha precisato, previo parere favorevole del Comitato Scientifico per l'Arte Antica, che una parte dei mobili di pregio e quadri, databili dopo l'inizio dell'Ottocento, potranno essere destinati solamente alla Galleria d'Arte Moderna. Gli altri _ con esclusione di quelli non autentici, ma realizzati successivamente in “stile” _ potranno essere esposti al Museo d'Arte Antica, ma solo ove ciò sia compatibile col nuovo progetto scientifico di riallestimento del Museo. In ogni caso l'esposizione, sia nell'uno che nell'altro caso, potrà avvenire secondo il principio di rotazione dei beni, secondo quanto previsto dai più recenti orientamenti di museologia e comunque annotando la provenienza dell'oggetto nella didascalia che accompagna ogni opera esposta.
    Per quanto riguarda l'onere di cui alla lettera a) la Divisione Servizi Culturali - Settore Musei (tramite la Galleria d'Arte Moderna), ha manifestato la disponibilità ad organizzare il premio annuale per artisti italiani o stranieri, secondo modalità che saranno successivamente stabilite.
    I fondi per l'istituzione del premio, dovrebbero essere attinti, oltre che dal reddito del denaro e dei titoli depositati presso il Banco di Sicilia, anche dalla rendita dell'alloggio di corso Massimo D'Azeglio n° 2, gravato da vincolo d'inalienabilità dalla de cuius.
    Per il predetto alloggio la Divisione Patrimonio esperirà le procedure più opportune a tale scopo.
    Nel complesso quindi, preso atto che l'attivo ereditario è maggiore delle passività, e che la Città ha la possibilità di adempiere gli oneri di cui sopra, appare opportuno accettare con beneficio d'inventario l'eredità morendo dismessa dalla signora BACCIGALUPI Maria.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;

    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità morendo dismessa dalla signora BACCIGALUPI Maria, deceduta in Torino il 9 febbraio 1996, previo testamento olografo datato 20 marzo 1993, pubblicato con verbale a rogito notaio Caterina BIMA in data 7 giugno 1996 rep. 33870/3276, registrato a Torino il 17 giugno 1996 al n° 16348;
2)    di prendere atto che l'asse ereditario è costituito da tutti i beni mobili ed immobili elencati in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata; il tutto come risulta altresì nell'allegato verbale d'inventario (all. 1 - n. ) formato dal Cancelliere della Pretura di Torino dr.ssa Adele PROTO in data 6.5.96 e proseguito in data 22.5.96, 28.5.96, 29.5.96, 12.7.96, 31.7.96, 18.11.96, 13.5.97, per una consistenza attiva di L. 2.497.077.805= (pari a 1.289.633,06= EURO), oltre interessi maturandi e una consistenza passiva di L. 68.262.729= (pari a 35.254,76= EURO), oltre alle spese di curatela al momento non quantificabili, fatte salve le prescrizioni di cui in narrativa;
3)    di prendere atto che l'eredità è gravata dagli oneri di cui alla richiamata narrativa che saranno adempiuti dalla Civica Amministrazione nei limiti e con le modalità già precisate nella narrativa, salvo quanto previsto al successivo punto 4;
4)    di demandare, per le motivazioni di cui in narrativa, alla Giunta Comunale o nei limiti dei loro poteri decisionali, ai Dirigenti competenti, l'assunzione di quei provvedimenti che si rendessero necessari per l'adempimento degli oneri di cui al punto 3;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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