Divisione Ambiente e Mobilità

99 03181/21

Settore Tutela Ambiente
LL - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 27 aprile 1999)

 

OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' CIMIMONTUBI PER LA CESSIONE DI AREE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IN REGIONE BASSE DI STURA. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Vernetti,
    di concerto con gli Assessori Viano e Corsico.

    Il Piano Regolatore della Città di Torino, nell'ambito delle aree destinate a parco fluviale, ha individuato una specifica problematica e specifiche modalità di realizzazione per l'ambito P17, corrispondente alle Basse di Stura, in sponda destra della Stura tra il ponte di strada dell'Aeroporto e il ponte della superstrada di Caselle.
    Al fine di interrompere il processo di degrado in atto il PRG evidenzia la necessità di promuovere azioni di riqualificazione, bonifica e recupero ambientale.
    L'attuazione del parco fluviale è subordinata alla predisposizione di un piano esecutivo di recupero ambientale complessivo per l'intera area, che tenga conto delle seguenti condizioni:
-    le opere che si realizzano dovranno posizionarsi in condizioni di sicurezza dal rischio di esondazioni del Torrente Stura;
-    cessazione delle attività inquinanti;
-    bonifica delle aree inquinate.
    Nel progetto Torino Città d'Acque approvato dal Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1994 particolare attenzione viene posta per l'area Basse di Stura.
    In particolare, essendo la zona connotata da anni di presenza industriale inquinante, si erano previsti interventi finalizzati al risanamento ed alla sistemazione del suolo, alla riqualificazione e al recupero a parco delle due sponde del torrente Stura.
    In seguito, considerata la rilevanza e la necessità di procedere con sollecitudine agli interventi di risanamento, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, su indicazione del Ministero per l'Ambiente, ha approvato un finanziamento a favore della Città di Torino di L. 20.000.000.000 per il progetto: “Interventi di bonifica dell'area Basse di Stura”, con deliberazione del 23 aprile 1997 n. 74/97 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 in data 1 settembre 1997.
    Al fine di utilizzare in modo più efficace tali finanziamenti è stato avviato un confronto con le proprietà delle aree maggiormente compromesse dal punto di vista ambientale, ossia con la società Cimimontubi, con la società Acque Potabili e con la società Teksid.
    Si è ritenuto opportuno procedere secondo lo schema degli accordi volontari fra ente pubblico e soggetti privati, più efficaci in casi similari rispetto a procedure ordinatorie e di espropriazione, spesso foriere di contenziosi in sede legale per l'oggettiva difficoltà di distinguere in modo chiaro e netto, trattandosi di discariche autorizzate, fra oneri di bonifica facenti capo per obbligo di legge ai proprietari ed interventi di riqualificazione ambientale ovviamente dipendenti dalle scelte di destinazione d'uso finale delle aree e quindi non formalmente imputabili ai proprietari.
    La soc. Cimimontubi ha pertanto collaborato con la Città nell'attività di indagine sulle passività ambientali nelle aree di proprietà, sostenendo, a propria cura e spese, attività di ricerca e di progettazione degli interventi.
    Con deliberazione in data 2 ottobre 1997 (mecc. 9706289/09) la Giunta Comunale approvava un primo accordo, finalizzato ad una richiesta di finanziamento alla Comunità Europea, con la soc. Cimimontubi, nel quale si prevedeva sia la cessione delle aree per la realizzazione degli interventi sia la possibilità per la soc. Cimimontubi di trasferire i diritti edificatori nell'ambito di Spina 3.
    In seguito la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 1998, (mecc. 9803219/21) ha affidato l'incarico per la redazione del piano esecutivo di recupero ambientale previsto dal P.R.G. per coordinare gli interventi di risanamento ambientale.
    Nel corso dell'estate-autunno 1998 sono state portate a compimento altre attività di sondaggio e di ricerca al fine di acquisire un'esauriente caratterizzazione ambientale dell'intero ambito P17 Basse di Stura.
    Sulla base delle indagini svolte dalla Città e dai privati proprietari è stata in seguito predisposta l'analisi del rischio globale al fine di valutare in maniera oggettiva gli effettivi rischi presenti per l'uomo e l'ambiente nell'area Basse di Stura.
    Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1998 (mecc. 9809947/09) è stato approvato uno schema di accordo fra la Città e la soc. Cimimontubi nel quale, nell'ambito di accordi complessivi riguardanti anche l'area Spina 3, si ribadiva l'impegno delle parti a perfezionare entro il 28 febbraio 1999 il trasferimento delle aree in regione Basse di Stura nel quadro delle procedure di accordo volontario in fase di definizione per l'utilizzo da parte della Città del finanziamento concesso dal CIPE per il risanamento e la bonifica dell'area.
    L'analisi del rischio, consegnata alla Città in data 21 gennaio 1999, ha confermato la necessità di procedere con sollecitudine ad interventi di messa in sicurezza delle vasche contenenti morchie oleose, fanghi e melme e ad interventi di copertura e impermeabilizzazione della restante area utilizzata come discarica di scorie di acciaieria.
    Già con ordinanza numero 13/94 del 6 aprile 1994, a seguito di uno sversamento sul terreno circostante, era stato imposto alla soc. Cimimontubi l'obbligo di progettare e realizzare opere di asportazione della fase liquida e di copertura delle due vasche. La soc. Cimimontubi ha predisposto un progetto su cui era stato espresso parere favorevole dell'U.S.L. e per il quale è stata rilasciata concessione edilizia dalla Città di Torino, in data 9 aprile 1996 (n. 225/96). Il costo di tale progetto è stato stimato in L. 3.000.000.000.
    Con successivi provvedimenti in data 25 giugno 1997, prot. 4466, e del 18 dicembre 1998, prot. 9673, emessi sulla base di parere favorevole dell'ARPA, è stata concessa proroga sino al 31 ottobre 1999 per la piena attuazione di quanto prescritto dall'ordinanza n. 13/94. La proroga è stata condizionata all'effettuazione di adeguati monitoraggi sotto il controllo dell'ARPA.
    Tali controlli, convalidati anche dalle indagini più recenti compiute dall'ARPA sui nuovi piezometri posizionati per l'analisi del rischio, confermano l'assenza di una contaminazione della falda attribuibile ai rifiuti contenuti nelle due vasche, che sono state costruite sulla base di licenza edilizia n. 48/1974 e di concessione edilizia n. 1420/1977, rilasciate dal Comune di Torino. Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 915/82 le vasche sono state autorizzate con delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 65/33649 del 12 aprile 1984, scheda 110/F.
    Le vasche appaiono quindi mantenere integra l'originaria capacità di impermeabilizzazione. Tuttavia, in una prospettiva di completo recupero ambientale dell'area, pare sicuramente opportuno valutare anche altre metodologie d'intervento al fine di procedere ad una corretta valutazione costi/benefici.
    Pertanto, la soc. Cimimontubi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con la Città ha predisposto a propria cura e spese un progetto di massima consistente nella totale inertizzazione dei materiali contenuti nelle vasche, mediante la rimozione preliminare della fase liquida e il suo smaltimento all'esterno, la successiva inertizzazione e il consolidamento dei materiali solidi in modo da impedire il rilascio di sostanze inquinanti per azione delle acque meteoriche di percolamento.
    Il progetto di massima è stato presentato in data 1 febbraio 1999 per una valutazione preliminare alla conferenza di servizi con la partecipazione della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, dell'Ente Parco del Po e dell'Arpa. I costi sono stati valutati con una prima stima estremamente cautelativa in L. 10.100.000.000 IVA compresa.
    La Cimimontubi si è dichiarata disponibile al fine di approfondire questa seconda modalità progettuale, a predisporre, a propria cura e spese, anche il progetto esecutivo di messa in sicurezza delle vasche mediante inertizzazione. Occorre comunque precisare che nel caso venga prescelta dalla Civica Amministrazione questa seconda ipotesi progettuale, molto più costosa ma sicuramente più coerente con la destinazione a parco pubblico dell'area, gli oneri relativi non possono essere imputati alla società proprietaria stante l'attuale situazione di tenuta delle vasche.
    Le restanti aree, di proprietà della soc. Cimimontubi, sono state utilizzate come discariche autorizzate, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 915/82, con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 65/33649 del 12 aprile 1984, scheda 107/F e successive autorizzazioni della Giunta Provinciale di Torino n. 87/81/63040 del 18 giugno 1987 e n. 87/81/64226 del 16 luglio 1987.
    Al fine di un completo recupero ambientale, tali aree contenenti scorie di acciaieria, qualificate materiale inerte nelle autorizzazioni della Giunta Provinciale sopracitate, necessitano comunque, al fine di evitare il percolamento delle acque meteoriche che potrebbero alterare l'attuale situazione di ph basico che rende praticamente insolubili i metalli pesanti presenti nelle scorie, di opere di impermeabilizzazione, ricopertura e risistemazione delle scarpate. Le opere al confine con la proprietà Acque Potabili sono ricomprese, in quanto funzionalmente connesse, nel progetto predisposto per la bonifica con misure di sicurezza della discarica Solfatara e sono state stimate in L. 600.000.000 IVA compresa.
    La progettazione e la realizzazione degli interventi sulle aree restanti, in quanto dipendente dalle scelte sulla destinazione finale delle aree, dovrà essere oggetto di valutazione nell'ambito del piano esecutivo di recupero ambientale attualmente in corso di predisposizione. Una prima stima di massima quantifica i costi relativi in L. 3.983.000.000, ovviamente variabili in relazione alle scelte progettuali e di destinazione d'uso.
    Peraltro occorre rilevare che l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Provinciale di Torino in data 16 luglio 1987 n. 87/81/64226, modificando la prescrizione della deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 1984, esentava la Cimimontubi dall'obbligo di ricopertura delle aree in oggetto, al fine di permettere al Comune di poter disporre delle aree secondo le sue esigenze urbanistiche.
    Pertanto, sulla base dei titoli autorizzativi esistenti e degli atti amministrativi in seguito emanati, la soc. Cimimontubi risulta attualmente obbligata al solo intervento di copertura delle vasche sulla base dell'ordinanza n. 13/94, con un costo stimato di L. 3.000.000.000.
    Tenuto conto che l'area di proprietà della soc. Cimimontubi, della superficie di mq. 143.735, è stata valutata, con riferimento ad un probabile valore di esproprio, determinato ai sensi della L. 359/92, attribuendo un valore unitario di L. 45.000 mq. alla parte confinante con l'ex stabilimento Rifometal e di L. 30.000 mq. alla parte rimanente (altopiano Deltasider) per un valore totale di L. 5.362.000.000, si ritiene di addivenire ad accordo con la soc. Cimimontubi, i cui punti principali possono così riassumersi:
-    cessione gratuita alla Città delle aree di proprietà Cimimontubi con rinuncia ai diritti edificatori pertinenti;
-    impegno da parte della soc. Cimimontubi a predisporre, a propria cura e spese, il progetto esecutivo di messa in sicurezza delle vasche mediante inertizzazione dei materiali contenuti entro il 30 maggio 1999;
-    acquisizione a titolo gratuito da parte della Città del progetto sopracitato, del progetto per il quale era stata assentita concessione edilizia nel 1994 e di tutte le indagini correlate;
-    svolgimento a cura della Città di procedure di gara e di appalto;
-    realizzazione delle opere a spese della Città con l'utilizzo del finanziamento approvato dal CIPE;
    Per una più dettagliata descrizione degli accordi tra la Società e la Città si rimanda allo schema di accordo, oggetto di approvazione della presente deliberazione e relativi allegati.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano, di approvare l'allegato schema di accordo fra la Città e la Soc. Cimimontubi (all. 1 - n. ) concernente cessione di aree e interventi di bonifica e messa in sicurezza nell'area Basse di Stura.