Divisione Economia e Sviluppo

99 02964/16

Settore Commercio
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 20 aprile 1999)

OGGETTO: RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.114. INDIVIDUAZIONE DI LINEE GUIDA ED INDIRIZZI APPLICATIVI. CRITERI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

    Proposta dell'Assessore Alfieri,
    di concerto con l'Assessore Corsico.

    Il testo del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è comparso sul Supplemento ordinario n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 .
    Tale Decreto, meglio noto come "Decreto Bersani" o "Decreto di liberalizzazione del commercio" è stato adottato in attuazione della prima "Legge Bassanini" (la n. 59 del 1997), con cui il Parlamento ha delegato il Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
    Di conseguenza il Decreto Bersani si presenta come una vera e propria legge-quadro sul commercio, del quale procede a delineare le norme generali, i principi e gli istituti fondamentali, lasciando però ampio spazio alla potestà attuativa delle Regioni e dei Comuni.
    L'efficacia delle norme comprese nel sopracitato Decreto è stata fatta decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 24 aprile 1999, essendo però nel contempo stata prevista l'entrata in vigore immediata delle disposizioni costituenti la cosiddetta "disciplina transitoria", che ha determinato, tra l'altro, il blocco per un anno del rilascio di nuove autorizzazioni.
    Tale efficacia differita è stata prevista per consentire alle Regioni di adottare i provvedimenti attuativi del Decreto ad esse delegati, consistenti nella definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, nel rispetto degli obiettivi individuati dal Decreto stesso, e nella fissazione di criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
   L'emanazione di quanto sopra da parte delle Regioni è subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, oltre che alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
    Il Decreto Bersani prevede poi che le Regioni stabiliscano un termine, non superiore a 180 giorni, entro il quale i Comuni siano tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale.
    In caso di inerzia delle Regioni per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse conferite dal Decreto nei tempi stabiliti, è previsto un intervento sostitutivo dello Stato, mentre in caso di inerzia dei Comuni per quanto di loro competenza, sono le Regioni ad esercitare tale intervento, mediante l'adozione di norme destinate a rimanere in vigore sino all'emanazione delle norme comunali.
    Presso la Regione Piemonte le procedure per l'adozione degli indirizzi e dei provvedimenti di cui sopra sono in fase ormai avanzata, per cui si presume l'approvazione degli stessi entro breve termine.
    Il Comune, dal canto proprio, già da parecchi mesi si è attivato, sia tramite i Settori competenti (Commercio e Strumentazione Urbanistica), sia conferendo uno specifico incarico di studio al gruppo di esperti coordinati dal Prof. Cesare Emanuel, in modo da essere preparato a dare attuazione a quanto di propria competenza non appena saranno stati emanati i criteri regionali.
    In attesa dei suddetti criteri, che come si è detto la Regione Piemonte non dovrebbe tardare ad adottare, il Comune è comunque tenuto a dare immediata applicazione a tutte le norme del Decreto di riforma del commercio la cui efficacia non è direttamente conseguente all'emanazione di disposizioni regionali, come del resto specificato da una recente circolare a firma del Ministro Bersani (n. 3463/C del 25 marzo 1999).
    Pertanto dal 24 aprile prossimo viene abrogata tutta la normativa previgente in materia di esercizio dell'attività commerciale (almeno per quanto riguarda il commercio in sede fissa) e sono immediatamente applicabili, in quanto non legate all'adozione di norme attuative regionali né statali:
    - le norme di cui al Titolo I del decreto, concernenti i principi generali in materia, le definizioni e l' ambito di applicazione del decreto (artt. 1-2-3-4);
    - le norme del Titolo II, che definiscono i requisiti di accesso all'attività (art. 5);
    - le norme del Titolo III inerenti l' apertura, l' ampliamento e il trasferimento degli esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.) (art. 7);
    - gli artt. 11 e 13 del Titolo IV in materia di orari di vendita;
    - le norme del Titolo V relative alla pubblicità dei prezzi (art. 14) e alle vendite straordinarie (art. 15, ad esclusione del comma 6, inerente le vendite di fine stagione e le vendite di liquidazione, per la cui disciplina si attendono norme regionali);
    - le norme del Titolo VI in materia di forme speciali di vendita al dettaglio relative agli spacci interni (art. 16), agli apparecchi automatici (art. 17), alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18), alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (art. 19) e alla propaganda a fini commerciali (art. 20);
    - le norme di cui al Titolo VII in materia di sanzioni riguardanti le violazioni in materia di commercio in sede fissa (art. 22);
    - le disposizioni finali di cui al titolo IX (art. 26), concernenti, tra l'altro la disciplina del trasferimento della gestione o della proprietà delle attività commerciali, e che determina l'abrogazione di tutta una serie di norme previgenti riguardanti la disciplina del commercio.
     Non sono invece immediatamente applicabili le seguenti norme, in quanto legate a disposizioni che saranno emanate dalle Regioni:
    - art. 8, riguardante le medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita da 250 a 2500 mq.), per le quali il rilascio dell'autorizzazione, di competenza comunale, è subordinato ai criteri adottati dal Comune "sulla base delle disposizioni regionali" e degli obiettivi indicati all'art. 6 (cfr. art. 8, co. 3);
    - art. 9, relativo alle grandi strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore ai 2500 mq.), considerato che la domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere esaminata da una conferenza dei servizi "che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 6", e che le norme sul relativo procedimento sono adottate dalla Regione (cfr. art. 8, co. 3 e 5);
    - il Titolo X del Decreto, riguardante il Commercio al dettaglio su aree pubbliche, in quanto lo stesso Ministro Bersani, nella già citata Circolare n. 3463/C del 25 marzo 1999 ha richiamato l'attenzione sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 30 comma 2, la quale stabilisce che "fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti".
    Per quanto attiene lo sviluppo della rete commerciale all'interno dei centri storici, delle aree metropolitane e delle aree comunali configurabili come unico bacino di utenza, si ritiene opportuno ricordare che, pur essendo i Comuni liberi di adottare o meno norme particolari, esse potranno essere deliberate solamente in subordine alla previsione da parte della Regione dell'"indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato" (cfr. art. 10 co. 1, lett. c).
    Peraltro, con riferimento al periodo di assenza di previsione da parte delle Regioni di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e all'apertura degli esercizi di vendita nei centri storici e nelle aree ed edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, la Circolare del Ministro Bersani ha precisato che tale circostanza non impedisce ovviamente ai Comuni "l'utilizzo di tutti gli strumenti già rientranti nelle loro attribuzioni al fine di preservare, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 e dall'art. 6 del decreto, le aree da sottoporre a tutela e a valorizzazione", confermando quindi la piena validità a quanto già in vigore in passato, e cioè degli strumenti urbanistico-edilizi e della legislazione in materia di tutela dei beni artistici.
I Comuni, una volta emessi gli adempimenti regionali previsti dagli artt. 6, 10 e 28 (commi 12, 13 e 14) del Decreto Bersani, dovranno successivamente procedere come di seguito specificato:
    - adeguare, entro un termine non superiore a 180 giorni, gli strumenti urbanistici generali e attuativi (attraverso una variante al piano regolatore) e i regolamenti di polizia locale (cfr. art. 6 co. 5);
    - adottare i criteri e le norme procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (cfr. art. 8 co. 3 e 4);
    - emanare le disposizioni di propria competenza relativamente all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (ai sensi dei commi 15, 16 e 17 dell'art. 28);
    - se lo riterranno opportuno, adottare misure per la tutela dei centri storici e delle aree ed edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, eventualmente sospendendo od inibendo le aperture di esercizi di vicinato, previa specifica valutazione ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del Decreto.
    Pertanto, riassumendo e richiamando alcuni concetti sopra esposti, allo stato attuale, i competenti Uffici comunali possono, a partire dal 24 aprile 1999, operare secondo legge nel seguente modo:
- ricevere le comunicazioni di cui all'art. 7, relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi commerciali in sede fissa con superficie non superiore a 250 mq.; viene meno, infatti, il blocco delle nuove aperture durato un anno a far data dalla pubblicazione del decreto Bersani, ma non per le medie e grandi strutture (oltre i 2500 mq.), per le quali occorre attendere i criteri regionali;
- ricevere le comunicazioni di inizio attività per le forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori);
- ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della gestione o della proprietà delle attività commerciali;
- applicare le sanzioni per le violazioni inerenti la materia del commercio in sede fissa;
- applicare le norme sulla pubblicità dei prezzi e su alcuni tipi di vendite straordinarie.
    Per quanto riguarda lo stabilire i nuovi criteri in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, con l'entrata in vigore del decreto, tale decisione resta di piena ed immediata competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di argomento del tutto svincolato da norme di competenza regionale, salvo per quanto riguarda il riconoscimento delle città ad economia prevalentemente turistica.
    L'art. 11 del Decreto Bersani, infatti, rimette alla libera determinazione degli esercenti l'orario di apertura degli esercizi commerciali, che comunque deve essere compreso tra le ore sette e le ore ventidue, non superando il limite delle 13 ore giornaliere, nel rispetto delle disposizioni da detto articolo dettate, "e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142" (che attribuisce al Sindaco, una specifica competenza nel coordinare gli orari, tra l'altro, degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti).
    E' fatto inoltre obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, salvo deroga della chiusura festiva che comunque deve essere garantita nel mese di dicembre e per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Gli esercizi del settore alimentare debbono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo le modalità stabilite dal Sindaco.
    Sono poi confermate, dall'art. 13 comma 1, le attività non soggette alla normativa generale in materia di orari, ed è consentito agli esercenti, per i Comuni riconosciuti dalle Regioni come ad economia prevalentemente turistica o come città d'arte, o per zone di essi, di poter determinare liberamente gli orari, derogando anche all'obbligo delle chiusure domenicali ed infrasettimanali.
    E' inoltre data facoltà a tutti i Comuni di autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
    E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
    Per le eventuali violazioni in materia di orari di apertura e di chiusura si applica la norma di cui all'art. 22 del Decreto, che stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 in caso di violazione dell'art. 11 dello stesso.
    Ai fini della determinazione dei criteri già citati, in base ai quali gli esercenti determinano
il proprio orario di vendita, "in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142" , si è provveduto a contattare le organizzazioni di categoria interessate, nonché le Circoscrizioni, per la definizione di alcune problematiche inerenti, tra l'altro, la chiusura infrasettimanale e le aperture domenicali e festive.
    Con riferimento alla questione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, l'orientamento indicato dalle organizzazioni e dai sindacati di categoria è stato quello di istituirla come obbligatoria, in modo da consentire il riposo agli esercenti.
    Alla luce dell'esperimento, in corso già da alcuni mesi, di consentire ai commercianti di scegliere liberamente la mezza giornata in cui effettuare il riposo infrasettimanale, da cui è emersa la tendenza a continuare ad osservare la chiusura del mercoledì pomeriggio da parte degli esercizi alimentari, quella del giovedì pomeriggio da parte delle macellerie, e quella del lunedì mattina per gli esercizi di vendita di prodotti non alimentari, è stata evidenziata la necessità di introdurre un sistema atto a far sì che i negozi della Città non rimangano chiusi tutti nella stessa mezza giornata, così da garantire ai cittadini la continuità del servizio fornito dagli esercizi commerciali.
    Si è pertanto giunti alla determinazione di mantenere, sino alla fine dell'anno, l'attuale sistema di libera scelta da parte dell'esercente, contemporaneamente monitorando la situazione anche con la collaborazione dei sindacati di categoria e delle associazioni dei consumatori, prevedendo, nel caso in cui il servizio non risultasse rispondente alle esigenze complessive e generali degli utenti , una delega alle Circoscrizioni per l'organizzazione, di concerto con i commercianti e con tutti i soggetti coinvolti, di un sistema di alternanza delle chiusure infrasettimanali, ad esempio per zona o per settore merceologico.
    Per quanto riguarda le aperture domenicali e festive (che sono comunque facoltative per i commercianti), nel corso degli incontri che si sono svolti, e a cui hanno preso parte oltre ai sindacati di categoria e alle Circoscrizioni i rappresentanti dei Comuni contermini, è emerso come indirizzo quello di prevedere indicativamente otto domeniche o festività per l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali, oltre a quelle del mese di dicembre, secondo un piano di aperture, concordato con le Circoscrizioni, in genere correlato a manifestazioni di via, che interessi le varie Circoscrizioni a giornate alterne, secondo un sistema "a scacchiera", in modo tale che in occasione di ciascuna domenica o festività nel corso dell'anno i cittadini possano fruire di negozi aperti in alcune zone della Città.
    In merito ai turni ferie degli esercizi di vendita di prodotti alimentari, sembra opportuno istituirli, come già avveniva in passato, trattandosi di garantire ai cittadini un servizio essenziale durante i mesi estivi e quindi in applicazione di quanto disposto dal già citato articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
    Le modalità di effettuazione degli stessi, che riguarderanno come di consueto i mesi di luglio e di agosto, verranno definite con apposite ordinanze a seguito di esame a livello di Circoscrizione.
    Tuttavia, in attesa che gli organi decentrati del Comune addivengano alle proprie determinazioni in merito, il che comporta la consultazione dei commercianti delle singole zone, oltre che delle organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, e l'effettuazione di studi approfonditi, l'attribuzione turni per l'anno corrente avverrà come di consueto a livello centrale mediante opportuna ordinanza che ne indichi in concreto le modalità di effettuazione.
    Per quanto riguarda le aperture in orario notturno degli esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.), la proposta è di dare attuazione alla norma che le consente, mediante apposite ordinanze di deroga all'obbligo di chiusura, previa valutazione delle esigenze dell'utenza e delle peculiari caratteristiche del territorio.
    Si ritiene inoltre opportuno che l'Amministrazione comunale si attivi proponendo ai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Decreto 114/1998, l'individuazione di alcune zone del territorio della Città, perlomeno con riferimento a periodi di grande afflusso turistico, in cui sia consentito agli esercenti di esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 12 medesimo, e cioè di determinare liberamente gli orari, derogando anche all'obbligo delle chiusure domenicali e festive ed infrasettimanali.
    Si rinvia ad eventuali future determinazioni, subordinate ad un preventivo monitoraggio dell'andamento del servizio fornito ai cittadini da parte dei commercianti, la fissazione di ulteriori criteri cui debbano attenersi gli esercenti nel determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, da adottarsi in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuisce al Sindaco una specifica competenza nel coordinare gli orari, tra l'altro, degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese, non partecipando al voto gli Assessori Alberione e Artesio;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di impegnarsi sin d'ora a dare piena e tempestiva attuazione ai contenuti del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 , adottando nei termini fissati dal citato Decreto i provvedimenti di propria competenza subordinati all'emanazione della normativa regionale, così come descritti nelle premesse alla presente deliberazione.
2)    di adottare, come previsto dall'art. 11 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri di massima in materia di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa indicati in premessa, che qui integralmente si richiamano, rimettendo l'adozione di ogni atto concreto derogatorio della disciplina generale o legato a contingenti esigenze all'emanazione di ulteriori appositi provvedimenti (ordinanze).
    In particolare tali criteri si estrinsecano:
    -    nel rendere obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, possibilmente non concomitante per tutti gli esercizi commerciali;
    -    nell'indicare in numero di otto le giornate domenicali o festive in cui consentire agli esercenti la deroga all'obbligo di chiusura, oltre a quelle del mese di dicembre, mediante utilizzo di un sistema "a scacchiera" che garantisca per ogni domenica o festività nel corso dell'anno la possibilità di apertura dei negozi in alcune Circoscrizioni, e fatta salva la possibilità di concessione di ulteriori deroghe in relazione a contingenti esigenze;
    -    nella istituzione della turnazione della chiusura degli esercizi di vendita di prodotti alimentari durante il periodo estivo (mesi di luglio e di agosto), con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze complessive e generali degli utenti;
    -    nell'esprimere parere favorevole in ordine all'opportunità di ricorrere all'applicazione della norma del Decreto Bersani che consente di autorizzare, mediante apposite ordinanze, la deroga all'obbligo di chiusura notturna per un limitato numero di esercizi di vicinato, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio;
    -    nel rinviare ad eventuali future determinazioni la fissazione di ulteriori criteri cui debbano attenersi gli esercenti nel determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, da adottarsi in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuisce al Sindaco una specifica competenza nel coordinare gli orari, tra l'altro, degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
3)    di dare mandato alla Giunta Comunale affinché proponga ai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Decreto 114/1998, l'individuazione di alcune zone del territorio della Città, perlomeno con riferimento a periodi di grande afflusso turistico, in cui sia consentito agli esercenti di esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 12 medesimo, e cioè di determinare liberamente gli orari, derogando anche all'obbligo delle chiusure domenicali e festive ed infrasettimanali .
4)    di dare ampia diffusione dei contenuti della presente presso gli Uffici Comunali interessati, presso le Circoscrizioni, le organizzazioni e i sindacati dei commercianti e dei consumatori, nonché dei lavoratori dipendenti delle imprese del commercio.
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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