Divisione Servizi Civici e Tributari

99 02928/17

Settore Polizia Amministrativa e Sanità
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 29 aprile 1999)

OGGETTO: MODIFICA SANZIONE ART. 53, 6 COMMA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Alfieri.

    L'aggravarsi del problema ambientale, in particolare per quanto concerne le condizioni del suolo pubblico urbano, ha reso prioritarie ed urgenti tutte le questioni che possono contribuire al miglioramento dell'igiene e del decoro delle strade cittadine.
    In questo ambito si rende necessaria l'adozione di misure e di interventi tesi ad eliminare o, quanto meno, a ridurre, i fenomeni dannosi ed il processo di degrado della vivibilità urbana.
    In particolare, si deve segnalare un sensibile calo di attenzione, da parte della Cittadinanza, verso gli obblighi e i doveri che il possesso degli animali di affezione e, in modo specifico, dei cani, comporta, soprattutto per quanto riguarda le necessità fisiologiche di questi, durante il passeggio nelle aree pubbliche.
    Gli interessi pubblici coinvolti, affidati alla responsabilità dell'Amministrazione, sono plurimi e rilevanti.
    Vi è certamente una preoccupazione legata a motivi igienici, in relazione alla tutela sanitaria degli utenti della strada, ma anche - e non meno importante - una irrinunciabile esigenza di preservazione e tutela del decoro dell'abitato urbano.
    Alla luce dei ricordati interessi pubblici ed allo scopo di contrastare il segnalato e preoccupante fenomeno dell'aumento delle violazioni, vengono formulate le seguenti proposte.
    La normativa regolarmente attualmente in vigore e di cui, in particolare, al Civico Regolamento di Polizia Urbana, artt. 6 e 53, co.6 e 7, e alle deliberazioni del Consiglio Comunale del 29 maggio 1996 (mecc. 9603522/17) e del 10 giugno 1996 (mecc. 9603896/17), non assicura una progressività sanzionatoria commisurata al livello di gravità crescente delle condotte ivi descritte. Più specificamente, e solo per miglior ricordo, sono enucleabili dalle citate disposizioni normative, le seguenti tre fattispecie: a) la condotta di colui sorpreso puramente e semplicemente a condurre il cane in spazi pubblici senza avere al seguito idonea attrezzatura (comma 6 prima parte); b) la condotta di chi comunque non impedisce che particolari ed individuati spazi pubblici di uso pedonale, quali portici e marciapiedi, vengano indecorosamente insudiciati (comma 7); c) la condotta di chi omette di ripulire dopo che il cane abbia imbrattato il suolo pubblico, mediante conferimento nei contenitori dei rifiuti solidi urbani (comma 6 seconda parte).
    Si propone pertanto, per la fattispecie di cui al capo c), di modificare l'entità della sanzione pecuniaria edittale, in relazione alla maggiore dannosità della condotta ivi prevista.
    Allo scopo si reputa congruo innalzare, per la nominata ipotesi, i limiti minimo e massimo attualmente vigenti, così come aggiornati dalle deliberazioni (mecc. 9603522/17) e (mecc. 9603896/17), da Lire 25.000 a Lire 100.000 per il minimo, e da Lire 210.000 a Lire 600.000 per il massimo. Ciò fermo restando che le residue ipotesi della mancanza di idonea attrezzatura e dell'omesso impedimento su particolari aree, continueranno ad essere trattate con le rispettive ed invariate sanzioni da Lire 25.000 a Lire 210.000 per la mancanza di attrezzatura e da Lire 50.000 a Lire 400.000 per l'omesso impedimento. Così pure non si intende innovare rispetto al generale criterio dettato dall'art. 16 della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17) in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento.
    Nella consapevolezza della non esaustività dell'emanando provvedimento, ed anzi della necessità, di contestuali azioni di informazione e sensibilizzazione tra la cittadinanza, sulle tematiche della tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano, peraltro da adottarsi con separati provvedimenti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la premessa e la proposta che precede,
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare:
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 53 del regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996, laddove si stabilisce l'obbligo di “depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani”, è stabilita da un minimo di Lire 100.000 pari a Euro 51,65 ad un massimo di Lire 600.000 pari a Euro 309,87.
Solo per la parte interessata, sono revocate le deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 9603522/17) e (mecc. 9603896/17) citate in narrativa.
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