Divisione Economia e Sviluppo

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Settore Sport
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 20 aprile 1999)

OGGETTO: PISCINA SCOLASTICA “CARDUCCI” - APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE ALLA POLISPORTIVA SPAZIO DISPARI.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con gli Assessori Viano e Pozzi.

    Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale del 21 marzo 1995 (mecc. 9410961/10), esecutiva dal 14 aprile 1995, è stato approvato, tra gli altri, l'affidamento della gestione della Piscina scolastica “Carducci” in regime di convenzione all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P..
    Con successiva deliberazione n. 450 del Consiglio Comunale del 18 dicembre 1995 (mecc. 9508231/10), esecutiva 17 gennaio 1996, veniva approvata idonea convenzione col predetto Ente di Promozione Sportiva per un periodo di anni quattro. Nella gestione diretta dell'impianto interveniva la Polisportiva Nuova Spazio Dispari (affiliata all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. di Torino).
    Occorre rilevare che lo stato conservativo della porzione di Immobile in argomento, impone l'esecuzione di alcuni lavori in sinergia tra l'Amministrazione cedente ed il concessionario, come peraltro avvenuto in caso analogo, il quale concorrerà alle spese per indicative L. 179.390.000, pari a Euro 92.647,20 come si rileva nella formulazione dell'art. 13 della convenzione.
    Il Settore Amm.vo Sport, in ottemperanza ai criteri espressi nella medesima delibera quadro relativa al piano programmatico delle piscine comunali, ha interpellato la Circoscrizione I trasmettendo la bozza di convenzione pluriennale, al fine di acquisire le opportune proposte integrative.
    Pertanto in conformità ai già citati criteri generali, si ritiene di assegnare la gestione per un periodo di venti anni.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione della Piscina scolastica Carducci sita in Torino Corso Matteotti, 6/B alla Polisportiva “Spazio Dispari” (affiliata all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. di Torino) con sede in Torino C.so Matteotti 6/B (C.F. 97509150013) nella persona del Presidente Sig.ra Roberta Remari, nata a Torino il 18/12/1974 e residente a Settimo Torinese in C.so Piemonte 39 (C.F. RMRRRT74T58L219N), per un periodo di anni 20 a far tempo dalla data di stipulazione della convenzione allegata;
2)    di determinare che dall'entrata in vigore del nuovo regime contrattuale avranno termine tutti gli effetti giuridici derivanti dalla precedente convenzione, approvata con deliberazione (mecc. 9508231/10) citata in narrativa, rimanendo in capo al concessionario ogni onere ed obbligo sino a quel momento assunto;
3)    di approvare la convenzione con la Polisportiva “Spazio Dispari” alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato (all. 1 - n. ) che è parte integrante del presente provvedimento.
    Il corrispettivo annuale determinato in L. 200.000 pari a Euro 103,29 IVA compresa, dovrà essere versato in un'unica rata anticipata, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione I, che provvederà all'accertamento dell'entrata sul Capitolo pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, oltre che per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, anche in considerazione degli spazi sociali messi a disposizione e degli oneri di gestione e ristrutturazione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico della società concessionaria.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
    All'atto della consegna dell'immobile gli arredi ed il materiale di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della Circoscrizione I.
    Nel medesimo verbale verrà riportata anche un'annotazione sulle condizioni igienico-edilizie della struttura. Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
4)    di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 9 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti;
5)    di determinare che nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società concessionaria e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva e il concessionario non potrà concorrere per l'affidamento degli impianti sportivi comunali per i successivi tre anni;
6)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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