Divisione Servizi Socio-Assistenziali

99 02286/19

AA - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 8 aprile 1999)

OGGETTO: PAGAMENTO TRASPORTO A.C.I. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 37 D.LGS. 25.2.1995 N. 77.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Nei mesi di ottobre e novembre 1998 l'insediamento sul territorio dei Comuni di Torino e Venaria di nomadi provenienti dalla Romania ha determinato la necessità di attivare interventi urgenti per la protezione dei minori e delle persone più deboli, soprattutto in vista dell'approssimarsi dell'inverno.
    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, vista la relazione del Nucleo Stranieri e Nomadi del Corpo Vigili Urbani in cui si rilevava la presenza sotto il ponte della ferrovia Torino-Milano, a lato di V. Germagnano, di circa 60 Rom di nazionalità rumena provvisti di 23 tende, privi di servizi igienici e di ogni forma di approvvigionamento idrico, e si segnalava la presenza tra di essi di donne incinte e di bambini, tra cui alcuni in precarie condizioni di salute, ordinò al Comune di Torino di intervenire per garantire ai minori presenti nell'insediamento condizioni igieniche, sanitarie ed, in generale, di vita accettabili, con contestuale verifica di eventuali situazioni di abbandono.
    Valutato che la stragrande maggioranza delle persone presenti aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiati politici, la Prefettura di Torino, che in successive riunioni aveva sollecitato i Comuni, sul cui territorio i rom rumeni si erano insediati, ad offrire forme temporanee di accoglienza a quanti fossero in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, richiese, in accordo con il Comune di Torino, la disponibilità di 20 roulotte al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con nota del 3 novembre u.s. prot. 33361/EME/563 le assegnò all'Amministrazione Comunale di Torino, ponendo a carico di quest'ultima le spese di trasporto, installazione e manutenzione e disponendo il trasporto a cura dell'ACI Soccorso Stradale.
    Considerata l'urgenza di intervenire, il Sindaco, con ordinanza n. 385-98 del 16 novembre 1998, ordinò alle famiglie di sgomberare l'area occupata e le autorizzò a sostare provvisoriamente nell'area di proprietà comunale delimitata dall'autostrada e dal canile municipale, disponendo che fossero loro consegnate in prestito d'uso le roulotte della Protezione civile.
    Visto che il preventivo di massima per il trasporto, inviato dall'A.C.I. con nota del 4.11.1998 prot. 169 URLU 98, non consentiva di quantificare in termini sufficientemente precisi la spesa necessaria, e considerato che le procedure di identificazione delle persone presenti, nonché le verifiche sociali, disposte dalla Procura minorile con particolare riguardo alle donne incinte ed ai bambini, erano in corso, si è proceduto, senza preventivamente impegnare la somma presunta, al trasporto immediato, dal deposito materiali di Grosseto a Torino, dapprima di dieci roulotte e, dopo qualche giorno, di altre quattro.
    Le spese complessive delle operazioni di identificazione, assistenza, ricovero d'emergenza dei Rom rumeni sono state presentate all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza della Regione Piemonte, che, con determinazione dirigenziale n. 547/30.1/IMM. del 29/12/1998 relativa a “Attuazione programma 1998 degli interventi in materia di immigrazione extracomunitaria previsti dalla L.R. 64/89” notificata al Comune di Torino l'8 febbraio '99, ha assegnato alla Città un contributo di L. 45.470.000 (Euro 23.483,30).
    Successivamente, in data 3.2.1999, è pervenuta dall'A.C.I. la fattura n. 14035 del 31.12.1998 relativa al servizio di trasporto effettuato per un importo pari a L. 13.475.000 più IVA al 20 % pari a L. 2.695.000 e per un totale complessivo di L. 16.170.000 (Euro 8.351,11).
    Considerato, pertanto, che la spesa ordinata appare chiaramente connessa all'espletamento delle funzioni assistenziali che competono all'ente locale e segnatamente all'adempimento degli obblighi che l'art.403 del codice civile e la legislazione in materia di tutela dei minori pone a carico dei Comuni; preso atto, altresì, che il servizio reso dall'A.C.I., su indicazione della Protezione Civile, ha permesso di disporre in tempi brevissimi delle roulotte necessarie che non sarebbe stato possibile reperire diversamente in tempi e con costi altrettanto contenuti; valutato, infine, che la spesa è stata ammessa a contributo regionale; occorre, ai sensi dell'art. 37 comma 1 let. e) dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio contratto nelle forme sopra indicate.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, ai sensi dell'art. 37 comma 1 let. e) dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (D. Lgs. 77/95) e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, il riconoscimento del debito fuori bilancio quantificato nella somma di L. 16.170.000 IVA al 20% compresa (Euro 8.351,11), pari all'applicazione delle tariffe di trasporto concordate dall'A.C.I. con la Presidenza del Consiglio _ Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla fattura n. 14035 del 31/12/1998 e relativo al servizio reso dall'A.C.I. Servizio Soccorso Stradale S.p.A. con sede a Roma in v. Solferino 32 Partita IVA 00979011004 per il trasporto da Grosseto a Torino di 14 roulotte della Protezione civile effettuato in due momenti il 6.11.1998 e nei giorni successivi al 20.11.1998;
2)    di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della somma suddetta;
3)    di dare atto dell'eventuale indebito arricchimento della Città nei confronti dell'ACI, per un servizio reso alla Città in ossequio all'ordinanza del Sindaco n. 385-98, qualora non venisse riconosciuto il debito nei confronti della medesima a fronte dell'utilità pubblica derivata alla Città in termini di interventi urgenti ed obbligatori attuati nei confronti di minori e donne incinte per tutelare diritti fondamentali, quali vita e salute;
4)    di dare atto che la spesa in oggetto è inoltre stata finanziata dal contributo di L. 45.470.000 (Euro 23.483,30) approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 547/30.1/IMM. del 29/12/1998, notificata al Comune di Torino l'8 febbraio 1999;
5)    di non rilevare responsabilità alcuna nei confronti di dipendenti e amministratori in relazione alla mancata precedente formalizzazione del debito in oggetto con emissione del connesso impegno della spesa, stante l'urgenza verificatasi e la precedente indeterminatezza della spesa, anche in relazione alla richiesta di contributo di cui al punto precedente.

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