Divisione Edilizia e Urbanistica

99 02225/09


Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 30 marzo 1999)


OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 9.14 "UNIVERSITÀ"- VARIANTE PARZIALE N.9 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1998 (mecc. 9810123/09), esecutiva in data 28 dicembre 1998, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, c.7 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 41/97, la variante parziale n. 9 al vigente P.R.G. di modificazione della destinazione delle norme urbanistiche e di alcune prescrizioni dell'ambito 9.14.
    La deliberazione predetta, unitamente ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 al 17 febbraio 1999.
    Dell' avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio dal 3 al 17 febbraio 1999 e pubblicato sul B.U.R. n.5 del 3 febbraio 1999.
    Nei termini prescritti e cioè entro i 15 giorni successivi e, precisamente, entro il 3 marzo 1999, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 08-25149/1999 del 17 febbraio 1999 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
    Il presente provvedimento, avuto riguardo al fatto che attiene a limitata superficie territoriale con rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti.
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    la presa d'atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della variante parziale n.9 al vigente P.R.G.
2)    la variante parziale n.9 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1998 (mecc. 9810123/09), esecutiva in data 28 dicembre 1998, di adozione della variante medesima.
______________________________________________________________________________