Divisione Edilizia e Urbanistica

99 02224/09


Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
SC - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 30 marzo 1999)


OGGETTO: P.R.G. IMMOBILI SITI IN C.SO TAZZOLI, 176, 184 E IN VIA TARICCO, 3, 5, 7 - VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/77 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.
    
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9809324/09), esecutiva in data 4 gennaio 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, c.7 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 41/97, la variante parziale n.6 al vigente P.R.G. degli immobili siti in c.so Tazzoli, 176, 184 e in via Taricco, 3, 5 e 7.
    La deliberazione predetta, unitamente ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 a 17 febbraio 1999.
    Dell' avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio, dal 3 al 17 febbraio 1999 nonché sul B.U.R. N.5 del 3 febbraio 1999.
    Nei termini prescritti e cioè entro i 15 giorni successivi e, precisamente, entro il 3 marzo 1999, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La delibera in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 12-25925/1999 del 17 febbraio 1999 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE



    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    la presa d'atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della variante parziale n.6 al vigente P.R.G;
2)    la variante parziale n.6 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione (mecc. 9809324/09) citata in narrativa, di adozione della variante medesima.
___________________________________________________________________________________________