Divisione Edilizia ed Urbanistica
99 01421/09

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "E 27 - E 29" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I. - APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE, CORREZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 L.U.R. n. 56/77 E MODIFICAZIONI AL PEEP "E 29" ART.34 L. 865/71.

    Proposta dell' Assessore Corsico,
    di concerto con gli Assessori Alfieri e Viano.

    I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
    Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti previsti dalla Legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana e sono state disciplinate la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
    La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale del 26 ottobre 1995 mecc. 9507792/47).
    Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava, tra gli altri, il PRIU proposto dal consorzio I.C.C. s.r.l. concernente l'area "E 27 - E 29".
    In seguito a richiesta di finanziamento di lire 4.900.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "E 27 - E 29" al finanziamento nella misura di L. 3.699.000.000.
    Il consorzio I.C.C. s.r.l. si obbligava con atto unilaterale d'obbligo (Rogito dr. Martucci, notaio in Torino, rep. 56347, reg. atti priv. di Torino- 20/11/1996 - n. 13965; rettificato con atto unilaterale d' obbligo Rogito dr. Martucci, notaio in Torino, rep.57729, reg. atti priv. di Torino - 17/7/1997 - n. 14689), alla realizzazione di due centri commerciali a totale carico dei proponenti

per la somma di lire 9.367.000.000, alla somma di lire 940.000.000 per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri urbanistici, nonchè alla somma di lire 500.000.000 a titolo di risorse aggiuntive agli oneri di urbanizzazione per l'attuazione del Programma.
    Con deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio Comunale approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte di PRIU, tra i quali quello concernente l'area denominata "E 27 - E 29".
    La Giunta Comunale con deliberazione del 24 luglio 1997 (mecc. 9704693/57), approvava correzioni di errori materiali, integrazioni e specificazioni degli allegati tecnici della precedente deliberazione consiliare, senza mutare gli indirizzi e i contenuti fondamentali del programma.
    In data 30 luglio 1997, veniva sottoscritto il protocollo d' intesa avente ad oggetto l'attuazione e il finanziamento del PRIU "E 27 - E 29", tra il Ministero dei LL.PP. e la Città di Torino.
    In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997, che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica definitiva e di quella preliminare delle opere pubbliche.
    A tal fine il Sindaco della Città di Torino, ente con competenza primaria sul programma, indiceva la conferenza di servizi per il giorno 28 maggio 1998, convocando i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, durante la quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla conclusione dell' accordo di programma, nonchè individuata la documentazione e i pareri necessari.
    Con deliberazione della Giunta Comunale 21 luglio 1998 (mecc. n. 9806345/16) veniva approvata la realizzazione dei due centri commerciali, e con deliberazione del Consiglio Comunale 28 settembre 1998 (mecc. n. 9806849/46) si approvava il progetto preliminare per la riqualificazione delle aree verdi delle zone interessate.
    Nelle successive conferenze del 28 settembre, 11 novembre, 16 dicembre veniva esaminata la documentazione e definito il testo dello schema di convenzione.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori stradali e di illuminazione pubblica.
    La conferenza del 21 dicembre esprimeva l'assenso sul contenuto dell'accordo.
L' accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP. in persona dell' arch. Mara MOSCATO, per atto di delegazione del Direttore Generale del
Coordinamento Territoriale e la Città di Torino in persona del vicesindaco Domenico CARPANINI.
    L' accordo di programma apporta correzioni ed adeguamenti al P.R.G. della Città, ai sensi dell' art. 17 comma 8 lett. a) e b) L.U.R. n. 56/77, ed inoltre costituisce variante del PEEP "E 29", ai sensi dell' art. 34 legge n. 865/1971.
    Lo stesso prevede la realizzazione di due centri commerciali pubblici ubicati rispettivamente nelle zone E27 ed E29, per complessivi mq. 4.560, la realizzazione di opere

pubbliche complementari ai centri commerciali (accessi veicolari e pedonali a raso, piazzette, spazi pubblici aperti e/o coperti da portici, ecc.), parcheggi, interventi aggiuntivi alle aree verdi esistenti, altre opere di urbanizzazione. Le aree sulle quali devono essere realizzati i centri commerciali sono comprese nei due Piani di Edilizia Economica Popolare (PEEP) denominati E27 ed E29 e sono destinate a servizi pubblici per attrezzature di interesse comune, tra le quali sono ricompresi i centri commerciali pubblici.
    L' area sulla quale è prevista la realizzazione del centro commerciale E27 è di proprietà della Città e sulla stessa viene costituito un diritto di superficie per 99 anni in favore del consorzio I.C.C. s.r.l., verso corrispettivo di lire 925.598.071.
    L' area sulla quale è prevista la realizzazione del centro commerciale E29, nonchè l'area a suolo pubblico nel comprensorio E29, a suo tempo di proprietà della Città, sono state trasferite, con provvedimento regionale, ai sensi dell'art. 5 del D.lg. n.502/92 all'Azienda Ospedaliera S. Giovanni, che si è impegnata a ritrasferire la proprietà dell' area alla Città. Anche su queste aree verrà costituito un diritto di superficie per 99 anni in favore del consorzio I.C.C. s.r.l., verso il corrispettivo di L. 786.401.928.
    Tale programma riveste indubbiamente una notevole importanza in vista del recupero e della riqualificazione di parti del territorio cittadino, conseguentemente la Civica Amministrazione ne valuta in maniera favorevole la sua attuazione.
    Le risorse finanziarie per gli interventi pubblici e privati sono di seguito individuate:
-    finanziamento del Ministero dei LL.PP. di L. 3.699.000.000 pari a Euro 1.910.374,07;
-    oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di L. 582.734.649 relativi all'area "E27" e Lire 495.265.351 relativi all' area "E29", per complessive L. 1.078.000.000 pari a -Euro 556.740,54;
-    risorse aggiuntive private di L. 270.326.540 per l'area "E27" e L. 229.673.460 per l'area "E29", per complessive L. 500.000.000 pari a Euro 258.228,45;
-    finanziamento del Comune di L. 4.500.000.000 pari a Euro 2.324.056,05;
-    realizzazione dei centri commerciali da parte dei privati di L. 3.791.382.150 relativi all'area "E27" e L. 4.060.869.747 relativi all'area "E29", per complessive L. 7.852.251.897 pari a Euro 4.055.349,67.
Il cronoprogramma definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento.
L'attuazione dei contenuti dell'accordo di programma e l'ambito di applicazione del medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposite convenzioni che il consorzio I.C.C. s.r.l. dovra' sottoscrivere nei successivi 30 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R. dell'atto di approvazione del presente accordo, per quanto concerne il comprensorio "E27," ed entro il termine di 30 giorni dal ritrasferimento della proprietà dell'area dall'Azienda Ospedaliera S.Giovanni alla Città, per quanto riguarda il comprensorio "E29".
    Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Preso atto che la Circoscrizione n. 5 non ha espresso il richiesto parere nei termini dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, si prescinde dal parere della stessa, mentre la Circoscrizione n. 4 ha formulato parere negativo (all. 4 - n. ) in relazione al quale si formulano le seguenti controdeduzioni:
    Il parere del Consiglio Circoscrizionale n. 4 del 9 marzo 1999 all'Accordo di Programma per la definizione e l'attuazione del programma di riqualificazione urbana 'Urbanizzazioni E27- E29' conferma le osservazioni già espresse nella delibera dell'8 ottobre 1997 al progetto preliminare relativo alla sistemazione viabile della via P. Cossa (tratto da piazza Cirene al fiume Dora).
    In sede di redazione definitiva del PRIU il Settore Suolo Publico della Divisione Ambiente e Mobilità aveva già modificato il progetto sopra citato eliminando il sottopasso pedonale e il parcheggio annesso alla rotatoria di rallentamento.
    Tale modifica ha comportato conseguentemente una riduzione della spesa complessiva dell'opera.
    Inoltre si vuole precisare che se la realizzazione della rotatoria riduce il verde del parco Carrara, in modo marginale, dall'altro offre maggior sicurezza alla circolazione.
    Infatti, pur non essendo strettamente connessa con l'incrocio di accesso alle zone E27-E29, è con lo stesso integrato in quanto contribuisce a ridurre la velocità veicolare prima dell'incrocio stesso.
    Pertanto l'osservazione del Consiglio della Circoscrizione 4 è stata parzialmente accolta.
    Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.;
    Visto il P. R. G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)    di approvare la costituzione del diritto di superficie, ai sensi dell'art.32, lett. m) della Legge142/90, della durata di 99 anni in favore del consorzio I.C.C.con sede in Torino, via Lamarmora, 31 per la realizzazione dei centri commerciali, così come disciplinato da

apposite convenzioni (all. n. 1A - 1B)) da stipularsi tra il consorzio medesimo e la Città per l'attuazione del programma definitivo di riqualificazione denominato "E27 - E29";
2)    di approvare specificatamente le correzioni e gli adeguamenti al PRG ai sensi dell'art. 17, c.8., della L.U.R. n.56/77 e s.m.i., nonchè le modificazioni al PEEP E29 ai sensi dell'art. 34 della L. n. 865/71 contenute nel programma stesso (all. 2-3 - nn. );
    Per l'approvazione delle opere finanziate dalla Città nonchè per l'individuazione delle relative risorse finanziarie, si provvederà con successivi provvedimenti.
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.