Divisione Servizi Civici e Tributari
9901225/13

Settore Gestione Tributi

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 1998 (mecc. 9800602/13) le tariffe dell'imposta comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvate con D.Lgvo 15 novembre 1993 n. 507 ed entrate in vigore a decorrere dal 01.01.1994, sono state aumentate del 10 per cento.
    L'aumento è stato applicato in forza della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” che all'art. 11 comma 10 dà facoltà ai Comuni di aumentare le tariffe di cui trattasi fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.
    In seguito all'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 1997 n. 446 che all'art. 63 consente ai Comuni, in sostituzione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, di istituire il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, la Città di Torino ha adottato uno specifico regolamento secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 52 e 63 della stessa Legge 446/97.
    Tale regolamento è stato approvato il 21 dicembre 1998 con deliberazione (mecc. 9810083/13) ed in esso, al fine di conseguire un generalizzato snellimento delle procedure ed una semplificazione degli adempimenti da parte dei cittadini, sono state escluse dal canone numerose occupazioni di spazi ed aree pubbliche collegate al commercio quali: i vasi ornamentali, zerbini, lampade e altri corpi illuminanti, elementi di arredo urbano, nonché la sporgenza di tende, insegne e mezzi pubblicitari posti sul suolo pubblico.
    Considerato che le agevolazioni di cui sopra si traducono in una minore entrata nel bilancio del Comune, tenuto conto altresì che nel periodo 1° gennaio 1994 - 30 novembre 1998 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (costo della vita) è aumentato del 15,7 per cento, si ritiene di compensare i minori introiti aumentando le tariffe dell'imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni stabilite dal D.Lgvo 507/93, del 20 per cento, con un aumento rispetto alle tariffe 1998 del 9,09 per cento.


    Visto infine che la Legge Finanziaria 1999 prevede il differimento al 31 marzo 1999 l'approvazione delle tariffe e dei bilanci dei Comuni per l'anno 1999 e che di conseguenza non è

stato possibile predisporre gli atti per consentire ai contribuenti i pagamenti della pubblicità annuale entro il 31 gennaio come previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgvo 507/93, si ritiene opportuno e necessario dichiarare non punibile ai sensi dell'art. 6 punti 2 e 5 del Dlgvo 472/97, i contribuenti che effettueranno pagamenti tardivi purché gli stessi siano versati entro il 30 aprile 1999.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano:
    a)    l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, del 20 per cento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni stabilite dal D. Lgs 507/93, con l'incremento del 9.09 per cento rispetto alle tariffe applicate nel 1998;
    b)    le nuove tariffe, quali risultano dal prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, che modifica, aumentandole, le tariffe indicate nell'allegato B del regolamento per l'imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore (all. 1 - n. );
    c)    di dichiarare non punibili ai sensi dell'art. 6 punti 2 e 5 del Dlgvo 472/97 i contribuenti che effettueranno pagamenti tardivi oltre il 31 gennaio purché gli stessi siano versati entro il 30 aprile 1999;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.