Divisione Patrimonio

99 00910/08

Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 2 marzo 1999)

OGGETTO: TERRENO MUNICIPALE SITO IN TORINO -VIA CORRADINO - CESSIONE AI SIGNORI VALLINOTTO - DAMIANI - CUFFINI - APPROVAZIONE - IMPORTO LIRE 275.000.000 (EURO 142.025,65).

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Città risulta proprietaria di un terreno sito in Torino - via Corradino della superficie di mq. 348 circa, destinato dal Nuovo Piano Regolatore Generale a “zona urbana consolidata residenziale mista del tipo M1 con indice di edificabilità di 1,35 mq. SLP/mq SF” (pratica inventario n. 2412), da tempo concesso in uso ai Sigg.ri Vallinotto, Damiani e Cuffini.
    Recentemente i suddetti concessionari, proprietari dell'immobile limitrofo, ne hanno richiesto la cessione per utilizzo dello stesso ad uso passaggio e parcheggio autovetture.
    Sentito in merito il Settore Riorganizzazione e Riqualificazione Patrimonio, lo stesso ha espresso parere favorevole a tale alienazione stimando in Lire 275.000.000 (pari a L./mq. 790.000) il valore dell'immobile.
    Atteso che l'area per la sua ubicazione e configurazione non presenta possibilità di utilizzo per la Città, e che un'eventuale vendita ad asta pubblica comporterebbe una sensibile diminuzione del valore stimato, trattandosi di immobile concesso in uso, con regolare contratto, ai richiedenti, quale passaggio di accesso alla proprietà e parcheggio, la Civica Amministrazione ritiene di addivenire alla cessione al valore suindicato.
    Avendo i richiedenti dichiarato di accettare tale valore, si rende opportuno provvedere all'approvazione della cessione dell'immobile in oggetto, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento deliberativo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare l'alienazione ai Signori Vallinotto Michele, Vallinotto Valentina, Damiani Rosanna ved. Vallinotto, Cuffini Carla in Vallinotto del terreno municipale sito in Torino - via Corradino - alle seguenti condizioni:
1)    la Città cede il terreno municipale sito in via Corradino, della superficie di mq. 348 circa, descritto a Catasto al Fg. 1455 n. 364, meglio indicato nell'unita planimetria (all. 1 - n. ) ai seguenti signori:
    -    Vallinotto Michele nato a Nichelino il 17 giugno 1926 - residente in Moncalieri - via Plauto 8 - cod. fisc. VLL MHL 26H17 F889L;
    -    Vallinotto Valentina nata a Torino il 16 maggio 1968 - residente in Carignano - via XXIV Maggio n. 14 - cod. fisc. VLL VNT 68E56 L219T;
    -    Damiani Rosanna vedova Vallinotto nata a Torino il 29 maggio 1936 - residente in Carignano - via XXIV Maggio n. 14 - cod. fisc. DMN RNN 36E69 L219U;
    -    Cuffini Carla in Vallinotto nata a Torino il 10 novembre 1928 - residente in Moncalieri - via Plauto n. 8 - cod. fisc. CFF CRL 28S50 L219J;
2)    l'area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge;
3)    il corrispettivo di cessione resta stabilito in Lire 275.000.000 a corpo (EURO 142.025,65), che i richiedenti verseranno in sede di formalizzazione dell'atto di trapasso di proprietà; quest'ultimo è subordinato alla condizione che alla data di formalizzazione gli acquirenti non risultino debitori nei confronti della Città;
4)    il contratto di concessione, attualmente in corso, si intenderà automaticamente risolto alla data di stipulazione dell'atto di vendita;
5)    le spese di atto e conseguenti saranno a carico degli acquirenti.
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di entrata.
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