Divisione Economia e Sviluppo
.9900788/58

Settore Mercati all'Ingrosso

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MERCATO INGROSSO FIORI - CANONI DI CONCESSIONE PER PRODUTTORI AGRICOLI - INTRODUZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA PER GIACENZE NOTTURNE DI MERCE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini
    e dell'Assessore Alfieri.

    Il vigente Regolamento del Mercato Ingrosso Fiori, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1997, esecutiva dall'11 aprile 1997 e modificato agli artt. 21 e 24 prevede all'art. 24 comma 5°, che i Produttori Agricoli possano depositare le rimanenze della merce rimasta invenduta al termine delle contrattazioni, nello spazio di vendita assegnato, corrispondendo apposita tariffa di “giacenza notturna”.
    Poiché le tariffe in vigore, approvate con la deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 1997 e confermate per l'anno 1998 con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 1998 (mecc. 9801344/58), esecutiva dal 24 marzo 1998, prevedono una tariffa unicamente mensile per metro quadrato occupato, ne consegue che tali giacenze possano essere contabilmente concretizzate solo per periodi corrispondenti al mese intero.
    Stante che l'esigenza più volte manifestata dai singoli Produttori Agricoli nonché dalle rispettive Associazioni di Categoria, è invece quella di consentire giacenze notturne anche per periodi inferiori al mese intero, si rende necessario l'introduzione di una tariffa giornaliera che, commisurata alle esigenze avanzate può essere congruamente individuata in Lire 500 (EURO 0,26) più IVA al giorno per metroquadro occupato.
    Eventuali attrezzature necessarie alla vendita (tavolini, carrelli, scaffalature, ecc.) non superiori a metriquari 1 (uno) lasciate nello spazio assegnato, non comporteranno oneri di giacenza notturna.
    La Commissione Consultiva del MIF prevista dall'art. 4 del Regolamento succitato, nella seduta del 13 maggio 1998 ha espresso parere favorevole all'adozione della tariffa di cui sopra nonché alle nuove modalità di applicazione.
    Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di confermare il canone mensile in vigore relativo all'occupazione plateatico per giacenze, deposito cesterie vuote e per deposito merce dei produttori nell'importo di Lire 10.900 (EURO 5,62) + IVA al metroquadro;
2)    di introdurre la nuova tariffa giornaliera di Lire 500 (EURO 0,26) + IVA al metroquadro per le giacenze notturne di cui sopra;
3)    di non considerare come tali l'eventuale occupazione notturna con attrezzature necessarie alla vendita (tavolino, carrello, scaffalature, ecc.) purché questa sia limitata a metriquadri 1 (uno). In caso di occupazione superiore a 1 metroquadro, verrà conteggiato l'intero spazio occupato.
    Si fa riserva di adeguare le tariffe di cui sopra agli incrementi previsti secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Comunale.
    Questo nuovo metodo avrà un periodo di sperimentazione di sei mesi, trascorsi i quali l'Amministrazione si riserva di valutarne le risultanze al fine di stabilire se mantenere il metodo sperimentale o ripristinare il vecchio sistema.
    Le entrate derivanti dai canoni e tariffe di cui sopra, saranno introitate alle relative risorse del Bilancio 1999;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.