Servizio Centrale Risorse Finanziarie
9900454/24

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 1999 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    La Legge n. 142/1990, all'articolo 32 lettera G), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".
    Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 1, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi, per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art. 32, lettera g) della Legge 8 giungo 1990 n. 142;
    Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto Comunale;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 1999 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili.


Tributi

a)      I.C.I.
    Salvo quanto previsto più sotto, per il 1999 le aliquote resteranno invariate rispetto a quelle del 1998, mentre la detrazione per l'abitazione principale, raguagliata ad anno, sarà elevata da L. 230.000 a L. 240.000 ed estesa ai contribuenti di cui all'art. 4 comma 2 punti da a) ad e) del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione n. 401 del Consiglio Comunale del 21dicembre1998 (mecc. 9810081/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999, fermo restando che nessun contribuente, con l'eccezione dell'A.T.C. e delle cooperative edilizie a propietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di L. 240.000 annue.
    Le norme di detto Regolamento saranno applicate dal 1° gennaio 1999 come previsto da D.L. n. 8 del 26 gennaio 1999 art. 31.
    Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché dell'art. 2, comma 4 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto di cui infra, è prevista, l'applicazione dell'aliquota del 4, 5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
    Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili non locati alla data del 31 dicembre 1998 per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni sempre che la registrazione fosse obbligatoria, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, punti a) e b) del Regolamento I.C.I. precitato.
b)      ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
    Per l'esercizio 1999, come consentito dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/98, si applicherà l'aliquota dell'Addizionale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,1%.
c)      T.A.R.S.U.
    In deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, la Legge n. 448/98 all'art. 31 punto 7, stabilisce che per il 1999 continueranno ad essere applicati i criteri di commisurazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nel 1998.
    Il termine del 1999 per procedere all'istituzione della tariffa da applicare a seguito della soppressione della T.A.R.S.U., previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 è stato abolito dall'art. 31 punto 8 della L. 448/98.
    Per l'anno 1999 si ritiene di dover incrementare mediamente del 6% le tariffe vigenti nel 1998.
d)     IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONI RELATIVI.
    Nel 1998 si è provveduto ad applicare una maggiorazione dell'imposta del 10% nonostante

l'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/97 consentisse un aumento fino al 20%. Nel 1999 si completerà l'aumento applicando l'ulteriore maggiorazione del 9,09%, anche per recuperare la minor entrata dovuta al fatto che con l'introduzione del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche, al fine di snellire le procedure e semplificare gli adempimenti da parte dei cittadini, sono state escluse dal canone numerose occupazioni collegate alle attività commerciali, quali le sporgenze delle tende, insegne e altri mezzi pubblicitari, compresi i faretti e le lampade.
    Gli interventi che si intendono avviare e proseguire nel 1999 sono interventi mirati ad erodere l'area dell'evasione fiscale e precisamente:
    -    dopo il favorevole esito dell'iniziativa della numerazione univoca delle unità immobiliari, si procederà ad intensificare le operazioni al fine precipuo di individuare gli evasori totali all'I.C.I. ed alla T.A.R.S.U.
    -    la liquidazione dei pagamenti omessi o irregolari nonché l'accertamento delle dichiarazioni omesse o infedeli relative all'I.C.I. dovuta per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
    -    Il completamento degli interventi finalizzati al classamento degli immobili denunciati con rendita provvisoria a catasto, secondo il protocollo d'intesa con il Collegio dei Geometri della Provincia di Torino e con il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. Verrà inoltre avviata in collaborazione con tale Dipartimento la notificazione delle rendite definitive agli interessati.
    -    Proseguiranno le attività volte al recupero dell'evasione totale o parziale dell'I.C.I.A.P. dovuta fino al 1997, tenuto conto che tale imposta è stata abolita con effetto dal 1998.
    Infine, a seguito del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che ha attribuito ai Comuni ampia potestà deliberativa su tutti i tributi comunali, si è già provveduto ad emanare i Regolamenti per l'applicazione dell'I.C.I. e del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Nel 1999 si provvederà a completare quanto previsto dal precitato decreto provvedendo a redigere e a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento che istituisce il Canone sulle autorizzazioni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'ambiente e sul territorio e di conseguenza dal 2000 sarà abolita l'imposta sulla pubblicità.
    Per l'anno 1999, infine, il Comune introiterà come compartecipazione al gettito I.R.A.P., ai sensi del art. 27 del precitato D.Lgs. 446/97, una quota pari al gettito riscosso nel 1997 dall'I.C.I.A.P. e dalle Tasse di concessione comunale.

Canoni suolo pubblico e depurazione acque.

    Per effetto del D.Lgs. n. 446/97 che ha concesso ai Comuni la possibilità di trasformare la

tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche in canone di natura patrimoniale da riscuotere in base a tariffe autonomamente determinate dal Comune, e dalla Legge 448/98 che ha dichiarato che il canone di fognature e depurazione acque non ha natura tributaria bensì costituisce quota di tariffe, occorre inserire le tariffe relative alla C.O.S.A.P. e al Canone precitato tra le entrate extratributarie.
a)     C.O.S.A.P.
    La tariffa per l'anno 1999 prevista dalla deliberazione n. 404 del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9812169/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 è determinata in L. 310 mq/giorno. La COSAP assorbe tutti i canoni concernenti la medesima occupazione.
b)     CANONE PER L'ALLONTANAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
    Considerato che dal 25 Settembre 1996, data dell'ultima deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9605937/13) in materia, la tariffa è rimasta invariata, si ritiene ora di fissarla, con decorrenza 1° gennaio 1999, nell'importo massimo stabilito dal C.I.P.E. con la deliberazione del 26 giugno 1996 pubblicata nella G.U. n. 176 del 20 luglio 1996, pari a L. 170 al mc. (di cui L.160 a favore del Comune di Torino e L. 10 a favore dell'Azienda Po Sangone) rinunciando ai possibili ulteriori incrementi percentuali deliberati dal C.I.P.E. stesso, con il provvedimento di cui sopra (maggiorazione ulteriore del 2, 50% per il 1997) e con il successivo del 27 novembre 1996 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1997 ( maggiorazione ulteriore dell'1,40% per il 1997).

Tariffe e rette per la fruizione dei servizi e dei beni

    Le politiche tariffarie a livello nazionale saranno gradualmente tarate sulla scorta di due principi:
a)    il graduale riequilibrio dell'onere dei servizi tra l'utenza diretta e la fiscalità generale (vedi ad es., l'obbligo recentemente introdotto per il trasporto locale di copertura dei costi al 35%);
b)    l'inserimento di criteri equitativi nelle politiche tariffarie stesse ispirate al redditometro di cui al D.Lgs. n. 109/98.
    L'applicazione di questi due criteri, non determina automaticamente in tutti i servizi un aumento delle tariffe unitarie.
    Il redditometro, ad esempio, ha come finalità primaria quella di collocare ogni utente in una fascia tariffaria equa e può quindi condurre, in alcuni casi, anche ad una riduzione delle tariffe intermedie a parità di gettito per l'erogatore del servizio.
    Grava sull'organica applicazione del redditometro il ritardo caratteristico dell'Amministrazione Fiscale nella certificazione dei redditi effettivi, ritardo cui le Amministrazioni Locali debbono far fronte con una intelligente azione di monitoraggio statistico.
    Si tratta, in definitiva, di un significativo passo della politica sociale che formerà oggetto di deliberazioni di merito che saranno, con i limiti che precedono, adeguatamente istruite dagli Uffici.


    In applicazione, quindi, al D.Lgs. n.109/98, la Città di Torino intende applicare ai redditi dei nuclei famigliari dei bambini frequentanti gli asili nido gestiti dall'Amministrazione comunale l'indicatore della situazione economica (I.S.E.). E' necessario perciò acquisire i dati che consentano di predisporre opportunamente tale strumento.
    A tal fine tutti i genitori che intendono reiscrivere il proprio figlio negli asili nido per l'anno scolastico 1999/2000 nonché coloro che presentano domanda per la prima volta, dovranno presentare una specifica richiesta compilando il modulo per l'autocertificazione dei redditi e della situazione patrimoniale predisposto dall'Amministrazione.
    La compilazione del predetto modulo consentirà l'inserimento nelle fasce tariffarie agevolate, mentre la non compilazione comporterà l'automatico inserimento nella tariffa massima non inferiore all'80% del costo del servizio.
    Il reddito va riferito al nucleo famigliare convenzionale che risulta composto: dal richiedente; da tutti coloro risultanti nello stato di famiglia alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela; dai genitori e dagli altri figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica, se non legalmente separati o divorziati.
    Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, si considera facente parte del nucleo famigliare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento.
    Il Consiglio Comunale si riserva di adottare successivi provvedimenti deliberativi atti ad introdurre, a partire dall'esercizio 1999, eventuali nuove aliquote e tariffe connesse all'entrata in vigore della normativa relativa al redditometro.
    Resta comunque confermato che, in attesa dell'applicazione del redditometro, nel 1999 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi vengono variate del 1,5% per tenere conto del fenomeno inflattivo relativamente alle tariffe aggiornate al 1998. Per le tariffe aggiornate ad anni precedenti, l'aumento sarà pari al totale degli adeguamenti relativi agli anni precedenti.
     I provvedimenti relativi ai proventi cimiteriali e funerari e alla revisione tariffaria di alcuni servizi assistenziali, sono oggetto di separate deliberazioni consiliari.
    Gli adeguamenti tariffari relativi agli altri servizi educativi scolastici entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 1999.
    Le tariffe relative all'uso della Fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dell'Accesso ai Documenti Amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
    Le deliberazioni relative al sistema tariffario del 1999 già adottate dalla Giunta Comunale e coerenti con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, entreranno in vigore dopo l'approvazione dello stesso.

Canoni per le locazioni
    
    Per i contratti ad uso abitativo viene applicato il regime disciplinato dalla legge n. 359/92 relativa ai “patti in deroga”, applicando per la determinazione dei canoni la c.d. “Circolare

Cristofori”.
    Vengono comunque salvaguardati gli inquilini con reddito contenuto nei limiti di reddito che costituisce requisito per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica, applicando nei loro confronti la Legge n. 392/78 sull'equo canone.
    Per quanto concerne poi i contratti scaduti e quelli a scadere, in attesa di regolamenti applicativi della nuova normativa introdotta con la Legge n. 431/98, abrogativa delle precedenti, si provvederà transitoriamente ad applicare un'indennità di occupazione, pari al canone di locazione percepito sino alla scadenza contrattuale”.
    Per i contratti ad uso commerciale, dopo l'entrata in vigore della legge 537/93, i canoni sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.
Se ne conferma l'applicazione anche per il 1999.
    I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 1999, è contenuta nello Statuto della Città e nell'apposito Regolamento in vigore dal luglio 1995.