Divisione Servizi Cimiteriali
9900445/40


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE TARIFFARIO. QUOTAZIONI IN EURO.

    Proposta dell'Assessore Torresin e
    del Vicesindaco Carpanini.

    L'aggiornamento delle tariffe dei servizi cimiteriali si rende necessario per avvicinare il più possibile il costo di produzione delle prestazioni, dei servizi e delle forniture erogate dai servizi comunali ai corrispettivi che vengono richiesti ai cittadini fruitori.
    Si tratta, quindi, di individuare un giusto equilibrio del rapporto costi-ricavi che tenga in dovuto conto la natura di servizi essenziali delle prestazioni funerarie e salvaguardi da ogni aggravio economico le fasce sociali più deboli per quanto riguarda le attività istituzionali.
In tal senso gli incrementi operati sono riferiti oltre che al generale aggiornamento ISTAT - molto limitato (+1.6%) - per la ridotta inflazione verificatasi nel 1998, al semplice adeguamento ai costi reali o ad una migliore e più chiara differenziazione dei Servizi, come nel caso dei funerali.
    L'esperienza degli uffici addetti alla applicazione delle nuove tipologie di servizi (ornamentazione-operazioni cimiteriali) ha richiesto, inoltre, l'integrazione di nuove tariffe per forniture e operazioni non previste in precedenza o per meglio far corrispondere gli importi alle prestazioni erogate.
    I nuovi valori tariffari sono dedotti da precise analisi dei costi delle operazioni da eseguire.
    Le tariffe aggiornate relative alla concessione dei loculi vengono ridotte dell'importo corrispondente alla operazione di tumulazione per consentire una più corretta distinzione della tipologia di servizi e dei conseguenti flussi di entrata: gli introiti per le concessioni dei loculi attengono ai capitoli degli investimenti, mentre i corrispettivi per prestazioni cimiteriali confluiscono nei capitoli di spesa corrente.
    I forti aumenti tariffari delle operazioni di esumazione/estumulazione straordinarie derivano dagli elevati oneri imposti dalle norme di sicurezza per i lavoratori (D.Lvi 626/94 -

242/96) e scaturiscono da una dettagliata analisi dei costi di tali attività cimiteriali che sono, in assoluto le più disagevoli e rischiose per la salute psico-fisica degli operatori.
    Si è reso necessario, inoltre, rivedere i criteri di valutazione delle tombe decadute del Cimitero Monumentale sulla scorta dell'esperienza di applicazione finora sviluppata. Si è operato una semplificazione dei parametri di stima in modo da produrre valori più congrui e realistici rispetto alla situazione specifica dei siti in concessione.
    Per venire incontro alla elevata richiesta di loculi concessi in vita vengono previste le tariffe relative alle sepolture a tumulazione comprese in grandi tombe decadute e concedibili singolarmente.
Al fine di rispettare le direttive per l'attuazione del nuovo sistema monetario in EURO (direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997) il tariffario dei servizi cimiteriali viene completato con le corrispondenti quotazioni in EURO calcolate sul valore unitario di 1 EURO = 1936,27 Lire, valido dal 1° gennaio 1999 solo per le transazioni e pagamenti non in contanti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per le ragioni espresse in narrativa l'allegato (all. 1 - n. ) tariffario aggiornato dei servizi funerari e cimiteriali, che è parte integrante della presente deliberazione.
Le tariffe entrano in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla data di approvazione del presente atto.


Emendamento all'allegato 1 - Tariffario aggiornato dei servizi funerari e cimiteriali - A pag. 1, al capitolo I “TRASPORTI E PRESTAZIONI FUNERARIE”, si rettifica la tariffa 1999, relativa alla voce c) “Supplemento precedenti tariffe a) e b) per trasporto con autofunebre (sia per adulti sia per infanti) da e per lo scalo aeroportuale di Caselle”
    da: “ L. 250.000 pari a EURO 129,11"     a: “L. 150.000 pari a EURO 77,47"



TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI



                                 TARIFFE     TARIFFE
                                     1998         1999
I - TRASPORTI E PRESTAZIONI FUNERARIE
                                         Lire         Euro    

a) Prelievo e trasporto per funerale in Citta
nei casi previsti dall'art. 17 - 1° comma punti a), b), c)  

L. 392.000  

L. 398.000  

205,55  
b) Maggiorazione precedente tariffa per funerale
con doppio servizio nei casi previsti dall'art. 17
4° comma punti 1) e 2) del Regolamento Comunale  

L. 157.000  


L. 160.000  


82,63  

c) Supplemento precedenti tariffe a) e b) per trasporto con
autofunebre (sia per adulti sia per infanti) da e per
lo scalo aereoportuale di Caselle  

L. 392.000  


L. 150.000  


77,47  

d) Trasporto di corone di fiori al seguito di funerale con autofunebre   L. 79.000   L. 80.000   41,32  
e) Supplemento per corteo funebre
        * e1) successivo alla funzione religiosa
        * e2) precedente alla funzione religiosa  
 
L. 120.000
L. 180.000  

61,97
92,96  
f) Prelievo semplice (dal luogo del decesso) per destinazione
salma in altro Comune  
 
L. 180.000  

92,96  
g) Prelievo con doppio servizio (dal luogo decesso e per funzione
religiosa) per destinazione salma in altro Comune  
 
L. 280.000  

144,61  
h) Prelievo di salma in arrivo da altro Comune per funzione religiosa     L. 230.000   118,79  


I bis - DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE
    
i) Diritto di privativa - art. 13 Regolamento Comunale          L. 392.000 L. 200.000 103,29

Tale diritto è dovuto in aggiunta alle tariffe f) - g) - h), per i trasporti di salme effettuati sul territorio comunale da terzi, senza impiego della vettura municipale, in arrivo (anche in seconda sepoltura) da altri Comuni o dall'estero e per i trasporti di salme verso altri Comuni, compresi gli arrivi per cremazione le cui ceneri ritornano in altri Comuni. E' escluso dal diritto il trasferimento di resti o ceneri.    

Nota:

in caso di appalto dei soli servizi municipali il suddetto diritto di privativa diverrà “diritto fisso comunale” (art. 19 - 2° comma DPR 285/90) e sarà dovuto per tutti i trasporti di salme effettuati sul territorio comunale da terzi, compresi gli arrivi (anche in seconda sepoltura) e le partenze da e per altri Comuni, compresi gli arrivi per cremazione le cui ceneri ritornano in altri Comuni; con esclusione dei trasporti di resti o ceneri.