Servizi Civici e Tributari
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 17 dicembre 1998)



OGGETTO: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997 n. 446, oltre a istituire l'imposta regionale sulle attività produttive venivano aboliti alcuni tributi comunali fra i quali, dal 1999 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgvo 15 novembre 1993 n. 507.
    Lo stesso decreto 446/97 dava facoltà alle Province e ai Comuni di prevedere, con apposito regolamento che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, fosse assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
    La Giunta Comunale in data 19 novembre 1998 ha approvato, come proposta al Consiglio Comunale (mecc. 9810083/13) il regolamento istitutivo del canone con le modalità previste dagli artt. 52 e 63 del D.Lgvo 446/97 e principalmente:
1)    è stato precisato l'oggetto del canone e da chi è dovuto (artt. 2-3);
2)    sono state indicate le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni e la loro diversa tipologia (artt. 4-5-6-7);
3)    tenendo conto della loro importanza, le strade, aree e spazi pubblici, sono stati suddivisi in cinque categorie aggiornando il viario già in vigore per la TOSAP e che risulta ormai obsoleto (art. 9);
4)    viene stabilito che la tariffa giornaliera riferita all'unità del metro quadrato o lineare è determinata sulla base della classificazione delle vie di cui al punto 2), della durata dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata nonchè al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, prevedendo l'applicazione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione (artt. 8-10);



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5)    sono state indicate le modalità e termini di pagamento del canone, forme coattive di riscossione, rimborsi (artt. 12 -16 -18);
6)    sono indicate le occupazioni non assoggettate al canone e sono determinati i criteri per la commisurazione del canone per occupazioni particolari (artt. 13-14);
7)    per le occupazioni con cavi e condutture impianti o manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle strumentali ai servizi medesimi si è ritenuto, in sede di prima applicazione di adottare il criterio suggerito nello stesso art. 63 determinando il canone annuo forfettariamente, moltiplicando le misure unitarie di tariffa ivi stabilite per il numero delle relative utenze.
    Il regolamento contiene perciò tutti gli elementi per determinare, per le singole fattispecie di occupazione, l'ammontare del canone secondo i criteri espressi dall'art. 62 del D.Lvo. 446/97 previa la determinazione del valore della tariffa ordinaria.
    Nell'impianto tariffario della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche la tariffa a seconda se l'occupazione è di tipo permanente se superiore all'anno, o temporanea se inferiore all'anno, subisce variazioni anche con il decorrere del tempo, della superficie occupata, oltre che ovviamente per tipologia di occupazione. Tale impostazione porta allo sviluppo di un numero rilevante di tariffe con notevoli scostamenti nel valore anche per medesime fattispecie di occupazione.
    Il regolamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche prevede invece una tariffa ordinaria base unica sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee. Tenuto conto che la tariffa TOSAP permanente per la 1^ categoria per l'anno 1998 è di L. 105.000 al metro quadrato o lineare, la tariffa base ordinaria potrebbe essere 105.000 : 365 giorni pari a 288 lire al metro quadrato o lineare al giorno.
    Considerato peraltro che stante l'estrema eterogeneità delle occupazioni temporanee le quali nella media sono superiori a quelle per le occupazioni permanenti per cui l'incidenza sulla tariffa potrebbe compromettere gli introiti che si intendono mantenere stabili rispetto al 1998, si ritiene di determinare in L. 310 la tariffa giornaliera al metro quadrato o lineare sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9605963/13), esecutiva dal 15 novembre 1996;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:

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favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di Lire 310 per ogni metro quadrato o lineare al giorno sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee.
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