Divisione Servizi Civici Tributari
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Settore Tributi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 1998)


OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE. PROVVEDIMENTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini
    e dell'Assessore Vernetti.

    Con l'articolo 17, comma 3, della Legge n. 128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge n. 146/1994, che disponevano a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n. 253/1984),
    Venendo meno tale assimilazione legale, compete al Comune ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, Decreto Ronchi, disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1998 (mecc. 9804003/21) questa civica Amministrazione ha proceduto per tutto l'anno 1998 all'assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della precitata delibera interministeriale del 27 luglio 1984, norma tecnica tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi).
    Poiché con l'art. 5, comma 2, del D.L. 2 novembre 1998, n. 376, il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'art. 49, comma 1, del precitato Decreto Ronchi, che prevedeva la soppressione da tale data della T.A.R.S.U., è differito al 1° gennaio 2000, si rende necessario, al fine di garantire con continuità ed uniformità lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, di estendere a tutto il 1999, il provvedimento adottato per il 1998, in attesa della determinazione da parte dello Stato dei nuovi criteri in materia previsti dal'art. 18, comma 2, lettera d), del Decreto Ronchi.
    Tutto ciò premesso,



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LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nel territorio cittadino compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (all. 1 - n. ), integrato dagli accessori per l'informatica.
    Tale provvedimento avrà efficacia fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1999;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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