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Settore Servizi Meccanizzati
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 3 dicembre 1998)

OGGETTO: TRASPORTI SCOLASTICI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PER IL PERIODO 1° GENNAIO 1999-31 AGOSTO 2000. SPESA PRESUNTA L. 1.800.000.000 OLTRE IVA.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con gli Assessori Pozzi e Peveraro.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55) dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 luglio 1998, e determinazione n. cronologico 251 approvata in data 11 agosto 1998 (mecc. 9807043/19), esecutiva dal 26 agosto 1998 e determinazione n. cronologico 400 approvata in data 27 agosto 1998 (mecc. 9807263/07), esecutiva dal 1° settembre 1998, si è provveduto ad affidare all'azienda speciale ATM la gestione integrata dei servizi di trasporto scolastico socio-educativi e socio-assistenziali, consistenti nel trasporto casa-scuola e viceversa di soggetti svantaggiati frequentanti i vari ordini di scuola nonchè i Centri Socio-Terapeutici e i CESM (Centri Educativi Speciali Municipali) ed anche di soggetti normodotati ove ricorrano le condizioni previste da precedenti atti deliberativi che avevano stabilito i criteri da osservare per la concessione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del trasporto scolastico individuale.
    L'esercizio di tali trasporti da parte dell'ATM è operativo dall'inizio del corrente anno scolastico.
    Onde completare la razionalizzazione delle attività di trasporto scolastico è necessario provvedere all'affidamento ad un'azienda specializzata anche dei servizi di trasporto collettivi, cioè concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate dal Comune durante l'anno scolastico, e durante l'Estate ragazzi, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica e non compresi fra quelli eserciti dall'ATM.
    Tale azienda specializzata può essere individuata nella SATTI s.p.a., che essendo società a capitale integralmente comunale, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di tale servizio pubblico al di fuori di procedure concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì solo di apposita convenzione, conformemente all'art. 22 della legge 142/90 con il quale si prevede la possibilità di affidare servizi pubblici locali a s.p.a. o s.r.l., nonchè a quanto indicato dalla Corte



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di Cassazione Unica 6.5.1995 n. 4989 relativa a “Affidamento diretto e privilegiato alla società appositamente costituita il cui oggetto consiste proprio nello svolgimento dell'attività economica il cui servizio stesso si concreta”, è altresì coerente con l'art. 7, comma 2, lett. b, D. L.vo 157/95.
    Le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio affidato sono, infatti, contenute nel contratto di servizio allegato (all. 1 - n. ), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
    La SATTI fatturerà mensilmente al Comune di Torino i servizi svolti nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 agosto 2000, attenendosi rigorosamente alle tariffe indicate nel prospetto allegato (all. 2 - n. ), che prevedono un ribasso medio del 40% rispetto al tariffario SATTI del 1° giugno 1998.
    Tenuto conto delle tariffe mediamente praticate dalle ditte private di autotrasporto cui finora venivano affidati i servizi oggetto della presente deliberazione attraverso gare espletate direttamente dall'Amministrazione, ne emerge una condizione generale di convenienza economica che, associata alla razionalizzazione della gestione derivante dall'affidamento ad unica azienda specializzata e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative, evidenzia l'utilità ed economicità dell'affidamento stesso.
    L'onere complessivo prevedibile a carico della Città per il periodo indicato ammonta a Lire 1.800.000.000 oltre IVA.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di individuare nella SATTI s.p.a., Torinese Trasporti Intercomunali con sede legale in Torino, Corso Turati 19/6, cod. fisc. e P. I. 00487820011 l'affidatario dei trasporti scolastici meglio specificati in premessa per il periodo 1° gennaio 1999-31 agosto 2000, ai sensi dell'art. 22 della legge 142/90 nonchè dell'art. 7, comma 2, lett. b, D. L.vo 157/95;


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2)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento e l'impegno dei fondi necessari e stimato indicativamente in un importo di circa Lire 1.800.000.000 oltre IVA;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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