Settore Amministrativo Sport
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 27 ottobre 1998)


OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA DEGLI ULIVI 11 CONCESSIONE IN USO ALL'A.S. FALCHERA.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    L'A.S. Falchera ha in concessione l'impianto sportivo sito in via degli Ulivi 11. L'immobile è inventariato alla pratica inventario 10114 fabbricati indisponibili gruppo 2 categoria 10.
    Il Consiglio della VI Circoscrizione, nella seduta del 15 luglio 1998, con delibera (mecc. 9805868/89), ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all.1 - n. ).
    In ottemperanza alla delibera (mecc. 9410962/10) e successive integrazioni, nonchè alla mozione n.44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione.
    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale, ad eccezione della quota relativa all'acqua potabile e al 50% delle spese per la fornitura del combustibile.
    Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'Impianto sportivo di via degli Ulivi 11, denominato “Falchera Nuova”, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive



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modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di concedere in gestione l'impianto sportivo di proprietà municipale, sito in via degli Ulivi 11, all'Associazione Sportiva “A.S.Falchera”, (P.IVA 07399450019), nella persona del legale rappresentante sig. Gilardino dr. Carlo nato a Torino il 4 /08/1955, residente a Pino Torinese (TO) in via Pietra del Gallo 26, (C.F. GLRCRL55M04L219I), per un periodo di anni venti con la decorrenza del contratto;
2)    di approvare la convenzione con l'Associazione Sportiva “A.S.Falchera”, alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
    Il corrispettivo annuo determinato in L. 1.200.000 IVA inclusa dovrà essere versato alla Città in un'unica rata annuale anticipata, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione VI, che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
    All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della VI Circoscrizione.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3)    di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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