Divisione Servizi Tributari e Commercio
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Settore Commercio
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 16 ottobre 1998)


OGGETTO: MERCATO RIONALE FALCHERA NUOVA. FORMALIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 maggio 1988, esecutiva dal 5 luglio 1988, è stato approvato il Regolamento Comunale dei mercati rionali a posti liberi, che nell'appendice, contenente fra l'altro la denominazione dei mercati esistenti e la loro ubicazione, prevedeva che con apposito provvedimento deliberativo venisse stabilito l'organico e le modalità di svolgimento del mercato Falchera Nuova senza per altro individuarne l'esatta ubicazione.
    La sede opportuna è stata individuata in Via degli Abeti a ridosso del Centro Commerciale, in un'area coperta di mq. 1100 circa, completamente destinata all'attività commerciale, così come stabilito con deliberazione n. 2358 del Consiglio Comunale del 14 ottobre 1974 doc. 2030/74 con la quale si era approvato l'affidamento delle opere di sistemazione con materiali bituminosi di detta area con destinazione a mercato rionale a servizio dei residenti della zona E.2.
    L'area mercatale suddetta è abitualmente e da lungo tempo occupata da un gruppo di operatori titolari di autorizzazioni per la vendita su area pubblica. Il Settore Commercio, onde permettere agli stessi di operare in attesa definizione dell'area mercatale e della determinazione del relativo organico, ha provveduto a dotarli di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.
    Dai documenti in possesso dell'ufficio risulta che gli operatori che abitualmente e da lungo tempo occupano l'area in oggetto ed ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sono i seguenti:
Cesario Maria
Cavallari Filippo
Fantaguzzi Paolo
Mazzilli Ruggiero
Altovino Gaetana
Giammarusto Matteo
Pizzarelli Gianfranco


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Sundas Ricieri
Miccù Amedeo
Palladino Enzo.
    Occorre pertanto provvedere, stante anche le numerose istanze pervenute da cittadini e residenti nonché del parere favorevole della Circoscrizione VI Barriera di Milano - Regio Parco - Falchera in data 27 aprile 1998 alla determinazione dell'organico per il completamento dell'istituzione del mercato al fine di approvvigionare una zona della città carente di strutture commerciali.
    La superficie complessiva destinata ai vari posteggi è di mq. 318, dei quali mq. 150 destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 28 marzo 1991 n. 112, che consente un organico di n. 10 posteggi e di mq. 150 destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 28 marzo 1991, n. 112 che consente un organico di n. 15 posteggi ed infine mq. 18 destinati all'esercizio dell'attività di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (produttori), come risulta dall'allegata planimetria che fa parte integrante del presente atto deliberativo.
    Considerato che il provvedimento per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, nonché i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale sulla base di una autonoma valutazione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività, così come stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge 28 marzo 1991, n. 112, sentita la Commissione competente, si ritiene opportuno che l'assegnazione dei posteggi avvenga sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
    Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Settore Commercio sulla base di documenti probanti la concessione di occupazione di suolo pubblico relativo all'area mercatale di cui alla presente deliberazione.
    La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi verrà affissa all'albo comunale.
    Per quanto riguarda eventuali restanti posteggi non assegnati, a far data dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 1998 sarà possibile presentare domanda al Settore Commercio Via Garibaldi n. 23 quale che sia il settore merceologico (alimentare/non alimentare).
    La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro esercenti, il commercio corrispondente all'attività di vendita che si intende svolgere, indicando la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione la data e il numero di iscrizione.
    Le domande di rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.


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    Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. In caso di stessa data di invio della raccomandata si terrà conto, in ordine di priorità, della maggior anzianità dell'iscrizione al registro esercenti (REC).
    Le dimensioni dei posteggi saranno di norma di mq. 15 per tutti gli operatori su area pubblica e di mq. 9 per i produttori. Nel caso l'attività venga svolta con autoveicoli attrezzati come punto di vendita e la superficie indicata sia insufficiente l'operatore deve indicare nella domanda le dimensioni di ingombro di tale autoveicolo affinché l'amministrazione possa provvedere ad individuare altre soluzioni idonee al loro inserimento nel mercato.
    Il mercato avrà svolgimento giornaliero dal lunedì al sabato, e osserverà l'orario di attività di vendita già stabilito con ordinanze sindacali per gli altri mercati cittadini.
    La commissione per il Commercio su aree pubbliche prevista dalla Legge 28 marzo 1991 n. 112, sentita in merito ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 1998.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la definizione dell'area mercatale Falchera Nuova nella sede di Via degli Abeti a ridosso del Centro Commerciale (tettoia);
2)    di approvare l'organico del mercato così come precisato in premessa e risultante dalla planimetria allegata (all. 1 - n. );
3)    di approvare il criterio, costituito dal maggior numero di presenze, per l'assegnazione dei posteggi agli operatori che abitualmente e da tempo occupano l'area mercatale in oggetto ed ai quali sono state rilasciate autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico relativo alla suddetta area mercatale;
4)    di delegare gli organi competenti ad emanare gli atti conseguenti consistenti nella formazione della graduatoria ed alla pubblicazione della stessa all'Albo Comunale;


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5)    di approvare che lo svolgimento del mercato abbia cadenza giornaliera, dal lunedì al sabato, con osservanza degli orari di attività di vendita già stabiliti con apposita ordinanza sindacale per gli altri mercati cittadini;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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